Anche al procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 si applica la normativa civilistica sulla prescrizione, con la conseguenza che la ingiunzione fiscale, quale atto di semplice costituzione in mora, e' valida ad interrompere il corso della prescrizione con effetto istantaneo, ai sensi dell'art. 2943 ultimo comma c.c., mentre l'opposizione all'autorita' giudiziaria ha l'effetto di interrompere la prescrizione fino alla decisione con forza di giudicato, prolungando nel tempo l'effetto interruttivo istantaneo verificatosi con la notificazione dell'ingiunzione; pertanto, qualora il processo si estingua, rimane fermo l'effetto interruttivo istantaneo dalla notifica dell'ingiunzione, ai sensi dell'art. 2945 3 comma c.c. Ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale atto interruttivo, senza che dall'art. 140 L. Registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), che disciplinava l'istituto della perenzione d'istanza vigente sotto il vecchio codice di rito, possa ricavarsi un effetto interruttivo permanente dell'ingiunzione fino all'estinzione del procedimento. Anche nel procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e' operante il principio secondo cui l'art. 307 c.p.c., il quale subordina l'effetto estintivo del processo alla specifica eccezione di parte, si applica nel caso di tardiva riassunzione dell'iniziale procedimento e non anche nell'ipotesi di promozione di un nuovo ed autonomo procedimento; pertanto, il giudice innanzi al quale sia proposta opposizione ad ingiunzione fiscale puo' accertare d'ufficio, al fine di individuare la durata degli effetti della prescrizione, l'estinzione di altra opposizione ad ingiunzione per mancata riassunzione dopo il venir meno della causa di sospensione.