Sentenza del 16/04/1981 n. 2286 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 01

Massime

RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE PRESCRIZIONE EFFETTO INTERRUTTIVO CONFIGURABILITA' RISCOSSIONE INGIUNZIONE OPPOSIZIONE EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE OBBLIGHI DEL GIUDICE INDIVIDUAZIONE

Anche al procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 si applica la normativa civilistica sulla prescrizione, con la conseguenza che la ingiunzione fiscale, quale atto di semplice costituzione in mora, e' valida ad interrompere il corso della prescrizione con effetto istantaneo, ai sensi dell'art. 2943 ultimo comma c.c., mentre l'opposizione all'autorita' giudiziaria ha l'effetto di interrompere la prescrizione fino alla decisione con forza di giudicato, prolungando nel tempo l'effetto interruttivo istantaneo verificatosi con la notificazione dell'ingiunzione; pertanto, qualora il processo si estingua, rimane fermo l'effetto interruttivo istantaneo dalla notifica dell'ingiunzione, ai sensi dell'art. 2945 3 comma c.c. Ed il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale atto interruttivo, senza che dall'art. 140 L. Registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), che disciplinava l'istituto della perenzione d'istanza vigente sotto il vecchio codice di rito, possa ricavarsi un effetto interruttivo permanente dell'ingiunzione fino all'estinzione del procedimento. Anche nel procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e' operante il principio secondo cui l'art. 307 c.p.c., il quale subordina l'effetto estintivo del processo alla specifica eccezione di parte, si applica nel caso di tardiva riassunzione dell'iniziale procedimento e non anche nell'ipotesi di promozione di un nuovo ed autonomo procedimento; pertanto, il giudice innanzi al quale sia proposta opposizione ad ingiunzione fiscale puo' accertare d'ufficio, al fine di individuare la durata degli effetti della prescrizione, l'estinzione di altra opposizione ad ingiunzione per mancata riassunzione dopo il venir meno della causa di sospensione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di prescrizione, l'art. 2953, primo comma, cod. civ. stabilisce che i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni e, pertanto, la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale trova il suo presupposto esclusivamente nel giudicato intervenuto riguardo al diritto per il quale è prevista la prescrizione breve, mentre la omessa impugnazione, entro il termine perentorio, di ogni atto di riscossione, mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto della irretrattabiIità del credito dell'ente impositore e non quello della insorgenza di un diritto nuovo e diverso in capo all'Agente della riscossione, soggetto, in carenza della previsione di uno specifico termine breve di prescrizione, alla ordinaria prescrizione decennale. Infatti, è esclusa la possibilità della applicazione analogica dell'art. 2953 cod. civ., in quanto la disciplina della prescrizione è di stretta osservanza. Di conseguenza non può essere considerata legittima la tesi di un autonomo diritto dell'Agente della riscossione, in relazione all'esecuzione del titolo divenuto definitivo e irretrattabile, diritto riguardo al quale, in difetto di specifica previsione e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio judicati, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., troverebbe applicazione il termine ordinario della prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 cod. civ..

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di riscossione dei diritti doganali, nell'ipotesi di condebitori solidali - come prevista, a norma dell'art. 201, comma 3, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario), tra il dichiarante in nome proprio e il soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione - mentre la "proroga" del termine triennale di prescrizione, ex artt. 221 del cit. reg. e 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, così come del termine di decadenza per la revisione dell'accertamento, di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, opera allorquando si configuri un fatto perseguibile penalmente, indipendentemente dalle persone cui il fatto venga imputato in sede penale e dall'esito del relativo giudizio, purché la "notitia criminis" sia stata comunicata nel corso di detto termine dalla contabilizzazione o dall'esigibilità dell'obbligazione doganale, con riguardo sia al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali che a quello di decadenza per la revisione dell'accertamento "prorogati" fino ai tre anni successivi alla data di irrevocabilità della decisione penale si riespandono i principi generali di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., con la conseguenza che gli atti "interruttivi" della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, commesse nel periodo successivo all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 825 del 1971 per la riforma tributaria, dopo la notifica al trasgressore dell'ordinanza dell'Intendente di Finanza che determina l'ammontare della pena pecuniaria (notifica che ha effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ.), inizia a decorrere - ai sensi dell'art. 17 della legge n. 4 del 1929 - un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che e' interrotto dalla presentazione del ricorso al Ministero delle Finanze previsto dall'art. 56 della citata legge n. 4 del 1929, prescrizione che dopo tale interruzione deve ritenersi sospesa fino alla decisione del Ministro, senza che possa ritenersi applicabile l'istituto del silenzio - rigetto previsto dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e, quindi, che il termine di prescrizione inizi nuovamente a decorrere dopo il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso al Ministro delle Finanze. (Vedi: Cass. SS.UU. 7/5/96, n. 4224).

Al fine della decorrenza, per il ricorso per cassazione, avvero pronuncia della commissione tributaria centrale, del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., la notificazione della decisione medesima, con le formalita' fissate dall'art. 38, ultimo comma, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636, non si sottrae, se eseguita dal contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, alle disposizioni dell'art. 11, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e, pertanto, deve essere effettuato presso l'avvocatura generale dello stato; ne consegue che, in caso di notificazione effettuata direttamente presso l'amministrazione, il ricorso resta proponibile nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Con riguardo ad imposta di registro afferente contratti stipulati prima della nuova disciplina introdotta dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634, e per i quali l'amministrazione finanziaria abbia il potere di procedere alla registrazione d'ufficio anche senza il possesso dell'atto e sulla base di elementi presuntivi, come nel caso dell'appalto, ai sensi dell'art. 6, r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, l'amministrazione medesima puo' utilizzare, quale elemento indiziario per detta registrazione d'ufficio, pure il documento rinvenuto nel corso di ispezioni disposte per altro tributo, e rimaste a questo diverso socpo negative, ancorche' esse siano state effettuate dopo l'entrata in vigore della citata nuova disciplina. Nel caso di contratto di appalto, che sia stato stipulato prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634, e per il quale sia ancora aperto il termine concesso all'amministrazione per provvedere alla registrazione d'ufficio, l'imposta proporzionale prevista dalla tariffa allegata alla precedente legge registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), alla stregua della disciplina transitoria dell'art. 77, suddetto d.p.r. n. 634 del 1972; peraltro, qualora i corrispettivi dell'appalto non siano stati regolati integralmente prima dell'indicata data (sottraendosi cosi' tutti all'applicazione dell'iva per difetto dei relativi presupposti), ma siano stati in parte versati in epoca posteriore, con il conseguenziale assoggettamento del relativo importo all'iva, l'ammontare di questa parte dei corrispettivi stessi, alla stregua del principio della alternativa fra imposta di registro e iva (art. 38 cit. Decreto del 1972), deve essere detratto dall'imponibile, in sede di tassazione di registro in base a detta previgente normativa.

L'art. 63 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634, sulla disciplina dell'imposta di registro, il quale sopprime l'istituto della cosidetta sospensione fiscale del processo, di cui all'art. 108 dell'abrogato r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ha natura processuale ed immediata operativita' nei giudizi in corso, con la conseguenza che, con riguardo ai procedimenti in fase di sospensione alla data di entrata in vigore di detto decreto, per atti formati e prodotti in causa non registrati sotto la precedente normativa, la norma medesima implica, dall'indicata data, cessazione della ragione di sospensione e decorso del termine di sei mesi per provvedere alla riattivazione, a pena di estinzione (art. 297 e 307 cod. Proc. Civ.); tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 24 cost., sotto il profilo che non terrebbe conto della conoscenza effettiva dell'evento comportante onere di riassunzione del processo, atteso che il dies a quo del predetto termine semestrale coincide con la data di entrata in vigore del d.p.r. n. 634 del 1972 e, quindi, con il giorno di conoscenza legale della nuova disciplina.

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