Ha deciso la S.C. che le censure formali al provvedimento impugnato avanzate dalla società nell'atto introduttivo e riproposte nel ricorso incidentale per cassazione non possono ritenersi assorbite e il Giudice del rinvio deve esaminarle per verificare la legittimità formale del provvedimento impugnato. Sulla scorta di questa decisione, la CGT di II grado - in sede di rinvio - ha esaminato le altre questioni formali precedentemente non esaminate ed ha stabilito che è sufficientemente motivato l'atto di recupero di un Aiuto di Stato che esplicita le modalità di calcolo degli interessi applicati, anche a mezzo rinvio tramite link ad un sito dell'Unione Europea che dettaglia i tassi applicabili. D'altra parte, nella stessa sede i giudici del rinvio hanno accolto le doglianze della società in merito alla mancata considerazione delle imposte già assolte in fase di tassazione, da parte del socio, dei dividendi ricevuti da parte della società odierna ricorrente.