Sentenza del 21/08/2023 n. 690 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche Sezione/Collegio 2

Decisioni

  • 000431/2019 - GIUDIZIO INTERMEDIO

Massime

AIUTI DI STATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ASSOLTO MEDIANTE RINVIO AD UN LINK

Ha deciso la S.C. che le censure formali al provvedimento impugnato avanzate dalla società nell'atto introduttivo e riproposte nel ricorso incidentale per cassazione non possono ritenersi assorbite e il Giudice del rinvio deve esaminarle per verificare la legittimità formale del provvedimento impugnato. Sulla scorta di questa decisione, la CGT di II grado - in sede di rinvio - ha esaminato le altre questioni formali precedentemente non esaminate ed ha stabilito che è sufficientemente motivato l'atto di recupero di un Aiuto di Stato che esplicita le modalità di calcolo degli interessi applicati, anche a mezzo rinvio tramite link ad un sito dell'Unione Europea che dettaglia i tassi applicabili. D'altra parte, nella stessa sede i giudici del rinvio hanno accolto le doglianze della società in merito alla mancata considerazione delle imposte già assolte in fase di tassazione, da parte del socio, dei dividendi ricevuti da parte della società odierna ricorrente.


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E' rilevabile davanti alla Corte di Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge . Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nel caso di specie, la motivazione adottata nel giudizio di merito non può dirsi nè inesistente nè apparente avendo la sentenza dato conto, attraverso l'esame dei contratti intercorsi tra licenziante e licenziatario, delle ragioni per le quali il giudice si secondo grado ha ritenuto di dover considerare non integrate le condizioni previste dalla normativa unionale escludendo, pertanto, le royalties nel valore doganale ai fini del pagamento dei relativi diritti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Nel caso di specie, l'atto impugnato sarebbe stato illegittimo in quanto basato su una tariffa TIA approvata da un Consorzio - non avente natura di ente pubblico e privo di podestà impositiva - anziché dal Comune, tenuto conto della possibilità da parte del Consorzio di assumere decisioni, essendo composto anche dal Comune in causa. In particolare, il giudice d'appello non ha esaminato le questioni decisive devolute al suo esame con l'atto di gravame, concernenti la natura di ente pubblico del Consorzio e la sussistenza della sua podestà impositiva evidentemente desumibili solo dal suo statuto e dagli atti deliberativi con i quali i singoli Comuni hanno deciso di aderirvi e previa valutazione della compatibilità di tali atti con quanto previsto dall'art. 23 della Costituzione nonché dagli artt. 49 e 22 del d.lgs. n. 22/1997 e 172 lett. c) del TUEL.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La motivazione per relationem è ammissibile purché non si sostanzi in un mero ed acritico rinvio ad altra pronuncia, senza possibilità quindi di valutare l'iter logico seguito dal giudice che ha portato al suo convincimento. La motivazione deve rimanere dunque comunque "autosufficiente". Nel caso di specie, ad una S.r.l. veniva notificato avviso di accertamento con il quale si contestava IVA ritenuta indetraibile. In sintesi, secondo l'Ufficio, la contribuente aveva consapevolmente partecipato ad una frode IVA, acquistando beni da una società ritenuta cartiera. Nelle more del giudizio tributario era intervenuta una sentenza di appello favorevole alla società, considerata cartiera, e i giudici avevano ritenuto, pertanto, che la S.r.l. non potesse essere consapevole della partecipazione all'asserita frode, argomentando la decisone attraverso una motivazione inidonea a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento. La motivazione di tale sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative e si pone sicuramente al di sotto del "minimo costituzionale".

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di INVIM decennale, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, e' necessario e sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti in base ai quali e' stato determinato il maggior valore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva rigettato la impugnazione dell'avviso di accertamento di maggior valore, rilevando che, pur avendo riconosciuto il ricorrente che l'accertamento era stato effettuato sulla base di una stima dell'UTE, attestata sulle quotazioni minime relative ad immobili similari, erroneamente la decisione impugnata aveva assunto che, per contestare la valutazione effettuata dall'ufficio del registro, l'ente ricorrente avrebbe dovuto contestare le tariffe di estimo attribuite ai beni in questione, senza considerare che la valutazione degli immobili medesimi era avvenuta sulla base del valore venale e non della rendita catastale.) Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di INVIM decennale, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale fase contenziosa, ed altresi' a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, e' necessario e sufficiente che l'avviso enunci i criteri astratti in base ai quali e' stato determinato il maggior valore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della commissione tributaria regionale che, in difformita' da quella della commissione provinciale, aveva ritenuto legittimo l'avviso, alla stregua della considerazione che lo stesso ricorrente aveva riconosciuto che l'accertamento era stato effettuato sulla base di una stima dell'UTE, attestata sulle quotazioni minime relative ad immobili similari, senza che la mancata indicazione nell'avviso stesso degli immobili assunti a comparazione potesse determinare un impedimento all'esercizio del diritto di difesa, ben potendo il contribuente, una volta preso atto del criterio di valutazione, contestare e documentare la infondatezza della pretesa erariale). Massima tratta dal CED della Cassazione

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