Sentenza del 17/10/2005 n. 20033 - Corte di Cassazione

Massime

ICI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - CASA CANONICA - ESENZIONE EX ART 7 COMMA 1 LETT I DEL DLG 30 DICEMBRE 1992 N 504 - COMPETE

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal'ICI ex art. 7, comma 1, lett. i) del DLG n. 504/1992 una casa canonica, di pertinenza di una chiesa parrocchiale, e' esente dal predetto tributo, perche' concorrono le due condizioni stabilite dalla citata norma: tale edificio e' di proprieta' di un ente non commerciale ed e' pertinenziale ad un edificio di culto. Sono irrelevanti sia la circostanza secondo cui l'edificio e' accatastato come abitazione di tipo popolare (perche' la situazione di fatto prevale rispetto all'accatastamento del bene) e sia quella secondo cui il parroco non risiede nell'edificio (in quanto il vincolo pertinenziale e' un vincolo che si crea tra due beni a prescindere dalla persona fisica che in quel momento svolge le funzioni di parroco e che potrebbe anche non risiedere in quella casa). In proposito sussiste una presunzione relativa secondo cui una casa sita nei pressi della chiesa normalmente serve e viene utilizzata per l'abitazione del parroco addetto a quella Chiesa. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'esenzione Ici prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, opera solo se l'immobile e' direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale, cosa che non si verifica quando il bene venga utilizzato per attivita' di carattere privato (Cass. sentt. n. 142 e n. 21571/2004). Si puo' aggiungere che in linea di massima, in tutti i casi in cui per l'uso del bene si paga un canone, si e' al di fuori della norma che prevede l'esenzione e si e' nel campo del diritto privato, sicche' non sussistono valide ragioni per riconoscere un trattamento di favore. I compiti istituzionali svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni possono anche prevedere la possibilita' che il privato paghi una somma per un servizio o un beneficio ricevuto, ma in questi casi normalmente le somme hanno una chiara natura pubblicistica ed il rapporto e' caratterizzato da elementi di obbligatorieta' e di vincolativita'. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Una casa canonica, di pertinenza di una Chiesa parrocchiale usufruisce dell'esenzione dall'ICI ex art. 7, comma 1, lett. i) del DLG n. 504 del 1992, ove ricorrano le condizioni ivi previste, anche se non e' stata fornita la prova dello svolgimento di attivita' aventi diritto all'esecuzione, in quanto sussiste una presunzione relativa secondo la quale in una casa canonica sita nei pressi di una Chiesa vengono svolte le attivita' di carattere religioso previste dall'art. 16, lett. a) della legge n. 222/1985, richiamato dal cennato art. 7. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In linea di principio la concessione ad aedificandum puo' attribuire al concessionario un diritto di natura non reale, diverso percio' da quello di superficie, ma avente carattere personale, che possa esser fatto valere nei confronti del solo concedente, e avente la sua fonte in un contratto atipico, ammesso ex art. 1322 del codice civile per il principio dell'autonomia contrattuale. Il criterio distintivo fra diritto personale di godimento e il diritto di superficie, da utilizzare anche ai fini dell'applicazione dell'ICI, deve essere individuato nella destinazione dell'opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, dato che e' evidente che, se essa torna nella disponibilita' del concedente ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio, laddove, invece, se essa passa in proprieta' del concessionario, il diritto in virtu' del quale l'ha realizzata ha sicuramente la natura reale del diritto di superficie. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo e' costituito, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dall'occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, comportante un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Ne consegue che l'occupazione di una superficie all'interno di un'a- rea attrezzata adibita a mercato non e' soggetta alla tassa in questione qualora il giudice di merito accerti che detta area sia costituita da un edificio chiuso (o soggetto a chiusura negli orari in cui non sia espressamente aperto al pubblico), ovvero anche da uno spazio non edificato, ma appositamente recintato e chiuso al pubblico negli orari in cui non sia espressamente aperto per la vendita. Non vale, invece, ad escludere l'applicazione della tassa la circostanza che l'utilizzazione dello spazio per l'esercizio del commercio sia oggetto di concessione da parte del comune, non sussistendo, peraltro, incompatibilita' tra canone concessorio e tassa in esame, trattandosi di proventi di natura e fondamento del tutto diversi (come dimostra, del resto, l'art. 17, comma sessantatre',della legge 15 maggio 1997, n. 127). Massima tratta dal CED della Cassazione.

Qualora l'immobile sia acquistato da un coniuge in regime di comunione legale, si applica l'imposta di registro agevolata per la prima casa anche se il partener non ha la residenza nel Comune della prima casa, e' cio' in quanto ai fini dell'accesso al beneficio fiscale, cio' che conta non e' la residenza dei singoli coniugi ma quella della famiglia. In termini V.Cass. 28 ottobre 2000 n.14237. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

ICI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - CASA CANONICA - PERTINENZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE - ATTIVITA' SVOLTA DI CARATTERE RELIGIOSA - PRESUNZIONE - ESONERO DALL'ICI

Una casa canonica, di pertinenza di una Chiesa parrocchiale usufruisce dell'esenzione dall'ICI ex art. 7, comma 1, lett. i) del DLG n. 504 del 1992, ove ricorrano le condizioni ivi previste, anche se non e' stata fornita la prova dello svolgimento di attivita' aventi diritto all'esecuzione, in quanto sussiste una presunzione relativa secondo la quale in una casa canonica sita nei pressi di una Chiesa vengono svolte le attivita' di carattere religioso previste dall'art. 16, lett. a) della legge n. 222/1985, richiamato dal cennato art. 7. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema dìimposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata allo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento in concreto - e il relativo onere probatorio - incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, e, pertanto, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

In tema di INVIM decennale, ai fini dell'applicazione dell'esenzione stabilita, per i fabbricati destinati all'esercizio di attivita' commerciali, dall'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694), la norma prevede, come autonomo requisito (il cui onere probatorio ricade sul contribuente), che l'attivita' commerciale sia di diretta pertinenza del titolare del diritto reale sull'immobile e non sia svolta da altro soggetto, ancorche' vincolato da particolari rapporti con il proprietario o l'enfiteuta. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

La conduttrice di un programma televisivo indicato e sceneggiato da altri non procede all'utilizzazione economica di una propria opera di ingegno , ai sensi dell'art.49, secondo comma, TU 22 dicembre 1986 n 917, con la conseguenza che non ha diritto alla deduzione forfettaria del reddito imponibile del 25% del compenso, previsto dall'art.50, ottavo comma, TU n.917 del 1986, che spetterebbe, invece, se fosse autore o conduttrice del programma stesso. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

La presunzione di cessione dei beni acquistati o prodotti, ma non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita l'attivita', di cui all'articolo 53 d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente all'epoca dei fatti (1988), puo' essere vinta con qualsiasi mezzo di prova nelle ipotesi di cui alla lettera a) della norma citata, tra cui l'avvenuta distruzione, in ordine alla quale non e' prescritta l'attestazione di un pubblico ufficiale o del collegio sindacale della societa'; pertanto, il giudice tributario non e' vincolato alle risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria (circ. Direz. Generale I.D. 9 agosto 1976, n. 9/136, 27 maggio 1978 n.9/884 e della Direzione Generale Tasse e I.I. 6 agosto 1977 n.361747) con cui si disponeva che l'imprenditore che intendesse procedere alla distruzione di beni strumentali ne desse preventiva comunicazione scritta all'ufficio imposte dirette e all'ufficio IVA. * ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.

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