Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal'ICI ex art. 7, comma 1, lett. i) del DLG n. 504/1992 una casa canonica, di pertinenza di una chiesa parrocchiale, e' esente dal predetto tributo, perche' concorrono le due condizioni stabilite dalla citata norma: tale edificio e' di proprieta' di un ente non commerciale ed e' pertinenziale ad un edificio di culto. Sono irrelevanti sia la circostanza secondo cui l'edificio e' accatastato come abitazione di tipo popolare (perche' la situazione di fatto prevale rispetto all'accatastamento del bene) e sia quella secondo cui il parroco non risiede nell'edificio (in quanto il vincolo pertinenziale e' un vincolo che si crea tra due beni a prescindere dalla persona fisica che in quel momento svolge le funzioni di parroco e che potrebbe anche non risiedere in quella casa). In proposito sussiste una presunzione relativa secondo cui una casa sita nei pressi della chiesa normalmente serve e viene utilizzata per l'abitazione del parroco addetto a quella Chiesa. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.