In tema d'IVA, in caso di contratto di appalto tra operatori economici comunitari residenti in diversi Stati membri, che preveda anche la costruzione di modelli, forme, stampi o altri attrezzi necessari alla fabbricazione dei prodotti finali, da cedere al committente unitamente a questi ultimi, il presupposto del materiale trasporto del bene strumentale dallo Stato membro di origine a quello diverso di destinazione, a cui è subordinata la non imponibilità ex art. 41, comma 1, lettera a) del d.l. n. 331 del 1993, convertito nella l. n. 427 del 1993, "ratione temporis" vigente, deve essere verificato con riferimento alla cessazione del rapporto contrattuale in questione, senza che assumano rilievo eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi ad oggetto ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l'utilizzo degli stampi, dovendosi ritenere esaurita l'operazione di cessione intracomunitaria con l'estinzione dell'originario contratto avente ad oggetto la realizzazione del bene strumentale.
Massima tratta dal CED della Cassazione.