Sentenza del 20/11/2015 n. 23761 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - TERRITORIALIT\U00C0 DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI - CESSIONI INTRACOMUNITARIE - NON IMPONIBILITÀ - PRESUPPOSTO - TRASFERIMENTO DEL BENE NELLO STATO ESTERO - APPALTO AVENTE AD OGGETTO ANCHE LA REALIZZAZIONE DI STAMPI - MOMENTO RILEVANTE

In tema d'IVA, in caso di contratto di appalto tra operatori economici comunitari residenti in diversi Stati membri, che preveda anche la costruzione di modelli, forme, stampi o altri attrezzi necessari alla fabbricazione dei prodotti finali, da cedere al committente unitamente a questi ultimi, il presupposto del materiale trasporto del bene strumentale dallo Stato membro di origine a quello diverso di destinazione, a cui è subordinata la non imponibilità ex art. 41, comma 1, lettera a) del d.l. n. 331 del 1993, convertito nella l. n. 427 del 1993, "ratione temporis" vigente, deve essere verificato con riferimento alla cessazione del rapporto contrattuale in questione, senza che assumano rilievo eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi ad oggetto ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l'utilizzo degli stampi, dovendosi ritenere esaurita l'operazione di cessione intracomunitaria con l'estinzione dell'originario contratto avente ad oggetto la realizzazione del bene strumentale.

Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di IVA, il contratto con il quale un soggetto italiano si impegna, a fronte della pattuizione di un compenso unitariamente determinato, a commercializzare i prodotti di un altro soggetto appartenente alla UE offrendo, altresì, una serie di altri servizi, tecnici e amministrativi, costituenti il mezzo per una migliore fruizione dei prodotti commercializzati, va considerato, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quale un'unica operazione economica, sicché non è possibile scindere i servizi di intermediazione propriamente detti dagli altri servizi offerti, da ritenersi accessori ai primi. Ne consegue che, se per i servizi di intermediazione resi da un soggetto italiano ad altro soggetto di altro Stato membro della UE trova applicazione l'esenzione da IVA di cui all'art. 40, comma 8, del decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche nella I. 29 ottobre 1993, n. 427, sono esentati dall'imposta anche i servizi accessori.

Massima redatta a cura del CERDEF.

In materia di I.V.A., l'esenzione per difetto del requisito di territorialità, prevista dall'art. 7, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, di cui all'art. 9 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, opera in ragione dei criteri oggettivi della prestazione di servizio, identificata secondo la sua natura ed il suo scopo (nella specie, lavori relativi al funzionamento e alla manutenzione degli impianti) e del relativo luogo di esecuzione, assimilato a territorio non statale ("porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari, di confine"), essendo, invece, irrilevante, ai fini della non imponibilità, la qualificazione soggettiva del committente o del prestatore del servizio e conseguentemente le eventuali modalità di esecuzione in subappalto, ove questo abbia ad oggetto i medesimi servizi dell'appalto principale, sicché non sono imponibili non solo le fatture emesse dall'appaltatore nei confronti del committente, ma anche quelle emesse dal sub-appaltatore nei confronti dell'appaltatore. Massima tratta dal CED della Cassazione.

La concessione a terzi, mediante contratto di affitto di azienda o di ramo d'azienda, del diritto di utilizzare beni - per il cui acquisto al concedente spetti il credito d'imposta ai sensi dell'art. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - per lo svolgimento della medesima attività d'impresa, non determina la decadenza dall'agevolazione, in quanto non rientra in alcuna delle ipotesi descritte dalla norma antielusiva contenuta nel settimo comma del predetto articolo, che prevede il recupero del credito "se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione", e la cui "ratio" è di evitare l'immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata rilevando che, nella specie, tra l'impresa concedente e quella affittuaria era intercorso un contratto di franchising, con clausole tali da configurare un collegamento esplicito e diretto tra l'affiliante e l'affiliata, fra le quali, quindi, pur restando soggetti giuridicamente ed economicamente autonomi, era comunque configurabile un forte rapporto di identificazione). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - il quale dispone che le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso - il contratto di appalto che preveda la costruzione di uno stabilimento in un paese estero al di fuori della Comunita' Europea, ancorche' comprenda anche la fornitura dei macchinari da incorporare nello stabilimento, non e' assoggettabile ad IVA, senza che possa distinguersi tra realizzazione delle opere murarie e fornitura dei macchinari da incorporare nello stabilimento, limitando soltanto alla prima l'esenzione dal tributo, atteso che la legge non offre alcun appiglio per spezzare la unitarieta' di un contratto di appalto, scindendolo in piu' accordi relativi alle singole prestazioni dedotte ed applicando a ciascuna di esse un proprio regime circa la individuazione del luogo ove esso si considera eseguito.

In tema di IRAP, l'art. 12, c. 3, d.lgs. n. 446/97, nel riconoscere il beneficio della esclusione del valore della produzione dalla base imponibile IRAP, al soggetto passivo che "esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro" di cui all'articolo 1, c.1, d.l. n. 457/1997, non pone alcuna distinzione o limitazione in ordine ai contratti dai quali derivi l'"utilizzo" della nave. Conseguentemente, possono fruire di tale esclusione anche i soggetti che, in forza di contratti di appalto con l'armatore, prestino a favore di quest'ultimo e sulle sue imbarcazioni, con proprio personale, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica, non potendo ritenersi che tali attività possano trovare attuazione concreta senza un utilizzo della nave.

Riferimenti normativi: D.lgs. n. 446/97, art. 12.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023