La mera richiesta, anche coattiva, di un tributo gia' in precedenza assolto, fondata su un atto di accertamento divenuto irretrattabile in conseguenza del passaggio in giudicato della decisione del giudice tributario, che ha respinto il ricorso del contribuente, non integra gli estremi dell'illecito aquiliano. Infatti, l'esistenza del giudicato rende del tutto non configurabile l'illecito sotto il profilo colposo, apparendo non rimproverabile la richiesta di un tributo il cui accertamento, anche se per avventura ingiusto, sia divenuto irretrattabile, mentre per integrare tale illecito sotto il profilo doloso il comportamento dei funzionari dell'amministrazione finanziaria non potrebbe esaurirsi nella mera richiesta del tributo, perche' cio' troverebbe avallo nel giudicato "inter partes", ma dovrebbe articolarsi in un piu' grave e complesso contesto operativo che ricomprenda la originaria emissione in mala fede dell'avviso di accertamento e si estenda all'uso altrettanto in mala fede del processo e del suo risultato, integrando un vero e proprio programma persecutorio.