Ordinanza del 30/06/2023 n. 18614 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Fatti di causa
1. la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 30/07/2013 depositata in data 13/06/2013 e non notificata, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Equitalia Sud Spa nonché in parziale accoglimento dell'appello incidentale avanzato dalla società (------) Srl riformava parzialmente la sentenza di primo grado determinando il debito tributario oggetto di iscrizione ipotecaria nella minore somma di Euro 6.800,32;
1.1 ad avviso dei giudici di merito andavano esclusi gli importi di cui alle cartelle di pagamento prodromiche all'iscrizione ipotecaria nn. (------), (------), (------), (------) e (------) che risultavano notificate irritualmente in violazione del disposto di cui all'art. 145 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente;
2. Equitalia Sud Spa propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
3. la (------) Srl è rimasta intimata;
4. la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. a seguito della relazione del consigliere relatore, ex art. 380-bis c.p.c., il quale ha rilevato l'infondatezza della censura;
Considerato che:
1. Equitalia Sud Spa , con un unico motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 145 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente;
1.1. ad avviso di parte ricorrente i giudici di appello avevano applicato un principio di diritto erroneo non considerando che le notifiche in questione, eseguite direttamente presso la residenza dell'allora legale rappresentante della società, ante riforma del 2006, dovevano essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità;
2. il ricorso è fondato;
2.1. la questione sollevata è stata oggetto di una interpretazione non univoca da parte della giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa (nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la L. 28 dicembre 2005, n. 263), secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c. e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo comma 3 del medesimo art. 145, la notifica potrà essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente. (vedi Sez. 5, Sentenza n. 8649 del 15/04/2011, Rv. 617529 - 01; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 8402 del 20/06/2000, Rv. 537846 - 01 nonché Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006, Rv. 592280 - 01 e Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008, Rv. 604055 - 01);
2.2. in altre occasioni la giurisprudenza si è pronunziato nel senso prospettato da parte ricorrente (vedi Cass. 19468/2007 nonché Cass. 7898/2013);
2.3. ad avviso di questo Collegio occorre tenere conto di quanto successivamente affermato da S.U. n. 22086/2017 in ordine al fatto che la notificazione di un atto ad una società - data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità - è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 c.p.c., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione;
2.4. trovando applicazione alla fattispecie in esame, ratione temporis, il testo dell'art. 145, comma 2, c.p.c., anteriore alla modifica apportatavi dalla L. n. 263/05, pur non risultando tentata la notificazione nella sede legale indicata nell'art. 19 c.p.c., deve ritenersi, alla luce del condivisibile principio sopra richiamato, che la notificazione delle cartelle de quibus poteva ritualmente avvenire mediante consegna nelle mani dello stesso legale rappresentante, ovunque reperito (vedi, anche, Cass. nn. 1856/84, 8402/00 e 20104/06);
2.5. nella specie la notificazione delle cartelle in questione è stata effettuata al legale rappresentante della società presso l'abitazione dello stesso sicché è da ritenere ritualmente avvenuta, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito;
3. conseguentemente la sentenza impugnata va annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito va rigettato il ricorso introduttivo proposto in primo grado dalla società contribuente, ferma restando la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle riguardanti crediti non tributari;
3.1. la natura delle questioni trattate, non sempre oggetto di univoca interpretazione giurisprudenziale e la interpretazione chiarificatrice delle S.U. intervenuta nelle more del giudizio, giustificano l'integrale compensazione di tutte le spese dei vari gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte ferma la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle relative a crediti non tributari, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla (------) Srl ; dichiara compensate le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2023
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