Ordinanza del 30/06/2023 n. 18614 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

CARTELLE DI PAGAMENTO - ISCRIZIONE IPOTECARIA - NOTIFICA IRRITUALE

La notificazione di un atto ad una società, data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità, è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 c.p.c., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione. Infattti, trovando applicazione alla fattispecie in esame, ratione temporis, il testo dell'art. 145, comma 2, c.p.c., anteriore alla modifica apportatavi dalla Legge n. 263/05, pur non risultando tentata la notificazione nella sede legale indicata nell'art. 19 c.p.c., deve ritenersi, alla luce del principio sopra richiamato, che la notificazione delle cartelle de quibus poteva ritualmente avvenire mediante consegna nelle mani dello stesso legale rappresentante, ovunque reperito. Nella specie, la notificazione delle cartelle in questione veniva effettuata al legale rappresentante della società presso l'abitazione dello stesso sicché essa è da ritenere ritualmente avvenuta.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. Nel caso in cui, come nella fattispecie, la comunicazione, effettuata all'indirizzo PEC della parte, che non è stata indicata negli atti di causa e non assurge, pertanto, in virtù dell'equiparazione di cui all'art. 16-bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, a domicilio eletto, è invalida, in quanto viola l'art. 17, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede che le comunicazioni e le notificazioni siano fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Né può ritenersi che la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della parte corrisponda alla consegna a mani proprie perché le notificazioni devono essere effettuate presso il domicilio eletto, non già presso la sede legale della società, dovendosi ritenere che la disposizione dettata dall'art. 17 citato, laddove prevede che la notificazione possa eseguirsi in ogni caso a mani proprie, non è estensibile alle società di capitali, per le quali la ricezione degli atti non può avvenire che per mezzo di altre persone. Tale principio opera evidentemente anche nei confronti delle persone giuridiche diverse dalle società, tra cui quelle di diritto pubblico, quali le amministrazioni comunali, in quanto anche per esse la ricezione degli atti avviene tramite altre persone. Pertanto, nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo PEC valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo PEC non integra la consegna a mani proprie.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La prova dell'avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento, poste a base dell'intimazione, deve essere adeguatamente documentata e convincente. In caso di notifica cartacea, l'art. 145 del codice di procedura civile individua nella sede della società il luogo ove deve avvenire la notifica mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Laddove la notificazione non possa essere eseguita secondo tali modalità, se nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente devono essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 del codice di procedura civile. Nel caso in cui neppure l'adozione di tali modalità consenta di pervenire alla notificazione, si procede ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentate, qualora sia indicato nell'atto. Soltanto qualora non sia possibile ricorrere alle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la notificazione è eseguibile nei confronti del detto legale rappresentate, in via del tutto residuale, con le formalità dettate dall'art. 143 c.p.c. Qualora l'appellante esegua la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti della società e non del rappresentate legale della stessa, sussiste inesistenza giuridica della notifica. Avuto riguardo alle notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo PEC, le stesse risultano del tutto inesistenti qualora la prova versata in atti sia rappresentata da una semplice stampa cartacea, priva di ogni attestazione di conformità all'originale in assenza, peraltro, del tracciato informatico attestante l'avvenuta notifica. (A.C.).

Riferimenti normativi: artt. 138, 139, 140, 141 c.p.c.

Nella fattispecie la notifica delle cartelle, effettuata secondo l'agente della riscossione in data 14 luglio 2010, era avvenuta con le modalità previste dalla legge (art. 26 D.P.R. n. 602/1973) a quel tempo vigente, senza che potesse trovare quindi applicazione la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2012 n. 258, che ne dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'originario terzo comma nella parte in cui stabilisce che "la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", anziché nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non via sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario. In particolare, nel caso in esame, non potendo dirsi esaurito il rapporto in ragione dell'impugnazione delle cartelle proposta dal contribuente in uno all'avviso di iscrizione ipotecaria, in base alla distinzione tra irreperibilità assoluta ed irreperibilità relativa contenuta nella citata sentenza della Corte costituzionale, deve ritenersi che la notifica dovesse essere eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c., curandosi tutti gli adempimenti previsti dalla citata norma, ivi compreso l'inoltro della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, perfezionandosi la notifica per il destinatario, alla stregua della pronuncia della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010, con la ricezione della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992), le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, tra l'altro in diretta relazione di parentela col destinatario dell'atto, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

In tema di processo tributario, poiche' la notifica di una sentenza avviene nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, deve, trattandosi di persona giuridica, essere osservato l'art. 145 c.p.c., il quale prescrive che la notificazione si esegue nella sede della persona giuridica, mediante consegna di copia al rappresentante, alla persona incaricata o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Tenuto conto che nella specie la notificazione della sentenza e' avvenuta nei confronti del team assistenza legale della predetta Agenzia ed essendo escluso che il team abbia funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, non si ritiene che la struttura in parola e le persone fisiche che ne fanno parte possano considerarsi incaricate di ricevere le notifiche o addette alla sede, nel senso del richiamato art. 145. Ne consegue in tal caso la nullita' della notificazione ex art. 160 c.p.c. e, quindi, l'inidoneita' della notificazione a far decorrere il termine breve di impugnazione. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023