La notificazione di un atto ad una società, data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità, è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 c.p.c., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione. Infattti, trovando applicazione alla fattispecie in esame, ratione temporis, il testo dell'art. 145, comma 2, c.p.c., anteriore alla modifica apportatavi dalla Legge n. 263/05, pur non risultando tentata la notificazione nella sede legale indicata nell'art. 19 c.p.c., deve ritenersi, alla luce del principio sopra richiamato, che la notificazione delle cartelle de quibus poteva ritualmente avvenire mediante consegna nelle mani dello stesso legale rappresentante, ovunque reperito. Nella specie, la notificazione delle cartelle in questione veniva effettuata al legale rappresentante della società presso l'abitazione dello stesso sicché essa è da ritenere ritualmente avvenuta.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.