Al fine della determinazione del soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, fra le altre ipotesi previste, collega la qualita' di residente, in materia fiscale, all'iscrizione "nelle anagrafi della popolazione residente" e questo dato formale e' sufficiente e preclusivo. La norma citata prevede tre distinti criteri di collegamento, reciprocamente alternativi, e la sussistenza di uno solo di essi e' idonea a determinare la residenza fiscale in Italia. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.