Sentenza del 20/04/2006 n. 9319 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IRPEF - SOGGETTO PASSIVO - ISCRIZIONE NELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO - ELEMENTO SUFFICIENTE

Al fine della determinazione del soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, fra le altre ipotesi previste, collega la qualita' di residente, in materia fiscale, all'iscrizione "nelle anagrafi della popolazione residente" e questo dato formale e' sufficiente e preclusivo. La norma citata prevede tre distinti criteri di collegamento, reciprocamente alternativi, e la sussistenza di uno solo di essi e' idonea a determinare la residenza fiscale in Italia. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.


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L'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati, purche' destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, condizione di esclusivita' il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richieda il beneficio. Per provare l'appartenenza degli immobili a questa categoria, l'esclusiva finalita' istituzionale deve emergere da elementi di fatto e gli atti dell'amministrazione non possono avere che carattere di dichiarazione d'intenti. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In tema di IVA, dal complesso della disciplina dettata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, dalla disposizione contenuta nell'art. 17, quarto comma, di detto decreto, si ricava che, quando ricorrono il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di un'attivita' commerciale - richiesto dall'art. 4 del decreto medesimo - e quello territoriale della stabilita' in Italia di una organizzazione del soggetto non residente, gli obblighi e i diritti relativi alle operazioni effettuate da o nei confronti della stabile organizzazione non possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dal soggetto non residente, direttamente o tramite un suo rappresentante fiscale. La stabile organizzazione nello Stato, infatti, in quanto obbligata al pagamento ed alla rivalsa dell'imposta, oltre che al rispetto dei doveri formali di fatturazione delle operazioni attive e di registrazione delle fatture passive, costituisce in tal caso l'unico centro di imputazione fiscale delle operazioni riferibili al soggetto non residente e la stessa rappresenta anche la sola legittimata a presentare la dichiarazione annuale, nella quale vanno determinate l'imposta dovuta o l'eccedenza da computare in detrazione nell'anno successivo e formulata l'eventuale richiesta di rimborso. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di IVA, le presunzioni di cessione e d'acquisto, poste dall'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle cosiddetto "miste", che consentono, cioe', la dimostrazione contraria da parte del contribuente, ma unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova ivi prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. In particolare, la presunzione di acquisto di beni, prevista dall'art. 53, comma quarto, nell'ammettere, tra l'altro, la prova contraria del contribuente di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza, limita la dimostrazione della sussistenza di tale rapporto alla sola prova documentale di determinati atti tassativamente elencati e cioe' atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio I.V.A. competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposte sui redditi, l'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, fra le altre ipotesi ivi previste, collega la qualita' di residente, ai fini della determinazione del soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Essendo tale dato preclusivo, ai fini predetti, di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano.

Nel vigore del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639, in tema d'imposta comunale sulla pubblicita', astrattamente ritenuta applicabile. Con decisione non impugnata sul punto e quindi passata in giudicato. Con riguardo a pubblicita' che venga effettuata per mezzo di autoveicoli (nella specie, con l'apposizione su autovetture di portatarga con la dicitura della societa' concessionaria per la vendita), l'ingiunzione fiscale, che svolga anche la funzione di atto di accertamento dei presupposti della imposizione, e' illegittima qualora non indichi, oltre i numeri di targa degli autoveicoli, anche le generalita' e la residenza o sede dei proprietari dei medesimi, atteso che tali dati sono indispensabili all'individuazione dell'ente titolare del potere impositivo, il quale spetta, a norma dell'art. 12, terzo comma, del citato decreto, al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

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