Sentenza del 21/09/2000 n. 12486 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29 maggio 1992 A.M.K. chiedeva al Tribunale di Bolzano
la pronuncia di separazione con addebito al coniuge K.H., l'affidamento dei
figli minori, l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un
congruo assegno di mantenimento per essa ricorrente e per i figli minori.
Il tribunale, con sentenza del 29 marzo - 4 settembre 1996, ritenuta
preliminarmente l'invalidita' della procura rilasciata dall'attrice al terzo
difensore, avv. M., dichiarava la separazione personale dei coniugi senza
addebito, affidava i figli minori alla madre condannando il convenuto alla
corresponsione di un assegno mensile di L. 350.000 qua le contributo per il
mantenimento di ciascuno dei due figli minori, e scioglieva la comproprieta'
della casa coniugale nei termini dell'accordo raggiunto tra le parti
all'udienza del 20 settembre 1994 assegnando a ciascuna parte la porzione
dell'edificio indicata nel piano di divisione redatto dal consulente
tecnico, da considerarsi parte integrante della sentenza.
Su gravame della ricorrente la Corte d'Appello di Trento - Sezione
Distaccata di Bolzano, con sentenza del 24 settembre - 26 ottobre 1998, in
parziale riforma della sentenza impugnata, assegnava alla appellante la casa
coniugale. Affermava la corte che la procura speciale notarile allegata alla
comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata dalla attrice e
nella quale essa era indicata, doveva ritenersi valida ai sensi dell'art.
83, co. 3^, cod. proc. civ., non potendosene negare la certa riferibilita'
al processo in corso: ne conseguiva la piena validita' dell'attivita' svolta
da detto procuratore e doveva percio' ritenersi tempestivo il reiterato
rifiuto del contraddittorio nei confronti della domanda di divisione della
casa coniugale formulata per la prima volta dal convenuto in sede di reclamo
al collegio in data 26 febbraio 1993 e riproposta in sede di precisazione
delle conclusioni. Essendo mancata la valida proposizione della domanda di
divisione il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a pronunciare lo
scioglimento della comunione fa miliare e cio' rendeva del tutto irrilevante
l'accordo raggiunto dalle parti e comportava l'assorbimento della questione
relativa all'efficacia della revoca dell'assenso manifestato dalla attrice.
In armonia con l'affidamento dei figli minori la casa coniuge doveva essere
assegnata alla appellante, non sussistendo al riguardo alcuna causa ostativa.
Contro la sentenza ricorre per cassazione K.H. con tre motivi
illustrati da memoria.
Resiste A.M.K. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente censura la ritenuta validita' della
procura notarile conferita dalla attrice all'avv. M. in base alla
considerazione che la disposizione di cui al terzo comma del, l'art. 83 cod.
proc. civ., richiamato dalla sentenza impugnata, avrebbe un ambito di
operativita' limitato alla procura speciale con sottoscrizione autenticata
dal difensore e non si estenderebbe alla procura notarile, la quale, quando
non possa essere qualificata come procura generale ad lites, dev'essere
ritenuta nulla qualora, come nella specie, sia priva di ogni riferimento
alla causa per la quale essa e' stata rilasciata. Ne' avrebbe rilievo la
eccepita intempestivita' dell'eccezione di nullita' da parte del convenuto
in quanto il difetto di valida procura rende del tutto invalida l'attivita'
del procuratore e integra una ipotesi di inesistenza rilevabile anche
d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
La censura e' fondata, e merita accoglimento.
Va considerato infatti che la procura notarile rilasciata con
l'espressione gegen ananghing (ad litem) senza alcun riferimento specifico
alla causa di separazione in corso e alle generalita' della controparte deve
ritenersi radicalmente nulla poiche', escluso che essa possa valere come
procura-generale in mancanza di una esplicita volonta' in tal senso
manifestata dal conferente, essa non puo' valere neppure come procura
speciale, essendo priva di ogni riferimento ad una specifica controversia.
Ne' la genericita' della sua formula puo' essere superata per il fatto che
nella comparsa di costituzione del nuovo procuratore di essa si faccia
esplicita menzione poiche', se il procuratore non puo' dirsi investito del
potere di rappresentanza in giudizio in relazione ad una specifica
controversia egli non puo' spendere tale procura per costituirsi in nessun
giudizio, sicche' la mera indicazione della procura nulla nella comparsa di
costituzione avvenuta nel corso del giudizio non costituisce valido indice
di riferibilita' di detta procura al giudizio in corso. Neppure, poi, puo'
ritenersi fondato il richiamo al terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ.,
poiche' tale disposizione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza
impugnata, spiega la sua efficacia solo nei riguardi della procura speciale
apposta sugli atti del processo, per la quale e' consentito al difensore di
certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, e non si estende
alla procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, che e' disciplinata dal secondo comma dell'art. 83 in esame,
com'e' reso evidente sia dalle ragioni che hanno indotto il legislatore a
introdurre tale precisazione al terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ.,
sia dalla chiara formulazione letterale della richiamata disposizione,
secondo cui si considera apposta in calce (e quindi su uno degli atti del
processo innanzi indicati) anche la procura rilasciata su foglio separato
che sia materialmente congiunto all'atto cui si riferisce.
Accertata la nullita' della procura occorre stabilire se essa, in
assenza di una esplicita sanzione al riguardo, possa essere rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del processo o se essa soggiaccia alla
disciplina generale dell'art. 157 cod. proc. civ., come mostra di ritenere
la controricorrente la quale sottolinea che l'eccezione di nullita' non e'
stata sollevata dal convenuto nella prima istanza o difesa successiva alla
costituzione del nuovo procuratore.
Orbene, va considerato che il principio di tassativita' delle nullita'
degli atti processuali non e' assoluto, ma incontra una deroga quanto volte
un atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento
dello scopo, salvo che l'atto non abbia raggiunto lo scopo cui era
destinato: in tal caso la giurisprudenza ritiene che l'atto sia viziato da
nullita' insanabile e introduce al riguardo la categoria dell'inesistenza
dell'atto. In applicazione di tali principi e' sempre stata ritenuta
inesistente l'attivita' processuale posta in essere dal procuratore privo di
una procura che fornisca alla controparte la giuridica certezza della
riferibilita' dell'attivita' da lui svolta al titolare della posizione
sostanziale controversa e pertanto del tutto correttamente la nullita' e'
stata rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado indipendentemente dalla
proposizione di una tempestiva eccezione di controparte.
Da cio' consegue che deve ritenersi validamente proposta la domanda di
divisione della casa coniuga le comune formulata in corso di causa e
riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, non valendo al
riguardo la mancata accettazione del contraddittorio proveniente da
procuratore sfornito di valida procura.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento
dell'esame delle censure proposte con i due successivi motivi, aventi natura
subordinata con i quali il ricorrente si duole della omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa la validita' dell'accordo raggiunto tra le
parti in ordine alla divisione della casa coniugale e circa l'assegnazione
della casa familiare al coniuge affidatario di prole minore, dovendo
rimettersi al giudice di rinvio l'esame delle questioni relative alla
validita' e alla portata dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla
divisione della casa coniugale con particolare riferimento all'espressa
revoca dell'assenso prestato dalla appellante e alla regolarita' del
procedimento di divisione alla luce delle disposizioni contenute negli artt.
784 e seguenti cod. proc. civ. In conclusione, in accoglimento del primo
motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza
impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il
quale si conformera' al principio di diritto secondo cui la procura alle
liti conferita per atto pubblico la quale, per il suo tenore, non possa
considerarsi generale, e nel contempo non contenga alcuna indicazione del
procedimento per il quale essa e' rilasciata, e' radicalmente nulla e la sua
nullita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
trattandosi di atto mancante dei requisiti formali indispensabili al
raggiungimento dello scopo, con la conseguenza che l'attivita' del
procuratore che agisca in giudizio sfornito di valida procura e'
assolutamente improduttiva di effetti, non essendo riferibile alla parte
titolare delle posizioni sostanziali dedotte in giudizio.
Al giudice di rinvio viene rimessa altresi' la pronuncia sulle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il
secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte
d'Appello di Trento alla quale rimette altresi' la pronuncia sulle spese del
giudizio di cassazione.
Cosi' deciso in Roma, il 30 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2000
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