Sentenza del 21/09/2000 n. 12486 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI PROCURA - CONTENUTO E FORMA - PROCURA NOTARILE - GENERICA INDICAZIONE "AD LITEM " SENZA RIFERIMENTO ALLA CONTROVERSIA - NULLITA'

La procura notarile rilasciata con l'espressione ad litem (nella specie con l'espressione in lingua tedesca gegen ananghing) senza alcun riferimento specifico alla causa e alle generalita' della controparte e' radicalmente nulla, non potendo valere ne' come procura generale, in mancanza di una esplicita volonta' manifestata in tal senso, ne' come procura speciale, per la carenza di riferimenti ad una specifica controversia. *Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'illeggibilita' della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una societa' esattamente indicata con la sua denominazione, e' irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualita' di legale rappresentante, si determina nullita' relativa, che la controparte puo' opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo cosi' carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosita' dell'atto iniziale, mediante chiara e non piu' rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidita' della procura ed inammissibilita' dell'atto cui accede. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nel giudizio di merito, la procura alle liti conferita da una persona giuridica, di cui non e' stato indicato, cosi' nella procura come nell'atto di citazione cui essa accede, ne' l'organo titolare del potere di rappresentanza, ne' il nome della persona fisica titolare del relativo ufficio, la cui sottoscrizione risulta illeggibile, e' affetta da nullita' assoluta, la quale non e' sanabile ne' attraverso l'esercizio dei poteri istruttori (peraltro di natura discrezionale) conferiti al giudice dall'art. 182 cod. proc. civ., ne' mediante la produzione documentale prevista dall'art. 372 dello stesso codice per il giudizio di legittimita' (norma, in ogni caso, non estensibile al giudizio di merito). Massima tratta dal CED della Cassazione.

E' valida la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, deponendo per la validita' di siffatta procura l'art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio puo' ora avvenire oltreche' in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) e' idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilita' della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che, per contro, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunziazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima puo' gia' ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessita' risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di contenzioso tributario e con riguardo alla ipotesi di ricorso proposto da una societa', la illeggibilita' della sottoscrizione della procura al difensore, conferita ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non determina l'invalidita' della procura stessa, quando dagli atti - ed in particolar modo nel caso di contestualita' tra procura speciale ed atto processuale che la contiene - sia dato comunque desumere che la sottoscrizione e' stata apposta da persona della quale, nel contesto dell'atto stesso, e' indicato il nome ed il cognome e che e' dichiarata essere investita del potere di rappresentanza della societa'. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

La documentazione dell'attivita' amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto, o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, "ad substantiam", l'indicazione della persona fisica titolare dell'organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilita' del documento (e quindi dell'atto di cui viene riprodotto il contenuto) all'amministrazione. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE - DIFENSORE PRIVO DI VALIDA PROCURA - ATTIVITA' PROCESSUALE DELLO STESSO - INESISTENZA - FONDAMENTO - NULLITA' DELLA PROCURA - RILIEVO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA'

L'attivita' processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura, che fornisca alla controparte la giuridica certezza della riferibilita' dell'attivita' da lui svolta al titolare della posizione sostanziale controversa, e' inesistente; pertanto, la nullita' della procura, percio' inidonea al raggiungimento dello scopo cui e' destinata, e' rilevabile d'ufficio dal giudice. *Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La mancanza di sottoscrizione, che e' certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione e' del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale e' prevista solo per la sanatoria della nullita'. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

L'illeggibilita' della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una societa' esattamente indicata con la sua denominazione, e' irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualita' di legale rappresentante, si determina nullita' relativa, che la controparte puo' opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo cosi' carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosita' dell'atto iniziale, mediante chiara e non piu' rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidita' della procura ed inammissibilita' dell'atto cui accede. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di contenzioso tributario, la mancanza della certificazione, da parte del difensore - prevista dall'art. 12, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, - dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura in calce o a margine del ricorso introduttivo, costituisce una mera irregolarita', che non comporta la nullita' della procura stessa perche' tale nullita' non e' comminata dalla legge, ne' detta formalita' incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'omessa indicazione tanto nell'epigrafe che nel testo del ricorso per cassazione della parte nei confronti della quale esso e' proposto realizza la causa di inammissibilita' prevista dall'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. Ne' una siffatta mancanza puo' essere sanata dalla relazione di notificazione, che e' la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario descrittiva dell'operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare, ed e', quindi, atto soggettivamente ed oggettivamente distinto dal ricorso. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nel giudizio di merito, la procura alle liti conferita da una persona giuridica, di cui non e' stato indicato, cosi' nella procura come nell'atto di citazione cui essa accede, ne' l'organo titolare del potere di rappresentanza, ne' il nome della persona fisica titolare del relativo ufficio, la cui sottoscrizione risulta illeggibile, e' affetta da nullita' assoluta, la quale non e' sanabile ne' attraverso l'esercizio dei poteri istruttori (peraltro di natura discrezionale) conferiti al giudice dall'art. 182 cod. proc. civ., ne' mediante la produzione documentale prevista dall'art. 372 dello stesso codice per il giudizio di legittimita' (norma, in ogni caso, non estensibile al giudizio di merito). Massima tratta dal CED della Cassazione.

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