Sentenza del 29/12/1999 n. 14673 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF - REDDITI DIVERSI - IN GENERE - PLUSVALENZE AI SENSI DELL'ART 11 COMMA QUINTO DELLA LEGGE N 413 DEL 1991 - REGIME RETROATTIVO CONTEMPLATO DAL COMMA NONO DELLO STESSO ARTICOLO - PORTATA - PRESUPPOSTI - PERCEZIONE DEGLI IMPORTI SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1988 - SUFFICIENZA AI FINI DELLA IMPONIBILITA' DELLA PLUSVALENZA - ESCLUSIONE - EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO O INTERVENTO DELLA CESSIONE VOLONTARIA O VERIFICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE ACQUISITIVA DOPO IL 31 DICEMBRE 1988 - NECESSITA' - FONDAMENTO - PRONUNCIA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLA OCCUPAZIONE ACQUISITIVA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE

Il presupposto impositivo relativo alle tre ipotesi di plusvalenze indicate dall'art. 11 comma quinto della legge n. 413 del 1991 non puo' identificarsi nella mera percezione della somma di danaro corrispondente all'incremento d valore integrante la plusvalenza, ma deve ravvisarsi nella verificazione del trasferimento del bene, cui la plusvalenza si ricollega, e precisamente nell'emissione del decreto di esproprio, con riferimento alla plusvalenza conseguente alla percezione dell'indennita' di esproprio, nella conclusione della cessione volontaria nel corso del procedimento espropriativo, con riferimento alla plusvalenza conseguente a detta cessione, e nel prodursi della fattispecie della cosiddetta occupazione acquisitiva, con riferimento alla plusvalenza derivante dall'acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenuta illegittima. Ne consegue che tanto la norma dell'art. 11 comma quinto (con riguardo alle plusvalenze percepite dopo il primo gennaio 1992, data di entrat in vigore della l. n. 413 del 1991), quanto la norma dell'art. 11 comma nono, della stessa l. n. 413 del 1991 (che assoggetta - retroattivamente - ad imposizione le plusvalenze di cui alle ipotesi indicate nel quinto comma della norma, con riferimento a somme percepite in conseguenza di atti anche volontari - formula nella quale puo' farsi rientrare l'occupazione acquisitiva, fondandosi essa su un "atto", sia pure illecito della Pubblica Amministrazione - o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 41 del 1991, purche' la percezione sia avvenuta in tale lasso di tempo), debbono ritenersi applicabili soltanto a condizione che siano intervenuti in epoca successiva al 31 dicembre 1988 gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioe', rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, mentre non possono ritenersi applicabili ove detti atti siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, restando cosi' in questo caso la plusvalenza non imponibile (senza che quanto all'occupazione acquisitiva possa in contrario rilevare la circostanza che essa sia stata accertata da sentenza successiva a quella data, posto che detta sentenza non rappresenta l'atto mediante il quale viene realizzata la plusvalenza). * Massima tratta dal CED della Cassazione.


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In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, e' assoggettato a tassazione, ancorche' il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al primo gennaio 1989, in quanto, per un verso, la disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art.11 - che consente, con una parziale retroattivita', la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, condizionandola pero' al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge, e, per altro verso, i commi primo, lett. f) (che allarga la previsione dell'art. 81, comma primo, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 1986, assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili), e quinto (che equipara l'espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso) dello stesso art.11 dispongono per l'avvenire e rendono imponibili anche i redditi realizzati e percepiti in data successiva all'entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione. Da cio' consegue che le somme percepite dal proprietario espropriato a titolo di indennita' di espropriazione debbono essere assoggettate alla ritenuta del 20%, se non sottoposte in precedenza ad INVIM e se conseguite nel pieno vigore della legge n. 413 del 1991 . Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni somma che realizzi una plusvalenza, conseguita, dopo l'entrata in vigore di detta norma, in dipendenza di procedimenti espropriativi, e' assoggettata a tassazione, se non sottoposta in precedenza ad INVIM, ancorche' il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al 1 gennaio 1989, in quanto, per un verso, la disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art. 11 - che consente, con una parziale retroattivita', la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, purche' nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge, e, per altro verso, i commi primo, lett. f) (che allarga la previsione dell'art. 81, comma primo, lett. b) del D.P.R. n. 917 del 1986, assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili), e quinto (che equipara l'espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso) dello stesso art.11 dispongono per l'avvenire e rendono imponibili anche i redditi realizzati e percepiti in data successiva all'entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione. Ne' tale disciplina contrasta con l'art. 3 o con l'art. 24 Cost. in ragione, rispettivamente, di una presunta differenziazione di situazioni omogenee o di una pretesa lesione del diritto di difesa, riguardo ad espropriazioni che, nell'ambito dello stesso procedimento espropriativo, rimarrebbero indenni da tassazione sol perche' l'amministrazione espropriante ha corrisposto prima del 31 dicembre 1991 la giusta indennita' di esproprio o perche' l'eventuale giudizio si sia chiuso a quella data, in quanto trattasi di effetti connaturati alla successione delle leggi nel tempo, il cui decorso e' di per se' elemento diversificatore. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni pagamento, che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, e' assoggettato a tassazione, ancorche' il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore all'1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art. 11 - che consente, con una parziale retroattivita', la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, purche' nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge. Ne consegue che le somme percepite dal proprietario espropriato (nella specie, a titolo di indennita' di espropriazione) debbono essere assoggettate alla ritenuta del 20 per cento, se non sottoposte in precedenza ad INVIM e se conseguite nel pieno vigore della citata legge n. 413 del 1991, anche in considerazione della disciplina stabilita dai commi primo, lett. F) (che allarga la previsione dell'art. 81, comma primo, lett. B) del TUIR di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili), e quinto (laddove equipara l'espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso). Ne' tale disciplina contrasta con l'art. 53 Cost. in ragione di una presunta minore capacita' contributiva derivante da un valore inferiore riconosciuto ai soggetti incisi a seguito di un procedimento espropriativo, avendo il legislatore inteso tassare la plusvalenza che nel concreto viene ad essere realizzata, a prescindere dal criterio utilizzato per determinare le somme spettanti. Massima tratta dal CED della Cassazione. Vedi Cassazione n.9154 del 07/07/2000. Vedi Cassazione n.10056 del 01/08/2000. Vedi Cassazione n.2537 del 21/02/2001. Vedi Cassazione n.10585 del 19/07/2002.

In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ogni pagamento, che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, e' assoggettato a tassazione, ancorche' l'emanazione del decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore all'1 gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria di cui al nono comma del citato art. 11 - che consente, con una parziale retroattivita', la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, purche' nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma - non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge. Ne' tale disciplina contrasta con l'art. 53 Cost. in ragione di una presunta minore capacita' contributiva derivante da un valore inferiore riconosciuto ai soggetti incisi a seguito di un procedimento espropriativo, avendo il legislatore inteso tassare la plusvalenza che nel concreto viene ad essere realizzata, a prescindere dal criterio utilizzato per determinare le somme spettanti. * ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi dell'art. 11, commi Quinto, sesto e settimo, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 ogni pagamento, che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo la sua entrata in vigore, in dipendenza di procedimenti espropriativi, e' assoggettato alla ritenuta del 20%, ancorche' l'emanazione del decreto di esproprio, la stipulazione dell'atto di cessione volontaria ovvero il prodursi dell'effetto acquisitivo - estintivo nell'occupazione appropriativa siano intervenuti in epoca antecedente al primo gennaio 1989, atteso che la disciplina transitoria di cui al comma nono del citato art. 11 della legge n. 413 - che consente la tassazione di plusvalenze percepite prima dell'entrata in vigore della legge, purche' nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della stessa - non puo' essere estesa, sul piano interpretativo, alle riscossioni di plusvalenze successive all'entrata in vigore della legge. Ne' tale complessiva disciplina puo' essere sospettata di irragionevolezza, con riguardo ad ipotesi di titolo coevo, cui seguano pagamenti differenziati nel tempo a causa delle piu' varie vicende, trattandosi di inevitabili riverberi sul fatto della disciplina dell'efficacia della legge nel tempo, condizionata alla verificazione dell'ultimo elemento della fattispecie considerata (percezione della plusvalenza) che, essendo l'unico rilevante sotto il profilo impositivo, non consente riferimenti di carattere normativo ad un "tertium comparationis" in tal maniera individuato.(*) Conf. a sent. Cass. N. 12882 del 30 dicembre 1998. ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

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