Sentenza del 16/02/2023 n. 463 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 2

Testo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 28/8/2021, il sig. M G; ha proposto appello avverso la sentenza n. 158/2021, depositata il 2/2/2021, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro ha respinto il ricorso promosso dall'odierno appellante avverso l'awiso di accertamento n. emesso dall'Agenzia delle Entrate - per l'anno 2013.

In particolare, con la pronuncia impugnata, la Commissione Provinciale di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per non aver fornito prova certa della data di ricezione dell'atto impugnato, al fine di poter verificare la tempestività del ricorso stesso che, avendo riguardo alla data di spedizione del plico, sarebbe tardivo.

Il contribuente, in questa sede, innanzitutto prende posizione circa la tempestività, evidenziando come non sia stata formulata una eccezione di tal specie da parte dell'Ente impositore e, di poi, che la data di consegna della raccomandata risulta dall'annotazione effettuata da parte dell'Ufficio Postale sulla busta, depositata in atti.

Sempre relativamente a tale aspetto, peraltro, si sottolinea come il contribuente non abbia disponibilità dell'avviso di ricevimento che, invece, viene restituito al mittente, onerato della produzione in caso di contestazione.

Si rileva, quindi, oltre che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 e.e., anche la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., posto che il giudice di prime cure non si è pronunciato sulla fondatezza del ricorso.

Nel merito, per quanto concerne il recupero dei costi non documentati, pari ad\? 12.011,17, rileva come sino stati depositati, in sede di ricorso, i documenti di trasporto relativi alle fatture contestate, mentre, sui maggiori ricavi, contesta la metodologia utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per la determinazione degli stessi, in ragione dell'utilizzo di parametri desunti dalle tabelle stilate dal Ministero dei Trasporti a meri fini statistici, richiamando, sul punto, la perizia tecnica depositata nel precedente grado di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che l'appello non sia meritevole di accoglimento.

Appare opportuno procedere, innanzitutto, alla valutazione della questione preliminare, posto che l'eventuale fondatezza della stessa renderebbe superflua ogni ulteriore valutazione nel merito.

Sul punto, è sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio, che si condivide in questa sede, espresso anche recentemente con l'ordinanza del 2/9/2022, n. 26002, in base al quale, seppure il controllo sulla tempestività del ricorso è un obbligo del giudice, non condizionato a contestazioni sollevate dalla parte resistente, deve considerarsi la previsione contenuta all'art. 22, co. 5, d. lgs. 546/1992 che consente al Giudice tributario, ove sorgano contestazioni, di ordinare l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti.

Detta disposizione, definita "chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario", va a individuare una possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità, quando vi sia modo di accertare la regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali.

La Commissione Provinciale ha, dunque, errato perché ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza prima ordinare l'esibizione della documentazione attestante la data di notifica dell'awiso di accertamento che, per essere nella disponibilità dell'Ente impositore, non avrebbe potuto essere depositata dal contribuente.

Tanto chiarito e procedendo alla valutazione della fondatezza del ricorso, valgano le seguenti argomentazioni.

Quanto al recupero dei costi non documentati si rileva che l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa (ex multis Cass. 27/12/2016, n. 27069).

Nel caso di specie, deve rilevarsi come, nonostante l'invito all'esibizione avanzato dall'Amministrazione, la produzione sia awenuta sono in sede di ricorso sicché tale documentazione non può essere presa in considerazione dall'adita Commissione.

In relazione, invece, alla seconda doglianza, si evidenzia che la stessa è ugualmente infondata attesa la genericità della contestazione.

Il ricorrente si duole dell'utilizzo delle tabelle stilate dal Ministero dei Trasporti senza formulare alcun elemento certo e oggettivo da utilizzare al fine di confutare i valori ivi riportati.

Né a tal fine può ritenersi sufficiente la produzione della perizia di parte che, in quanto mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, è priva di autonomo valore probatorio.

Peraltro, anche alla luce dei dati riportati dal consulente, il chilometraggio dichiarato dal contribuente appare errato.

Per quanto sin qui esposto, l'appello va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modif. ex DM 37/2018.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) respinge l'appello;

2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in\? 4.900,00 oltre accessori.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023