Sentenza del 16/02/2023 n. 463 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 2

Decisioni

  • 002115/2021 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTA ISTRUTTORIA - NECESSITÀ - CONDIZIONI

Non puo essere dichiarata l'inammisibilità del ricorso senza prima ordinare l'esibizione della documentazione attestante la data di notifica dell'avviso di accertamento che, per essere nella disponibilità dell'Ente impositore, non avrebbe potuto essere depositata dal contribuente.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In materia di accertamento, l'omessa notifica al fallito dell'atto impositivo, pur in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela non determina irritualità, nullità o inesistenza di tale atto, poiché l'obbligo di notificazione al contribuente fallito è strumentale a consentire allo stesso l'esercizio in via condizionata del diritto di difesa, azionabile solo nell'inerzia degli organi della procedura fallimentare.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di contenzioso tributario, il fatto che nell'avviso di rettifica della denunzia ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico non siano riportati il termine per impugnare e la commissione tributaria competente a decidere sull'eventuale ricorso non determina alcun vizio dell'accertamento e, conseguentemente, alcuna invalidita' dell'atto, essendo la relativa previsione normativa (art.19 D.Lgs. n.546/1992) sprovvista di alcuna sanzione in caso di omissione. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Ai fini della notifica del ricorso in cassazione avverso una decisione della commissione tributaria centrale, solo dalle certificazioni apposte dall'agente postale sull'avviso di ricevimento puo' desumersi la prova dell'avvenuta notifica, la quale in mancanza dell'avviso va considerata inesistente, con conseguente inammissibilita' del ricorso.

Ove il contribuente ometta di contestare e provare che la notifica della sentenza, ai fini della tempestivita' della sua impugnazione, e' stata effettuata in data diversa da quella risultante dagli originali delle relate di notifica, il ricorso deve ritenersi inammissibile per tardivita' in quanto la commissioni tributaria centrale non puo' svolgere alcuna indagine ex officio in merito alla fondatezza della data indicata dai contribuenti.

Il procedimento di notificazione relativo all'avviso di accertamento Tarsu è da considerarsi inesistente qualora venga dichiarata dal tribunale la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito dell'atto. Conseguentemente la medesima cartella è da considerarsi nulla in via derivata.

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