Sentenza del 21/05/1998 n. 5075 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA' DI UN IMMOBILE - RISOLUZIONE - RELATIVO CONTRATTO - IMPOSTA PROPORZIONALE - ASSOGGETTABILITA'

In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprieta' di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprieta', dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.


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Nel caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro.

Riferimenti normativi: Art. 28 D.P.R. n. 131/1986

Conforme: Cass. n. 1868/2022

In tema di INVIM, in presenza di una sentenza ex art. 2932 cod. civ., che subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo, l'imposta è applicabile solo al verificarsi della condizione medesima, atteso che in tale momento si realizza l'incremento di valore tassabile che costituisce il presupposto dell'imposizione fiscale. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposta di registro, riguardo alla transazione con cui il curatore del fallimento rinunci a proporre o preseguire l'azione revocatoria di vendita immobiliare effettuata dal fallito, dietro versamento da parte del terzo acquirente di una determinata somma, l'aliquota a questa applicabile e' quella prevista per l'assunzione di obbligazione o per la quietanza, non quella proporzionale contemplata per i trasferimenti di immobili, tenuto conto che l'atto non ha effetti traslativi (cosi' come non produce tali effetti la sentenza che accolga la revocatoria, la quale si esaurisce in una dichiarazione d'inopponibilita' del contratto nei confronti dei creditori), e che inoltre la suddetta somma, a beneficio della massa, non integra un supplemento del prezzo riscosso dal fallito.

Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano alla data della stipula dell'atto per gli immobili e per le aziende ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In ogni caso non si tiene conto delle clausole di riserva di proprietà inserite in contratti di cessione i quali benché sottoposti a condizione sospensiva ai fini civilistici spiegano piena efficacia agli effetti fiscali. Ne consegue che concorre a piena tassazione il corrispettivo pattuito per la cessione di un ramo d'azienda nel caso di specie un bar tabaccheria a fronte della parziale erogazione di questo al momento della stipula del contratto in ragione di un patto di riservato dominio.

Il diritto di superficie previsto dall'art. 952, comma 1, del cod. civ., è il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà ovvero il diritto di costruire su un terreno prescindendo dal diritto di proprietà del terreno stesso. Nel premettere che in tema di imposta di registro l'imposta vada applicata secondo gli effetti giuridici degli atti sottoposti a registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, nel caso di specie, trattandosi di cessione di diritto di superficie per la realizzazione di torre eolica, non vi è dubbio che la realizzazione della costruzione è insita nella cessione del diritto per cui l'importo previsto a titolo di indennizzo per danno emergente non può che ritenersi come rientrante nel corrispettivo previsto per la cessione del diritto stesso ed assoggettato a tassazione, nella misura proporzionale aumentato dell'indennità corrisposta per il risarcimento danni.

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