Sentenza del 19/02/2004 n. 3304 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Fatto
==== e ======, coniugi, hanno impugnato la cartella esattoriale relativa
al recupero a tassazione di ritenute di acconto subite per L. 30.139.000
nell'anno 1988, in quanto non adeguatamente comprovate da originali e copie
di certificazioni inidonee allo scopo. La Commissione Tributaria di primo
grado, in assenza dell'Ufficio, ha respinto il ricorso, ritenendolo "al
limite della ammissibilita'" per carente esposizione dei motivi. Su appello
dei contribuenti, la Commissione tributaria regionale del Lazio, perdurando
l'assenza dell'Ufficio, con sentenza 8 aprile 1998, ha ritenuto pienamente
probante la copiosa documentazione prodotta dal ricorrente, in sostituzione
di quella originale, andata smarrita. Il Ministero delle Finanze chiede la
cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi. ==== e ======
resistono con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso
incidentale sulla base di un unico motivo, nonche' ricorso incidentale
condizionato sulla base di un solo motivo.
Diritto
I ricorsi debbono essere previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 del
codice di procedura civile.
Col primo motivo del ricorso principale, adducendo la violazione
dell'art. 112 del codice di procedura civile, degli artt. 15 D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, 18 e 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' vizio
di motivazione, il Ministero censura la decisione impugnata che ha omesso di
pronunciare sulla ammissibilita' del ricorso di primo grado, pregiudiziale
al merito, invece impropriamente esaminato dai giudici d'appello.
Col secondo motivo, il ricorrente principale ulteriormente deduce la
violazione degli artt. 112 e 345 del codice di procedura civile, nonche'
dell'art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver i contribuenti
introdotto in sede di appello nuovi motivi e nuovi documenti, rispetto a
quanto dedotto in primo grado.
Col terzo motivo, il Ministero censura la sentenza impugnata perche'
erronea nel merito, in quanto l'art. 3 del D.P.R. n. 600/1973 prescriveva
comunque che il contribuente allegasse alla dichiarazione i certificati in
originale dei sostituti di imposta attestanti l'ammontare delle somme
corrisposte e delle ritenute operate, perche' si potesse verificare la firma
del sostituto. Non era quindi consentita ne' la produzione di copie
fotostatiche, ne' soprattutto la produzione di copie apparenti di
certificazioni, integrate manualmente dai contribuenti, ed esibite soltanto
alla udienza di discussione. La sentenza impugnata e' dunque carente, ove
ritenga probanti le sole quietanze di versamenti alle esattorie, anche
perche' non si indica ne' l'importo ne' i soggetti autori di tali quietanze.
Il primo motivo del ricorso principale e' infondato.
A parte infatti il rilievo che il ricorrente non ha contestato in grado
d'appello l'ammissibilita' del ricorso introduttivo, per cui la censura
sollevata in tal senso appare ora tardiva, la Commissione Regionale ha
implicitamente riconosciuto tale ammissibilita', essendo entrata nel merito
della vicenda.
E' altresi' infondato il secondo motivo.
Non sussisteva infatti, per il contribuente, alcuna preclusione alla
produzione di documenti attinenti il petitum, riguardando il divieto di cui
all'art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992 soltanto la proposizione di nuove domande
e di nuove eccezioni, e non la mera illustrazione ovvero lo sviluppo del
tema precedentemente affrontato. Peraltro la costante giurisprudenza di
questa Corte ha sempre affermato la legittimita' di produzione di documenti,
in difetto di opposizione di parte(nella specie non costituita), anche
quando tale produzione avvenga in sede di precisazione delle conclusioni e
financo all'udienza collegiale (Cass. n. 2596/1990; n. 7923/1987; n.
896/1987).
E' infondato, infine, anche il terzo motivo.
Se e' vero infatti che l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973
prescriveva (nel testo vigente nel 1988) che il contribuente allegasse alla
dichiarazione i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'ammontare
delle somme corrisposte e delle ritenute operate, e che tali certificati
fossero sottoscritti dai sostituti, certificati chela prescindere dalla
querelle circa lo smarrimento o meno degli originali da parte del Centro
Servizi) sono stati comunque prodotti, nel corso del giudizio, in copie
ritenute esaustive dalla Commissione regionale, deve rilevarsi che la
giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha affermato,
nell'analoga ipotesi, contenuta nell'ultimo comma del cit. art. 3 D.P.R. n.
600/1973, di oneri deducibili, solo se documentati (ex artt. 10 e 85 del
D.P.R. n. 597/1973), che se la deducibilita' e' esclusa in sede
amministrativa, resta impregiudicato, in aa'senza di una sanzione di'
decadenza, il diritto del contribuente di contestare l'imposizione avanti ai
giudici tributari e di produrre in tale sede la documentazione relativa alle
deduzioni medesime (cfr. n. 952/1982; n. 224/1982; n. 4730/83)
L'approfondimento di tale principio ha ultimamente condotto le Sezioni Unite
di questa Corte (Cass. n. 15063/2002) ad affermare, anche sulla scorta della
esigenza di' trasparenza dell'azione del Fisco imposta dallo Statuto del
contribuente, che la dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da
errore(ovvero mancante della documentazione prescritta) e' in linea di
principio emendabile ed integrabile in ogni tempo quando dalla dichiarazione
possano derivare al dichiarante oneri impositivi diversi e piu' gravosi di
quelli che dovrebbero essere, in base alla legge, a suo carico. Cio' in
quanto la dichiarazione dei redditi "non ha natura di atto negoziale e
dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio,
modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e
di valutazione sui dati riferiti", sicche' puo' dirsi che essa costituisce
soltanto un "momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento
dell'obbligazione tributaria.
La Commissione Regionale, che ha valutato, ritenendola pienamente
probante delle ritenute subite la documentazione prodotta dai contribuenti
quali sostituiti d'imposta, ha dunque ritenuta integrata in sede
processuale, in applicazione dei principi di diritto sopra ricordati la
dichiarazione dei redditi degli stessi.
Il ricorso principale deve essere dunque rigettato, mentre il ricorso
incidentale afferente la compensazione delle spese e' inammissibile, non
essendo sindacabile in sede di legittimita' il potere discrezionale del
giudice di merito relativo al regolamento delle spese o alla loro
compensazione, con l'unico limite, nella specie non sussistente della
condanna alle spese di parte totalmente vittoriosa.
Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti
relativo allo smarrimento da parte dell'ufficio, della documentazione
originale di cui si controverte.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado
di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara
inammissibile il ricorso incidentale ed assorbito il ricorso incidentale
condizionato.
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