In tema di imposte sui redditi, la mancata allegazione alla dichiarazione annuale dei certificati in originale dei sostituti d'imposta attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operare, prescritta dall'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo originario, lascia impregiudicato il diritto del contribuente di contestare l'imposizione davanti al giudice tributario e di produrre in tale sede la documentazione relativa alle ritenute operate, atteso che la dichiarazione dei redditi affetta da errore ovvero mancante della documentazione prescritta e', in linea di principio, emendabile ed integrabile in ogni tempo, quando da essa possano derivare al dichiarante oneri impositivi diversi e piu' gravosi di quelli che dovrebbero essere, in base alla legge, a suo carico. *Massima tratta dal CED della Cassazione.