Sentenza del 19/02/2004 n. 3304 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - CONTENUTO ED ALLEGATI - CERTIFICATI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA ATTESTANTI L'AMMONTARE DELLE RITENUTE OPERATE - CONTRIBUENTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - OBBLIGO DI ALLEGAZIONE - INOTTEMPERANZA - DIRITTO DI CONTESTARE L'IMPOSIZIONE IN SEDE CONTENZIOSA E DI PRODURRE I DOCUMENTI - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO

In tema di imposte sui redditi, la mancata allegazione alla dichiarazione annuale dei certificati in originale dei sostituti d'imposta attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operare, prescritta dall'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo originario, lascia impregiudicato il diritto del contribuente di contestare l'imposizione davanti al giudice tributario e di produrre in tale sede la documentazione relativa alle ritenute operate, atteso che la dichiarazione dei redditi affetta da errore ovvero mancante della documentazione prescritta e', in linea di principio, emendabile ed integrabile in ogni tempo, quando da essa possano derivare al dichiarante oneri impositivi diversi e piu' gravosi di quelli che dovrebbero essere, in base alla legge, a suo carico. *Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale o dispositivo, bensì una dichiarazione di scienza, sicché, in caso di errore (di fatto o di diritto) commesso dal contribuente, è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile quando possa derivarne l'assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante. Ne discende che il contribuente che, per errore in dichiarazione, abbia assoggettato propri redditi ad imposta, anche in relazione a quelli prodotti all'estero, può chiederne il rimborso nel termine previsto dall'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, non potendosi ritenere di ostacolo la previsione di cui all'art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 617 del 1986 (nella versione applicabile "ratione temporis"), che preclude esclusivamente la possibilità di utilizzare il credito d'imposta mediante detrazione in sede di dichiarazione.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

Il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, puo' essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con conseguente formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio, nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione, sicche' devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso nel termine previsto dall'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. La disciplina prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ha portata generale e, quindi, e' anche applicabile nell'ipotesi di eccedenza di versamento riportata ma non computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo, mentre il potere, conferito all'ufficio finanziario dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, di rettificare gli errori commessi dal contribuente in sede di dichiarazione, al fine della liquidazione dell'imposta effettivamente dovuta, trova un limite nella esigenza che la rettifica avvenga sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione stessa e dai relativi allegati. *Massima redatta dal Sevizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di imposte sui redditi, premesso che la dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, affetta da errore (di fatto o di diritto) commesso dal contribuente, e' - in linea di principio - emendabile e ritrattabile quando da essa possa derivare l'assoggettamento ad oneri contributivi piu' gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante, la richiesta di rimborso presentata ai sensi dell'art. 38, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e' idonea, per i periodi anteriori all'1 gennaio 2002, a rettificare in senso favorevole al contribuente la dichiarazione stessa, non essendo previsti, prima di detta data, termini di decadenza, per tale rettifica favorevole, diversi da quelli prescritti per il rimborso dalla citata norma. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

La dichiarazione dei redditi affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del d.P.R. n. 600 del 1973 - nel testo applicabile "ratione temporis" -, e', in linea di principio, emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e piu' gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Cio' in quanto: la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; l'art. 9, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile "ratione temporis", non pone alcun limite temporale all'emendabilita' e alla ritrattabilita' della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dal contribuente; un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilita' della dichiarazione darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacita' contributiva e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (artt. 53 e 97 Cost.) (nella fattispecie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Ministero delle finanze avverso la sentenza della commissione tributaria, che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso - chiesto nei termini di legge - del maggior importo trattenuto dall'INADEL a titolo di IRPEF sulla liquidazione dell'indennita' premio di servizio, la quale non era stata indicata nella dichiarazione dei redditi per mero errore materiale). * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposte sui redditi, e' legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare (e versare ) tale ritenuta, non influendo la sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore sostituito. Tale ininfluenza porta ad escludere, altresi', che nel giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento, promosso dallo stesso sostituito, insorga la necessita' di integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto.* ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023