La documentazione dell'attivita' amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto, o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, "ad substantiam", l'indicazione della persona fisica titolare dell'organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilita' del documento (e quindi dell'atto di cui viene riprodotto il contenuto) all'amministrazione. * Massima tratta dal CED della Cassazione.