Ordinanza del 04/04/2023 n. 9320 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Ritenuto che
L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso ai fini IVA e IRES per credito d'imposta ha accolto l'appello di Intesa San Paolo Spa .
La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso della società, in relazione ai crediti tributari dell'anno 2006 la cui istanza era stata presentata il 17 dicembre 2009 ai fini IVA. La CTR, confermata la debenza del rimborso IVA, ha accolto la domanda anche in relazione all'IRES, avendo Intesa San Paolo Spa provato con idonea documentazione "depositata anche nella fase contenziosa che non risulta essere stata mai contestata", l'esistenza dei crediti, nonché di avere corrisposto una somma superiore a quanto dovuto e contabilmente attestato in causa. Intesa San Paolo Vita Spa incorporante Centrovita Assicurazioni Spa resiste con controricorso.
Considerato che
1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2 ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR apoditticamente affermato la presenza di documentazione atta a provare l'esistenza del diritto al rimborso omettendo ogni riferimento a tale documentazione.
2. Col secondo motivo si deduce violazione a falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. del principio di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 7 ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto che la documentazione prodotta dalla contribuente - dichiarazione dei redditi e mod. F24- fosse sufficiente a fondare il diritto al rimborso, onerando l'AF dell'onere di provare la valenza probatoria di documentazione inidonea a provare l'an e il quantum del rimborso.
3. I motivi esaminabili congiuntamente, sono fondati.
4. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che viene confermato in questa sede "incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. In applicazione di questo principio, si è confermata la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto crediti vantati a titolo di IVA ed IRPEG in una precedente dichiarazione, e riportati a nuovo nella successiva a fini di compensazione, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza degli stessi mediante esibizione del registro IVA delle vendite e del bilancio di esercizio, non essendo sufficiente la produzione della copia della dichiarazione" (Cass. Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5288; Cass. n. 27580/2018; n. 23042/2015, n. 18427/2012). Grava pertanto sul contribuente che esercita il diritto al rimborso l'onere di provare il presupposto del diritto azionato; nè in tema di rimborso d'imposta è posto da alcuna disposizione l'onere per l'Amministrazione finanziaria di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il credito, sicché, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si consolida il diritto del contribuente (Cass. n. 2834/2020; Cass. 17 giugno 2016, n. 12557).
5. La CTR, affermando il diritto al rimborso del contribuente con un imprecisato riferimento alla documentazione in atti, così invertendo l'onere della prova in materia, non si è adeguata agli indicati principi, avendo fatto discendere la prova del credito chiesto a rimborso da documentazione genericamente indicata (non essendo all'uopo sufficiente la mera appostazione dello stesso nella dichiarazione mod. 760/94), contrastando tale affermazione con gli ordinari principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova nel caso in cui il contribuente impugni il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su una istanza di rimborso.
6. Va sul punto ribadito che In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, con la conseguenza che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass. n. 1906/2020; Sez. Un, n. 1518 /2016, Cass. n. 12291 del 2018 n. 21197 del 08/10/2014).
7. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2023
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