Ordinanza del 04/04/2023 n. 9320 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTE DIRETTE - RIMBORSI

In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, con la conseguenza che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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Nel giudizio tributario l'effetto vincolante di un giudicato esterno in relazione a imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. Pertanto, l'accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e sulla percentuale di riduzione applicabile, compiuto da altra Corte con sentenza passata in giudicato, avente per oggetto la T.A.R.I. dovuta per un anno di imposta, non può essere esteso all'anno di imposta precedente. Inoltre, in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupino o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, per cui risulta del tutto evidente che in caso di fatture prodotte relative a servizio di smaltimento operato da società privata nel periodo di imposta, venga individuato l'elemento fondante della debenza o meno del tributo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Quando si controverta su una domanda di rimborso del contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale, come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo, ma anche sostanziale. Ciò significa, in primo luogo, che l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente; secondariamente, che le argomentazioni con le quali l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva l'ipotesi del formarsi di un giudicato interno o, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del principio di non contestazione. Con riferimento a tale ultimo principio, esso non può operare nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria neghi in radice l'esistenza del credito, sicché il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa del contribuente può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell'an debeatur. Invero, il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, nè supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda e nè a tal fine può valere il richiamo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, parimenti, non può assurgere a fonte di prova.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Nel caso in cui una controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del diniego del rimborso del tributo, il contribuente riveste la qualità di attore in senso sostanziale con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e di provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo, rivendicato nella domanda, e che le argomentazioni con le quali l'ufficio nega la sussistenza di detti fatti costituiscono mere difese e come tali non sono soggette a preclusione processuale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l'esclusione del diritto al rimborso, derivante dall'adesione del contribuente al condono, può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed è, dunque, rilevabile d'ufficio. Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la necessità della notificazione della cessione del credito anche al concessionario della riscossione, ai fini della sua efficacia, integra una mera difesa, traducendosi nella contestazione della sussistenza, in tutti i suoi elementi, del fatto costitutivo del diritto al rimborso del credito ceduto, deducibile dall'Amministrazione per la prima volta in appello). Massima redatta a cura del CED della Cassazione.

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