Sentenza del 24/05/2005 n. 10952 - Corte di Cassazione

Massime

PROCESSO TRIBUTARIO - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA - VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - NON SUSSISTE

La mancata rilevazione da parte del giudice del difetto di rappresentanza processuale non costituisce vizio di omessa pronuncia bensi' autonomo motivo di censura della sentenza da sollevare nel grado successivo di giudizio. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Nel caso in cui sia stato proposto ricorso in primo grado avverso il silenzio-rifiuto dell'istanza di rimborso IRAP con la deduzione dell'illegittimita' costituzionale dell'imposta, costituisce domanda nuova, improponibile nel giudizio di appello, la deduzione secondo cui l'imposta non era dovuta per avere il contribuente operato in difetto di autonoma organizzazione. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Il difetto di motivazione rileva autonomamente come vizio della sentenza solo quando riguardi punti di fatto decisivi, e non questioni di solo diritto. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Nel caso di ritardata costituzione dell'ufficio finanziario non e' preclusa l'acquisizione probatoria da parte della Commissione tributaria in quanto trattasi di una sua facolta' discrezionale prevista dalla legge e non una sostituzione al mancato assolvimento da parte dell'ufficio tributario ad un proprio specifico onere. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Il difetto di motivazione della sentenza impugnata costituisce vizio censurabile per motivi di legittimita'. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Il vizio di extrapetizione non e' denunciabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione e non e' rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame, non determinando una nullit\ insanabile della sentenza. Massima redatta a cura del Servizio di documentazione economica e tribtaria.

REDDITO D'IMPRESA - COSTI SOSTENUTI PER IL CONDONO EDILIZIO - NATURA SANZIONATORIA - ESCLUSIONE - SPESA DEDUCIBILE - CONDIZIONI - INERENZA

I costi sostenuti per oneri da condono edilizio non hanno natura sanzionatorio poiche' ci rientrano anche voci, come gli oneri di urbanizzazione, che non possiedono tale natura. Pertanto, detti costi sono interamente deducibili dal reddito d'impresa purche' vi sia il requisito dell'inerenza con i ricavi del medesimo periodo d'imposta. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Posto che la debenza dell'imposta di successione non esclude il pagamento delle altre imposte sussidiarie (come le ipotecarie, le catastali, la sostitutiva Invim), i beni culturali, i quali non concorrono a formare l'attivo ereditario, essendo esenti dall'imposta di successione, non sono esonerati anche dal pagamento delle altra imposte sussidiarie. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Ai sensi dell'art. 52 del DPR 29 settembre 1973, n. 597, non sono deducibili dal reddito d'impresa le spese di manutenzione, di riparazione ed ogni altra spesa o perdita riferita a ciascuna delle unita' immobiliari che non costituisca bene strumentale per l'esercizio dell'impresa e che, quindi, concorra a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le regole proprie dei redditi fondiari (in particolare, l'art. 7 del DPR 29 settembre 1973, n. 604, che considera le spese suenunciate); sono, invece, deducibili i costi ulteriori sopportati dall'impresa, quand'anche per la mera gestione del patrimonio immobiliare. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Dal calcolo del rapporto tra le retribuzioni effettivamente corrisposte a soci e tutti gli altri costi non sono esclusi quelli per prestazioni di terzi, e cio' in quanto l'art. 11 DPR n. 601 del 1973 esclude solo i costi relativi alle materie prime e sussidiarie. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

L'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati, purche' destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, condizione di esclusivita' il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richieda il beneficio. Per provare l'appartenenza degli immobili a questa categoria, l'esclusiva finalita' istituzionale deve emergere da elementi di fatto e gli atti dell'amministrazione non possono avere che carattere di dichiarazione d'intenti. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In tema di INVIM straordinaria, il contribuente che non abbia esposto, nell'apposita dichiarazione, le spese cosiddette incrementative decade dal diritto di computarle nel valore iniziale del bene immobile; ne' puo' trovare applicazione analogica la regola, propria dell'accertamento induttivo del reddito di impresa, della computabilita' dei costi non contabilizzati relativi ai ricavi occultati, atteso che essa e' strettamente collegata al fatto che la registrazione dei costi porterebbe all'accertamento dei maggiori ricavi (e dunque non si puo' pretendere che il contribuente, che ha scelto di occultare i secondi, ufficializzi i primi), mentre, nel caso dell'INVIM, il contribuente puo' indicare le spese incrementative senza essere esposto a conseguenze pregiudizievoli. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

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