Sentenza del 10/09/1999 n. 9647 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Testo

                  Svolgimento del processo  

Con compravendita registrata a S. Dona' di Pavia il 4 dicembre 1987,
========= ======= acquistava un'appartamento in Jesolo dichiarando
di non possedere "altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato
ad abitazione nel comune" e domandando le agevolazioni del D.L. 12/85; l'ufficio locale del registro inviava alla donna avviso di
liquidazione il 19 giugno 1995, avendo accertato che ella possedeva
altro fabbricato. Avverso questo atto la ======= proponeva ricorso
alla Commissione tributaria di 1^ grado di Venezia, deducendo che non
erano in esso precisati i fabbricati posseduti da lei e se erano
destinati ad abitazione, non ostando al beneficio la contitolarita'
di 1/12 di tre unita' abitative in Jesolo in difetto di divisione che
trasformasse la quota ideale in porzione di fabbricato. La
Commissione accoglieva il ricorso, perche' la porzione di fabbricato
non era la quota ideale di esso e tale decisione era appellata
dall'ufficio per l'identita' dei concetti di quota e di porzione
d'immobile: il gravame era accolto, con compensazione delle spese,
dalla sentenza oggetto di ricorso, che individuava la ratio di detta
agevolazione nella mancanza d'altra abitazione dell'acquirente nello
stesso comune, per cui non era in questa situazione il
comproprietario che puo' utilizzare la cosa comune anche come
abitazione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione =========
======= per due motivi e resiste il Ministero delle Finanze con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Il primo motivo di ricorso lamenta contraddittoria motivazione sul
    punto decisivo della controversia dell'equivalenza dei concetti di
    "quota" e "porzione" di fabbricato, dedotta in gravame per
    l'annullamento della decisione di 1^ grado e negata nella sentenza
    della regionale che poi contraddittoriamente ritiene la quota
    preclusiva alle agevolazioni, anche se la legge esclude i benefici
    non per i titolari di quote, ma per i soggetti nella diversa
    posizione di proprietari di porzioni di fabbricati; il secondo motivo
    deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 1^ D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118 e
    1102 c.c., perche' la sentenza parifica i concetti di quota e
    porzione d'immobile, affermando che, essendo comproprietaria, la
    ======= e' da considerarsi titolare di idonea abitazione. La parola
    "possesso" di cui alla legge, per la ricorrente, prova che per
    perdere i benefici, il compratore deve avere la immediata
    disponibilita' d'altro appartamento nel comune ove e' la casa
    acquistata; essendo la ricorrente comproprietaria di 1/12 di tre
    abitazioni destinate a locazione turistica e titolare di quota ideale
    e non di una porzione di fabbricato, era da escludere che tale
    comproprieta' coincidesse con la disponibilita' d'idonea abitazione
    nello stesso comune ed erronea era stata l'esclusione dai benefici.
    Nel controricorso si afferma che anche la comproprieta' come la
    proprieta' esclusiva osta alle agevolazioni.
  2. Il primo motivo di ricorso e' strettamente connesso al secondo e
    tende a far rilevare l'erroneita' del dispositivo, del quale deduce
    l'ultrapetizione rispetto alla questione proposta con il gravame
    dell'identita' dei concetti di quota e porzione per denegare i
    benefici, dato che la sentenza, pur ritenendo diversi detti concetti,
    afferma poi che entrambe le situazioni ostano alle agevolazioni, in
    base alla considerazione del diritto di ogni comunista di godere
    l'immobile comune come abitazione. Tale statuizione e' censurata con
    il secondo motivo di ricorso, certamente fondato alla stregua della
    L. n. 549 del 28 dicembre 1995, che, al co. 135 dell'art. 3, ha
    modificato la nota II bis dell'art. 1 della tariffa allegata alla L. n. 131 del 28 aprile 1986, chiarendo il significato dell'art. 2 della L. 118/85 e precisando, con norma interpretativa della legislazione
    agevolata in materia di prima casa (cosi' Cass. 6 aprile 1996 n.
    3248), la dichiarazione che l'acquirente deve inserire nel contratto
    che e' "di non essere titolare esclusivo o in comunione con il
    coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di
    altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato
    l'immobile da acquistare". Tale dizione evidenzia come solo la
    comunione tra i coniugi osti all'agevolazione; la titolarita' di una
    quota di un appartamento in comunione non preclude il beneficio, in
    quanto e' connaturato alla natura del diritto d'abitazione il legame
    ai bisogni del titolare e "della sua famiglia" (art. 1022 c.c.) e
    l'incompatibilita' di esso con ogni contitolarita', salvo che della
    comunione tra i coniugi, dovendosi escludere che la facolta' di usare
    il bene comune, purche' non si impedisca a ciascuno degli altri
    comunisti "di farne parimenti uso" ex art. 1102 c.c., consenta di
    destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comunisti, per
    cui la titolarita' di quota e' simile a quella di immobile inidoneo a
    soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente che e' di certo
    compatibile con le agevolazioni (cosi' Cass. 18 luglio 1996 n. 6476).
    Il ricorso e' quindi fondato e, non essendo necessari altri
    accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve cassarsi
    la sentenza impugnata e annullarsi l'avviso di liquidazione derivato
    dalla revoca delle agevolazioni fiscali. Sussistono giusti motivi per
    compensare le spese del presente giudizio e di quello dinanzi alla
    Commissione regionale, nulla dovendo disporsi per il primo grado nel
    quale il previgente contenzioso tributario non disciplinava le spese
    di causa.
    P.Q.M.
    La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
    provvedendo nel merito ex art. 384 c.p.c., annulla l'avviso di
    liquidazione e compensa le spese.

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