Sentenza del 10/09/1999 n. 9647 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

IMPOSTA DI REGISTRO - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - BENEFICI PER L'ACQUISTO DELLA COSIDDETTA "PRIMA CASA" - PRESUPPOSTI - IMPOSSIDENZA DI IDONEA ABITAZIONE NELLO STESSO TERRITORIO - PORTATA - TITOLARITA' DI MERA QUOTA DI IMMOBILE ABITATIVO - OSTATIVITA' - ESCLUSIONE - LIMITI

Tanto piu' alla luce della disciplina di cui al comma 135 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, la mera titolarita' di una quota di un appartamento in comunione non preclude (a meno che non abbia a vertersi in ipotesi di comunione fra coniugi) la fruizione della disciplina agevolativa sull'acquisto della cosiddetta "prima casa". La facolta' di usare il bene comune purche' non si impedisca a ciascuno degli altri comunisti "di farne parimenti uso", assicurata dall'art. 1102 cod. civ., non consente infatti al singolo comunista di destinare idoneamente la casa in comunione a sua abitazione. VEDI Sent. Cass. n. 6476/96. * Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

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In tema di ICI, con riguardo all'eventuale previsione di un regolamento comunale che assimili ad abitazione principale i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale, la fattispecie normativa è riferita alla sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente o affine entro il secondo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento, per destinarlo ad abitazione principale per sì e per la propria famiglia. Pertanto, non può rientrarvi la diversa ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile, in quanto il presupposto dell'esenzione pro quota per il comproprietario che l'abbia, o per i comproprietari che l'abbiano, destinato ad abitazione principale è fondato proprio sulla titolarità della quota di comproprietà e prescinde da una concessione in comodato da parte del comproprietario ivi non residente, che beneficerebbe, altrimenti, dell'esenzione pro quota a differenza degli altri comproprietari senza avere fissato la dimora abituale nell'immobile, in palese violazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere tra coniugi ai sensi dell'art. 167 c.c., che realizza un vincolo di destinazione su determinati beni affinché i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non configura necessariamente la traslazione della proprietà de beni compresi nel fondo perché l'art. 168 1° comma c.c. prevede che essa possa contenere pattuizioni intese a consentire a ciascuno dei coniugi la conservazione della titolarità esclusiva dei suoi diritti individuali sui beni vincolati. Ne consegue che, nel caso di inserimento nella convenzione di una tale clausola di salvaguardia, risultante dalla documentazione prodotta in grado di appello, è infondato l'accertamento Imu notificato al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali, nè è conferente l'argomento mosso dal Comune di Roma che il contribuente titolare del diritto, cui ea stato accertato solo il 50% dell'Imu, avrebbe dovuto eccepire la insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dal Comune. (G.T.).

Riferimenti normativi: artt. 167 e 168 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. 19166/2003; 15171/2009; 3085/2016.

In tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", per stabilire se l'abitazione sia di lusso non assume specifica rilevanza la destinazione che l'acquirente o gli acquirenti attribuiscono al bene, sicché, in caso di acquisto "pro indiviso" di un unico cespite immobiliare (nella specie, villino di due piani, con locale autorimessa e terreno pertinenziale) da parte di due acquirenti, non è consentito il frazionamento della superficie utile tra i medesimi come se il rogito notarile riguardasse due autonome alienazioni, ostandovi la con titolarità indivisa dei diritti sul bene, che consente, ai sensi dell'art. 1102 c.c., a ciascun comunista la facoltà di usare il bene comune.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La deduzione uno actu delle quote residue di ammortamento - a sensi del comma 5 dell'art. 69 - e' prevista nella sola ipotesi di eliminazione (intesa come distruzione o sostituzione definitiva) dei beni del processo produttivo nel quale essi siano strumentalmente impiegati e non quando la loro destinazione produttiva permanga con una diversa imputazione soggettiva(come appunto nel caso di utilizzazione da parte dall'affittuario od usufruttuario dell'azienda). Tanto si ricava dal disposto del comma 9 della norma citata il quale, coerentemente, stabilisce che in ipotesi di affitto di azienda l'ammortamento compete all'affittuario. Va percio' ribadito il principio di diritto gia' affermato da questa Corte (Cass. n. 997/2001) secondo cui, fino a quando i beni restano nella libera disponibilita' dell'affittuario, al proprietario non puo' competere alcuna deduzione delle quote di ammortamento. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l'altro ne diviene comproprietario ex art. 177 cod. civ. con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all'acquisto della "prima casa" anche se sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente. * ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.

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