Tanto piu' alla luce della disciplina di cui al comma 135 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, la mera titolarita' di una quota di un appartamento in comunione non preclude (a meno che non abbia a vertersi in ipotesi di comunione fra coniugi) la fruizione della disciplina agevolativa sull'acquisto della cosiddetta "prima casa". La facolta' di usare il bene comune purche' non si impedisca a ciascuno degli altri comunisti "di farne parimenti uso", assicurata dall'art. 1102 cod. civ., non consente infatti al singolo comunista di destinare idoneamente la casa in comunione a sua abitazione. VEDI Sent. Cass. n. 6476/96. * Massima tratta dal CED della Cassazione.