Sentenza del 23/05/2014 n. 11466 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

L'Agenzia del Demanio di Matera impugnava innanzi alla CTP di Matera la cartella di pagamento notificatagli dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, per i contributi consortili relativi all'anno 2006. I giudici aditi accoglievano il ricorso, e l'appello del Consorzio veniva rigettato, con sentenza n. 81/1/08, depositata il 5.8.2008, della CTR della Basilicata, che riteneva insussistenti i presupposti impositivi, trattandosi di immobili: a) in parte, ceduti a terzi, irrilevante essendo che l'Agenzia fosse il primo intestatario catastale; b) in parte, cointestati con terzi, senza che fosse chiara la motivazione della richiesta posta, per intero, all'Agenzia; c) in parte, demaniali, in riferimento ai quali non era ravvisabile alcun diritto di proprietà in senso privatistico.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il Consorzio, affidato a tre motivi.

L'Agenzia del Demanio resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, riferito ai beni sub c), il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 1, e art. 59; artt. 860 e 864 c.c.; L.R. Basilicata n. 33 del 2001, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, afferma che l'impugnata sentenza ha errato nell'escludere l'obbligo di contribuzione per i beni demaniali, in ragione del loro statuto, e formula, al termine, il seguente quesito: "se sia legittimo ritenere che i beni dello Stato non sono soggetti al pagamento del contributo di bonifica a causa sia delle "preminenti finalità pubblicistiche e funzionali" e sia per la mancanza di un diritto di proprietà in senso "privatistico" o se più correttamente deve ritenersi che - secondo il disposto di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 - anche i beni demaniali sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica, purché ricadano nel comprensorio di Bonifica e traggano un beneficio di natura fondiaria dalla attività di bonifica stessa svolta dal Consorzio ivi operante, secondo i criteri contenuti nel Piano di Classifica".

2. Il motivo è fondato, nei limiti che seguono.

3. Sancisce il R.D. n. 215 del 1933, art. 10 che "nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza".

4. Il riferimento omnicomprensivo ai beni di "pertinenza" degli enti pubblici territoriali porta concludere che anche i beni demaniali siano in linea di principio assoggettabili al potere impositivo di un Consorzio di Bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico, contenuto nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 c.c., dispone che essi sono "inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano", il che vuoi semplicemente dire che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, nè possono essere usucapiti, in quanto del tutto non commerciabili.

5. Il principio contrario affermato dalla CTR è, quindi, erroneo, occorrendo tuttavia accertare, in concreto, se i beni in questione, pacificamente inclusi nel perimetro consortile, traggano, o meno, un vantaggio di tipo fondiario dalle opere consortili, dato che l'obbligo di contribuzione che grava sul proprietario di un bene incluso in un comprensorio consortile non si fonda in rapporto al vantaggio generico che il fondo trae dall'appartenenza al territorio bonificato, ma insorge, solo, in funzione di un incremento di valore dell'immobile stesso, in diretto e specifico rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione) e tale da tradursi in una "qualità" del fondo stesso.

6. Col secondo motivo, riferito ai beni sub a), il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 11 e 59; art. 862 c.c.; L.R. Basilicata n. 33 del 2001, 11 e 12, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando in conclusione il seguente quesito: "se sia legittimo ritenere insufficiente ed ininfluente - ai fini dell'imposizione contributiva - l'intestazione catastale dei beni immobili al momento della formazione dei ruoli, o se più correttamente deve ritenersi che - in ossequio al disposto di cui alla L.R. Basilicata 6 settembre 2001, n. 33, art. 12 e dell'art. 61 dello Statuto consortile - il Consorzio deve predisporre i ruoli ed imporre la contribuenza, assumendo come base unicamente le risultanze del catasto consortile aggiornato al 31 agosto di ciascun anno".

7. Il motivo è infondato. L'obbligo dei Consorzi di istituire, a norma della L.R. Basilicata n. 33 del 2001, art. 12, il catasto consortile, in cui iscrivere tutti gli immobili siti nell'ambito del relativo comprensorio, e di aggiornarlo annualmente, ai fini della elaborazione dei ruoli, di contribuenza, non interferisce in alcun modo sul presupposto dell'obbligo contributivo che, a norma della citata L.R., art. 9, comma 1, grava sul singolo proprietario di immobili agricoli ed extragricoli siti nel detto comprensorio (che godano di un beneficio specifico derivante dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio), ed in tal senso va letta la disposizione di cui al comma 3 della norma in commento, che, nell'indicare le modalità di aggiornamento del catasto consortile, tenuto dallo stesso Ente creditore, impone, appunto, non solo il recepimento dei "dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati", ma, anche, l'acquisizione delle necessarie notizie circa eventuali modifiche dell'assetto dominicale dei fondi, attraverso la consultazione dei dati del catasto erariale, o dei registri delle conservatorie, ai sensi della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 31, onde appunto individuare, correttamente, i soggetti passivi del tributo.

8. Totalmente irrilevante è, infine, il richiamo alle disposizioni statutarie che, a norma della L.R. Basilicata n. 33 del 2001, art. 11, comma 3, disciplinano il funzionamento degli organi del Consorzio.

9. Con il terzo motivo, riferito ai beni sub b), il Consorzio lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, nonché artt. 1316, 1317, 1292 e 2275 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e sottopone il seguente quesito: "se sia legittimo ritenere che il Consorzio di Bonifica non avrebbe potuto richiedere l'intero contributo di bonifica all'Agenzia del Demanio, essendo questa soltanto comproprietaria, ossia cointestataria con altri soggetti degli immobili gravati da contribuenza, o se più correttamente deve ritenersi che, costituendo il contributo di bonifica un onere reale ex R.D. 13 febbraio 1993, n. 215, art. 21 - ed essendo conseguentemente l'obbligazione tributaria indivisibile ex art. 1316 c.c., ciascun comproprietario condebitore è da considerarsi obbligato per l'intero ex art. 1292 c.c. ed il Consorzio di bonifica è legittimato a richiedere l'intera prestazione anche ad uno solo di essi".

10. Il motivo è infondato.

11. Il principio, che il ricorrente chiede alla Corte di affermare, non risulta posto dalla disciplina positiva (il R.D. n. 215 del 1993, art. 21 del non contempla l'ipotesi della comproprietà), nè discende dai principi generali.

12. L'obbligazione consortile, a carattere reale (art. 21 cit.), è, come si è detto, connessa con la titolarità del diritto dominicale su immobili compresi nel perimetro consortile, e tale connessione comporta, anzitutto, che i riflessi negativi dati dalla titolarità del diritto non possono che esser commisurati, secondo una proporzione diretta, ai vantaggi che ne vendono ritratti;

l'assunto, poi, secondo il quale l'obbligazione sarebbe indivisibile, con conseguente applicazione dei principi in tema di solidarietà passiva, non tiene conto che le obbligazioni pecuniarie sono, al contrario, divisibili; inoltre, la ripartizione della prestazione tra comproprietari in ragione del rispettivo diritto è conforme al principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., in base al quale l'imposta non deve superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto.

13. L'impugnata sentenza va, in conclusione, cassata in relazione al primo motivo, con rinvio per le indagini sopra specificate al punto 5., alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Basilicata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014

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