Sentenza del 23/05/2014 n. 11466 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI - OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE - ART10 DEL RD N 215 DEL 1933 - BENI DI PERTINENZA DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI - BENI DEMANIALI - INCLUSIONE - ART 823 COD CIV - IRRILEVANZA - FONDAMENTO - INCLUSIONE DEL FONDO NEL PERIMETRO CONSORTILE E VANTAGGIO DIRETTO E SPECIFICO DALLA BONIFICA - NECESSITÀ

In tema di contributi di bonifica, il riferimento omnicomprensivo ai beni "di pertinenza" degli enti pubblici, contenuto nell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, consente di ritenere anche i beni demaniali assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 ne stabilisce semplicemente l'impossibilità di essere oggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore. Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificablità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione (nella specie, per la realizzazione della linea ferroviaria), che non fanno venir meno l'originaria natura edificabile.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l'applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e nell'indicare, a tal fine, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Ne consegue che e' legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per detti stabilimenti rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante, senza che possa rilevare, in contrario, in assenza di qualunque previsione normativa al riguardo ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme agevolative, l'esistenza di un collegamento funzionale tra i due esercizi. Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'art. 52, comma quarto, ultima parte, del d.P.R. n. 131/1986 nello stabilire l'inapplicabilita' del criterio di valutazione automatica per i terreni, per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si riferisce esclusivamente alle aree che in base ai piani urbanistici sono destinate a fini residenziali e non puo', quindi, essere interpretato estensivamente fino a comprendervi i terreni aventi una destinazione diversa, che non ne consente l'edificazione. Pertanto detta disposizione non puo' trovare applicazione riguardo ad un terreno sul quale, per essere sottoposto a vincolo idrogeologico, paesaggistico e in zona di rispetto della sede ferroviaria, non e' possibile procedere a costruzioni, senza che rilevi il fatto della esistenza su di esso di fabbricati abusivi.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il potere impositivo del Comune in ordine alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sussiste per tutte le superfici di locali in genere, tranne per le superfici nelle quali si producono rifiuti speciali, nocivi o tossici, poiche' per queste superfici il Comune non offre alcun servizio, dovendo chi produce questo tipo di rifiuti provvedere allo smaltimento degli stessi direttamente ed "a proprio spese", giusta quanto disposto dall'art. 270, comma secondo, del R.D. n. 1175 del 1931. Ad un tal riguardo non si rende configurabile il fenomeno di altre superfici di locali che, in quanto costituenti pertinenze delle prime, si rendano esse stesse non assoggettabili a tassazione, posto che questa possibilita' l'art. 269, comma secondo del R.D. n. 1175, la prevede solo in relazione alle pertinenze rappresentate da aree "scoperte". *Massima tratta dal CED della Cassazione.

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