Sentenza del 24/07/2023 n. 668 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche Sezione/Collegio 3

Decisioni

  • 001291/2017 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

TARSU - DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DELLA DETASSAZIONE A POSTERIORE - NON RIMBORSABILE

Per fruire delle esenzioni previste, il contribuente deve presentare specifica denuncia delle superfici esenti onde delimitare le aree ove si producono rifiuti speciali ed al fine di consentire al Comune di controllare la sussistenza delle condizioni di riduzione del tributo, nonché esibire i formulari e i moduli. Hanno osservato i giudici di seconde cure che già nel regolamento-tipo, pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze e ripreso nei regolamenti comunali, per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (poi sostituita dalla Tari a decorrere dal 1° gennaio 2014), al comma 5 dell'articolo 8 è espressamente indicato che "per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: ? a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, eccetera), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; ? b) comunicare entro il 30 del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Trattasi di un iter ben definito e non di oneri facoltativi, che ha l'obiettivo di portare a conoscenza dell'Ente le superfici escluse dal tributo, nonché quello di verificare che lo smaltimento dei rifiuti speciali avvenga conformemente alla normativa. Appare quindi evidente che l'assolvimento delle suddette prescrizioni sia indispensabile per escludere dalla tassazione le superfici produttive di rifiuti speciali ed il mancato rispetto delle stesse comporta inevitabilmente la decadenza dal beneficio.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'attività di trasporto dei rifiuti, ancorchè svolta nella forma del noleggio con conducente (nolo a caldo) costituisce attività di gestione di rifiuti assoggettabile ad aliquota agevolata a termini dell'art. art. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III del D.P.R. n. 633/1972. L'art. 127-sexiesdecies citato, sottopone ad aliquota agevolata al 10% le prestazioni di servizi di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione, in attuazione dell'art. 98 della Direttiva 2006/112/CE secondo cui gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte con riferimento a talune attività di primario interesse pubblico igienico-sanitario. Tuttavia, posto che le disposizioni relative alla riduzione delle aliquote e alle esenzioni vanno interpretate restrittivamente, l'aliquota agevolata va riconosciuta in relazione alle sole prestazioni di servizi espressamente indicate dalla norma, in quanto essa non contiene una definizione ai fini fiscali dell'attività di gestione di rifiuti, ma opera un rinvio recettizio all'art. 6, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 22/1997, il quale ridefinisce la gestione dei rifiuti come la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Pertanto, il trasporto di rifiuti rientra nella definizione di gestione dei rifiuti e anche le prestazioni di nolo a caldo necessarie per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani rientrano tra le prestazioni di servizi con aliquota agevolata essendo rilevante ai fini della agevolazione lo svolgimento dell'attività di trasporto, indipendentemente dalla modalità organizzativa (svolgimento diretto o esternalizzato a terzi) con cui la stessa viene realizzata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di TIA, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative e in tal caso spetterà al contribuente una riduzione tariffaria proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene. Infatti, la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 22 del 1997, per cui consegue l'applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993), che consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare. Pertanto, in base al comma 649 dell'art. 1 della I. n. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, fra l'altro, quelli "derivanti da lavorazioni industriali". Su tale disciplina deve ritenersi che non abbia inciso l'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale ha assimilato i rifiuti "speciali" a quelli urbani, e, pertanto, i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioe' le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della tassa in questione. L'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche pariali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel vigore del d.P.R. n. 915 del 1982 e degli artt. 268 e segg. del R.D. n. 1175 (ed in particolare dell'art. 270, come sostituito dall'art. 21 del citato d.P.R.), la dichiarazione comunale di assimilabilita' dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che costituisce l'indeclinabile presupposto per l'assoggettamento delle superfici di locali ed aree destinati allo svolgimento di attivita' commerciali (o di servizi) nei quali si producano rifiuti speciali e deve essere adottata in base ai criteri generali stabiliti con la deliberazione adottata il 27 luglio 1984 dal Comitato Interministeriale nominato ai sensi dell'art. 5 del suddetto d.P.R. n. 915 del 1982, implica la concreta individuazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti speciali, perche' solo in tal modo e' possibile valutare se l'assimilazione comporti o meno rischi per la salvaguardia della salute pubblica e dell'assetto ambientale. Ne consegue che la previsione di un regolamento comunale che si limiti a considerare assoggettabili alla tassa i locali "ad uso di complessi industriali e commerciali……con esclusione dei soli locali di lavorazione", senza alcuna specificazione in ordine alla qualita' e quantita' dei rifiuti speciali, non puo' essere reputata idonea a concretare la dichiarazione di assimilabilita' dei rifiuti speciali a quelli urbani (in applicazione di tali principi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto idonea la suddetta formulazione del regolamento comunale, nell'erroneo presupposto che il comune non avesse l'onere di specificazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'elencazione tassativa degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario, non esclude la facoltà del contribuente di impugnare innanzi al medesimo giudice anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco ma contenenti, come l'avviso bonario, la manifestazione di una compiuta e definita pretesa tributaria.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di "aree scoperte", utilizzata dall'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ed applicabile anche ai fini TARI, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell'estensione. E' quindi riconducibile a tale nozione anche quella di "specchio d'acqua per ormeggio".

L'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale, da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale, rientra nella competenza di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Pertanto, nelle zone portuali in cui sia stata istituita l'Autorità Portuale, i Comuni sono privi di ogni potere impositivo. Per converso, nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerge la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana.

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