Sentenza del 27/11/2002 n. 16785 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
------, con atto del 29 marzo 1997, impugno' dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale di Potenza la cartella di pagamento n.------,
notificatagli il 7 febbraio 1997, con la quale il Comune di Rivello gli
aveva intimato di versare L 618.000 a titolo di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani relativa al 1996: per suffragare l'impugnativa,
dedusse che l'alloggio cui la contestata tassazione afferiva era privo di
arredi e non utilizzato, e che, pertanto, non producendo esso rifiuti per
obiettive condizioni di non utilizzabilita', il tributo revocato in
discussione era da ravvisare non dovuto.
La commissione adita, con sentenza del 20 maggio 1998, rigetto' il
reclamo.
Sull'appello del ------, la Commissione tributaria regionale della
Basilicata, con sentenza del 2 giugno 1999, disatteso il gravame, confermo'
la pronuncia del primo giudice rilevando non aver l'appellante "dato
adeguata prova di mancato smaltimento di rifiuti": evidenzio', al riguardo,
che "la circostanza richiamata dal contribuente che l'alloggio era privo di
arredi (non) puo' costituire condizione sufficiente a dimostrare la non
utilizzabilita' dell'immobile", in una situazione in cui questo,
incontestatamente "allacciato alla rete di servizi pubblici", si rivelava
senz'altro suscettibile di essere "arredato e disarredato" a discrezione del
relativo titolare.
------ ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza da
ultimo citata, non notificata.
Il Comune di Rivello resiste al ricorso, notificatogli il 10 dicembre
1999, con controricorso del 13 gennaio 2000.
Diritto - 1. ------, con il primo motivo di ricorso, deduce che la
pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione
tributaria regionale della Basilicata andrebbe ravvisata passibile di
cassazione siccome inficiata da "violazione e falsa applicazione di legge
(art. 269 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 62, comma 2, D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, circolare Min. fin. n. 65/E del 22 giugno 1994)".
Il ricorrente, sulla premessa che "la tassa comunale sullo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani si configura, come un corrispettivo in forza del
quale chiunque occupi oppure conduca locali, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti
concorre a sopportare pro quota ed in relazione ad una tariffa parametrata
ad alcuni particolari indici, il costo di erogazione del servizio",
prospetta, innanzi tutto, che "l'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 (mentre)
conferma che il presupposto dell'occupazione o detenzione di locali in uso
esclusivo o riservato ha carattere di presunzione della potenzialita' o
attitudine… di produzione di rifiuti, reca (peraltro) disposizioni
innovative che consentono di escludere con certezza, in determinate
situazioni, la previgente presunzione assoluta di produzione di rifiuti…",
e, in particolare, esclude l'operativita' di tale presunzione con
riferimento ai "casi in cui si verifica una obiettiva condizione di non
utilizzabilita' immediata"; fa presente, quindi, che "la circolare emanata
dal Ministero delle Finanze n. 65/E del 22 giugno 1994 per dettare criteri
uniformi di applicazione" della disposizione surrichiamata "annovera
espressamente i casi di alloggi non arredati… che verranno considerati
equipollenti al caso di alloggi non allacciati ai servizi di rete";
denuncia, pertanto, essere erronea e viziata da violazione di legge la
sentenza impugnata per aver "mostrato di esclusivamente ritenere di che
esclusivamente il mancato allaccio ai servizi di rete costituisca
dimostrazione di una oggettiva inutilizzazione del bene", perche' sia la
documentata assenza di arredamento, sia la comprovata mancata abitazione
dell'immobile controversia avrebbero dovuto essere ritenuti indici
dell'articolata relativa "inettitudine alla produzione di rifiuti".
La cosi' articolata doglianza non merita di essere attesa.
In proposito soccorrono i seguenti rilievi.
A) - Le circolari della p.a. hanno natura di atti amministrativi
interni, sicche' la violazione non e' denunciabile in cassazione ai sensi
dell'art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile (cfr., in tal
senso, ex multis, Cass. Sez. III civ., sent. n. 1793 del 3 marzo 1999).
Alla stregua di siffatta enunciazione, e' da tenere per prospettata
inutiliter la violazione della circolare del Ministero delle finanze
richiamata nell'intitolazione del delibato mezzo di gravame.
B) - L'art. 62, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nello statuire
che "non sono soggetti alla tassa (per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani) i locali e le aree che… risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilita' ….", sottrae all'imposizione discussa gli immobili
oggettivamente inutilizzabili, e non gia' quelli lasciati in concreto
inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari nella relativa
disponibilita'.
Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato,
soprattutto quando risulti allacciato ai c.d. servizi di rete (elettrico,
idrico, etc. si rivela bensi' inutilizzato ma non oggettivamente
inutilizzabile, e, pertanto, non puo' essere ravvisato sottratto alla
tassazione in argomento alla stregua del dettato della piu' sopra citata
disposizione legislativa.
C) - Le considerazioni di cui alla lettera precedente rendono manifesta
l'infondatezza degli assunti articolati nell'esaminato primo mezzo di
ricorso e comportano inevitabilmente la reiezione di questo.
2) -------, con il secondo mezzo di gravame, denuncia la
riscontrabilita' nella sentenza impugnata di "violazione e falsa
applicazione di legge (art. 269 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, art. 62,
comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, circolare Min. Fin. n. 65/E del
22.6.94)", nonche' di "omessa motivazione, lamentando, in buona sostanza che
"il Giudice dell'appello ha omesso di decidere in ordine" a sue deduzioni
intese ad evidenziare che egli, avvalendosi di una facolta' riconosciutagli
dalla prima delle norme come sopra accampate violate, "sin dall'aprile del
1994 aveva chiesto la cancellazione dai ruoli della tassa sullo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani", e che, ad onta di cio', "il Comune, che pure non
aveva fornito, dopo tale data, alcun servizio all'interessato, per il
semplice fatto che l'immobile di sua proprieta' non produceva rifiuti in
quanto non utilizzato, ha continuato ad imporgli la relativa tassa".
La censura, con la quale, in definitiva, si adduce la ravvisabilita'
nella sentenza impugnata di un'omissione di pronuncia su uno dei motivi
dell'appello devoluto alla cognizione della commissione tributaria
regionale, non puo' trovare accoglimento.
Il giudice del merito, giusta quanto evidenziato dalla ratio decidendi
della sua qui contestata pronuncia, riprodotta in narrativa, ha escluso che
la dedotta mancata concreta utilizzazione dell'immobile di cui trattasi
debba essere ravvisata suscettibile di importare la relativa sottrazione
alla tassazione in argomento.
Alla luce del dato in questione, e tenuto conto del fermissimo
orientamento giurisprudenziale, senz'altro condivisibile, e dal quale non vi
e' ragione di discostarsi, secondo cui l'omissione di pronuncia non viene a
configurarsi ove ricorrano gli estremi di un rigetto implicito degli assunti
prospettati dalle parti (cfr., al riguardo, ex aliis, Cass. Sez. II civ.,
sent. n. 702 del 22 gennaio 2000, id., sent. n. 3435 dell'8 marzo 2001), e'
da ritenere che la commissione anzidetta abbia, non gia' pretermesso l'esame
del motivo di appello considerato ma, sanzionato la relativa reiezione nella
implicitamente, ma inequivocamente, riscontrata inidoneita' dei fatti posti
a base delle proposte istanze di cancellazione dai ruoli a legittimare la
richiesta di sottrazione dell'alloggio in controversia alla discussa
imposizione.
3) - Corollario di quanto precede e' che il ricorso, siccome correlato a
motivi non accoglibili, deve essere rigettato.
4) - Le spese seguono la soccombenza e percio', nella liquidazione di
cui al dispositivo, vengono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nelle
spese, che liquida in 75,00, oltre 400,00 euro di onorari.
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