Sentenza del 27/11/2002 n. 16785 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI LOCALI COMUNALI PROVINCIALI REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - DEROGHE - OBIETTIVE CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA' DEI LOCALI O AREE - NOZIONE - FATTISPECIE

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilita'", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non gia' quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilita'. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilita' di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.). Massima tratta dal CED della cassazione.


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Presupposto della TARSU, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a fronte della quale rientra nell'onere del contribuente la dimostrazione di eventuali condizioni di esclusione o di esenzione dalla tassazione: ne deriva che, salvo il ricorrere delle stesse, il tributo trova applicazione per i garage siti all'interno di locali, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell'immobile, in quanto producono rifiuti apprezzabili, e non costituiscono, a differenza delle autorimesse scoperte esterne, pertinenze dell'abitazione, automaticamente escluse dalla tassa.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62, secondo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presupposto legale per l'esonero del tributo, consistente nel fatto che i locali e le aree interessate "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilita'", non viene integrato quando sia data la mera prova (secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito) dell'avvenuta cessazione di una attivita' industriale (nella specie: un oleificio) atteso che, in tal modo, il contribuente ha solo provato la mancata utilizzazione di fatto del locale o dell'area ma non pure la sua obiettiva . *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel disporre che essa "e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59", pone una presunzione soltanto relativa di tassabilita', giacche' nel medesimo comma ed in quelli successivi elenca numerose ipotesi di edifici o aree esentate, totalmente o parzialmente, dal tributo. Tuttavia, costituendo tali esenzioni un'eccezione alla regola generale di assoggettamento alla tassa di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e' istituito o attivato, l'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non e' dovuto grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione e non sull'amministrazione del comune. VEDI Sent. del 02/09/2002 n. 12749 VEDI Sent. del 13/01/2004 n. 289 VEDI Sent. del 09/03/2004 n. 4766 *Massima tratta dal CED della Cassazione.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e' dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita', non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perche' la detta norma, ponendo una presunzione "iuris tantum" di produttivita', superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresi' che le circostanze escludenti la produttivita' e la tassabilita' siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo e' costituito, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dall'occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, comportante un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Ne consegue che l'occupazione di una superficie all'interno di un'a- rea attrezzata adibita a mercato non e' soggetta alla tassa in questione qualora il giudice di merito accerti che detta area sia costituita da un edificio chiuso (o soggetto a chiusura negli orari in cui non sia espressamente aperto al pubblico), ovvero anche da uno spazio non edificato, ma appositamente recintato e chiuso al pubblico negli orari in cui non sia espressamente aperto per la vendita. Non vale, invece, ad escludere l'applicazione della tassa la circostanza che l'utilizzazione dello spazio per l'esercizio del commercio sia oggetto di concessione da parte del comune, non sussistendo, peraltro, incompatibilita' tra canone concessorio e tassa in esame, trattandosi di proventi di natura e fondamento del tutto diversi (come dimostra, del resto, l'art. 17, comma sessantatre',della legge 15 maggio 1997, n. 127). Massima tratta dal CED della Cassazione.

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