In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono soggetti alla stessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilita'", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non gia' quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari della relativa disponibilita'. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l'obbiettiva inutilizzabilita' di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai "servizi di rete" elettrico, idrico, ecc.). Massima tratta dal CED della cassazione.