Sentenza del 30/12/2004 n. 24235 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IMMOBILI CLASSIFICABILI E SUCCESSIVAMENTE CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE - DECORRENZA

Ai fini Ici, per gli immobili classificabili e successivamente classificati nel gruppo catastale D (a destinazione industriale, strumentale all'attivita' aziendale, posseduto dall'azienda e distintamente contabilizzato, coerentemente al sistema fiscale societario) e' operante il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabili ("valore contabilizzato") fino all'anno di imposizione in cui viene provveduto alla formale attribuzione di rendita, per cui si rende operante, a decorrere da tale epoca, il criterio del valore "catastale", parametro unico ed inderogabile con efficacia costitutiva, non retroattiva. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.


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Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI e sono classificabili nella cat. D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale -industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura. In mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat. D/7, è costituita dal valore di bilancio, cioè in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.

Massima redatta a cura del CeRDEF

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la determinazione della base imponibile per i fabbricati compresi nel fallimento va effettuata con i criteri stabiliti dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, collegati al catasto, e non gia' in relazione al prezzo ricavato dalla vendita, non risultando i predetti criteri derogati dall'art. 10, comma sesto, del citato d.lgs., il quale - con disposizione attinente alla sola fase di riscossione del tributo - si limita a stabilire il termine entro il quale, in caso di fallimento, va presentata la dichiarazione ed effettuato il versamento dell'imposta (tre mesi dalla data di incasso del prezzo ricavato dalla vendita), nonche' ad indicare in tale somma la fonte dalla quale attingere per effettuare il pagamento, senza alcun riferimento al metodo di determinazione della base imponibile, che resta, pertanto, quello previsto in via generale dal citato art. 5. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

In tema di valutazione degli immobili ai fini dell'imposizione ICI, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del DLG 504/1992 e dell'art. 7, comma 3, del DL n. 333/1992, convertito nella legge n. 359/1992, non spetta alcun rimborso al contribuente, nel caso in cui l'imponibile catastale sia inferiore al valore a suo tempo dichiarato, riguardo alla valutazione dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese, con contabilizzazioni documentate in bilancio e costruttrici degli immobili, stante la facilita' di individuazione del costo storico degli immobili. E' altresi' insufficiente al fine di ottenere il rimborso in questione la circostanza costituita dal lungo periodo di tempo intercorso tra la domanda di accatastamento dell'immobile e la data di notifica da parte dell'UTE dell'attribuzione della rendita. *Massima redatta dal servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di ICI, le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorche' sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza di quest'ultimo alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di ICI, la norma di cui all'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. n.504 del 1992 (secondo la quale, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito dal cosiddetto "valore catastale", che risulta dall'applicazione dei moltiplicatori di cui al d.P.R. 131/1986 all'ammontare delle rendite risultanti in catasto) si applica, per la determinazione dell'ICI, tutte le volte in cui l'immobile sia iscritto in catasto, ed a prescindere dalla circostanza che esso, classificabile (come nella specie) nel gruppo catastale D, sia interamente posseduto da un'impresa e distintamente contabilizzato (caso nel quale; ove l'immobile non risulti iscritto in catasto, la determinazione del relativo valore va compiuto sulla base del costo di acquisto, secondo il cd. "valore contabile o di bilancio: art. 5 terzo comma D.Lgs. 504/92 citato), atteso che tali circostanze assumono, appunto, rilievo, ai fini della diversa determinazione dell'entita' dell'imposta, solo nell'ipotesi in cui l'immobile non risulti iscritto in catasto. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

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