Ai fini Ici, per gli immobili classificabili e successivamente classificati nel gruppo catastale D (a destinazione industriale, strumentale all'attivita' aziendale, posseduto dall'azienda e distintamente contabilizzato, coerentemente al sistema fiscale societario) e' operante il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabili ("valore contabilizzato") fino all'anno di imposizione in cui viene provveduto alla formale attribuzione di rendita, per cui si rende operante, a decorrere da tale epoca, il criterio del valore "catastale", parametro unico ed inderogabile con efficacia costitutiva, non retroattiva. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.