Sentenza del 26/09/2014 n. 20421 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Svolgimento del processo
1. In data 8.5.06, veniva notificato al rag. T.A., libero professionista, un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria - sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e segg. ed al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 - recuperava a tassazione le maggiori imposte dovute dal contribuente in relazione all'IRPEF, all'IRAP ed all'IVA per l'anno 1999.
2. L'atto impositivo veniva impugnato dal T. dinanzi alla CTP di Corno, che rigettava il ricorso.
3. L'appello avverso tale pronuncia, proposto dal contribuente veniva, del pari, disatteso dalla CTR della Lombardia, con sentenza n. 5/27/08, depositata il 22.2.08, con la quale i giudici di seconda istanza ritenevano che la contabilità in atti non consentisse "esatte ed attendibili rilevazioni", tali da smentire quanto affermato dai giudici di prime cure.
4. Per la cassazione della sentenza n. 5/27/08 ha, quindi, proposto ricorso T.A. affidato a cinque motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c. L'Amministrazione ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, il T. denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
1.1. La CTR - ad avviso del ricorrente - avrebbe, invero, omesso di pronunciarsi sui diversi motivi di appello proposti dal contribuente avverso la decisione di prime cure, ed in particolare su quelle censure - violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 - che, in quanto vertenti su questioni in diritto prescindenti da valutazioni sul materiale probatorio, non potrebbero ritenersi in alcun modo ricomprese nel decisum fondato sul generico riferimento alla documentazione in atti, che non avrebbe consentito al giudice di appello di discostarsi da quanto statuito dal primo giudice.
1.2. Il motivo è fondato.
1.2.1. Va, difatti, rilevato che, nel giudizio di prime cure, la CTP - come riferito dalla stessa CTR a p. 3 dell'impugnata sentenza - aveva ritenuto applicabili i parametri di cui alla L. n. 549 del 1995 ed al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, sul presupposto che il contribuente non avesse provato di avere effettuato un'espressa opzione per la contabilità ordinaria, e che, pertanto, l'accertamento non fosse subordinato alla previa ispezione della contabilità D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 33 richiamato dalla suddetta L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, lett. b). Inoltre, la CTP aveva affermato che il contribuente - sul quale incombeva il relativo onere - non aveva provato la sussistenza di peculiari circostanze tali da giustificare uno scostamento dai suddetti parametri.
1.2.2. Ebbene sulla prima, centrale, questione, concernente l'inapplicabilità dei parametri ex L. n. 549 del 1995 - affidata dal T. a cinque motivi di appello, riprodotti nel ricorso per cassazione, ai fini dell'autosufficienza - la CTR non si pronuncia affatto, limitandosi ad un più che sintetico rinvio all'effettuato esame della documentazione prodotta dal contribuente, che non consentirebbe "esatte ed attendibili rilevazioni che possano discostarsi da quanto dedotto dai giudici di prime cure". E tuttavia, la questione sottoposta al giudice di appello era una questione giuridica che richiedeva una valutazione in diritto, e che, pertanto, prescindeva del tutto dall'esame delle risultanze documentali in atti.
1.2.2.1. Ed infatti, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 31, u.c., può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, avendo il legislatore previsto con il D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1 - con norma applicabile, per disposizione espressa del legislatore, contenuta nella L. n. 342 del 2000, art. 4 anche ai comportamenti tenuti dal contribuente anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 442 del 1997 - che i comportamenti concludenti tenuti dal contribuente o le modalità di tenuta della contabilità costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto (Cass. 10599/03; 2810/05; 11170/06).
1.2.2.2. Una volta accertato che vi fosse stata l'opzione di fatto per il sistema di contabilità ordinario, la CTR avrebbe, dipoi, dovuto tenere conto del fatto che presupposto indefettibile per il ricorso ai parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996 in attuazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184, nei confronti dei professionisti che abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria, è che la stessa sia risultata inattendibile nel corso di una ispezione. Con la conseguenza che, nel caso in cui non risulti in alcun modo - come nel caso concreto - che il contribuente sia stato sottoposto previamente ad una ispezione dell'Amministrazione Finanziaria, nè esista un verbale dal quale risulti l'inattendibilità della sua contabilità, è da reputarsi illegittima la rideterminazione del suo reddito sulla base dei parametri suddetti (Cass. 10077/09).
1.2.3. Ebbene, su tali complesse questioni di diritto - la cui fondatezza non appare ictu oculi destituita di fondamento, alla stregua delle deduzioni del ricorrente - la CTR ha omesso del tutto di pronunciarsi, incorrendo, pertanto, nella dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c..
1.3. La censura in esame va, di conseguenza accolta.
2. L'accoglimento del motivo di ricorso che precede comporta, pertanto, l'assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo, con il quale il T. ripropone le questioni suindicate, sulle quali vi è stata omissione di pronuncia da parte della CTR, e che vanno, pertanto, demandate al giudice di rinvio, unitamente a quanto si passa a rilevare con riferimento al vizio di motivazione dell'impugnata sentenza.
3. Con il quinto motivo di ricorso T.A. denuncia l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3.1. Con particolare riferimento alla questione relativa alla mancanza di prove, da parte del contribuente, in ordine alla sussistenza di peculiari circostanze individualizzanti tali da giustificare uno scostamento dai parametri induttivi di cui alla L. n. 549 del 1995 ed al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, la motivazione della sentenza di appello - a parere del ricorrente - sarebbe, invero, del tutto insufficiente. Ed infatti, la CTR si sarebbe limitata ad operare un generico riferimento alla documentazione versata in atti, che non avrebbe consentito - a suo dire - una decisione diversa da quella adottata dai primi giudici.
3.2. Il motivo è fondato.
3.2.1. Osserva, invero, la Corte che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile in qualsiasi ipotesi nella quale dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudicante, sulla base degli elementi acquisiti, al convincimento espresso nella decisione emessa (cfr. da ultimo, Cass. S.U. 24148/13). Ebbene, nel caso di specie, la motivazione dell'impugnata sentenza appare carente sotto entrambi i profili suindicati.
3.2.2. Ed invero, la decisione impugnata, per un verso, non tiene in alcun conto i diversi elementi di prova documentale e le articolate allegazioni difensive addotte in giudizio dal contribuente a sostegno della sua versione dei fatti, che - se adeguatamente valutate - avrebbero potuto indurre la CTR ad una decisione diversa; per altro verso, si fonda su di una affermazione del tutto anapodittica - secondo la quale la documentazione prodotta non fornirebbe "esatte ed attendibili rilevazioni che possano discostarsi da quanto dedotto dai giudici di prime cure" - certamente inidonea ad evidenziare la ratio della decisione adottata.
3.3. Per tali ragioni, dunque, la censura in esame deve essere accolta.
4. I motivi di ricorso primo e quinto vanno, pertanto, accolti, assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo. L'impugnata sentenza va, di conseguenza, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, alla luce dei principi e dei rilievi suesposti, pronunciandosi, con adeguata motivazione, su tutti i motivi di appello proposti dal T. avverso la decisione di prime cure.
5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo e quinto motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014
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