Sentenza del 26/09/2014 n. 20421 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI - OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NEL MODO ORDINARIO - DESUMIBILITÀ DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI - POSSIBILITÀ

In tema di IVA, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 - applicabile, in base alla norma interpretativa di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche alle condotte anteriori alla data di entrata in vigore del citato d.P.R. - i comportamenti concludenti del contribuente o le modalità di tenuta delle scritture contabili costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto.


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In tema di IVA, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario, di cui all'art. 31, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, puo' essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, avendo il legislatore previsto con l'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, - con disposizione applicabile, per disposizione espressa del legislatore, contenuta nell'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche ai comportamenti tenuti dal contribuente anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 97 - che i comportamenti concludenti tenuti dal contribuente o le modalita' di tenuta della contabilita' costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto.

In tema di IVA, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario, di cui all'art. 31, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, puo' essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, avendo il legislatore previsto con l'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, - con disposizione applicabile, per disposizione espressa del legislatore, contenuta nell'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche ai comportamenti tenuti dal contribuente anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 97 - che i comportamenti concludenti tenuti dal contribuente o le modalita' di tenuta della contabilita' costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto. Massima tratta dal CEd della Cassazione.

In virtu' dell'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che ha radicalmente innovato la disciplina delle opzioni, dando esclusiva rilevanza al comportamento "concreto" del contribuente, e' applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente stesso anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto. Pertanto, nell'ipotesi che questo assuma di aver diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, avendo barrato per errore, nella dichiarazione a fini IVA, la casella relativa all'opzione per il regime semplificato previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 633/72 per le imprese che effettuano operazioni esenti, la Commissione Tributaria e' tenuta ad accertare, anche con riferimento ad annualita' d'imposta precedenti l'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 442/97, se il contribuente ha osservato tutti gli adempimenti prescritti dall'applicazione del regime ordinario dell'IVA, non avvalendosi in concreto della dispensa accordata dall'art. 36 bis. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di IVA, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, di cui all'art. 31, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, puo' essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, avendo il legislatore previsto con l'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, - con disposizione applicabile, per disposizione espressa del legislatore, contenuta nell'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche ai comportamenti tenuti dal contribuente anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 97 - che i comportamenti concludenti tenuti dal contribuente o le modalita' di tenuta della contabilita' costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In virtu' dell'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che ha radicalmente innovato la disciplina delle opzioni, dando esclusiva rilevanza al comportamento "concreto" del contribuente, e' applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente stesso anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto. Pertanto, nell'ipotesi che questo assuma di aver diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, avendo barrato per errore, nella dichiarazione a fini IVA, la casella relativa all'opzione per il regime semplificato previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 633/72 per le imprese che effettuano operazioni esenti, la Commissione Tributaria e' tenuta ad accertare, anche con riferimento ad annualita' d'imposta precedenti l'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 442/97, se il contribuente ha osservato tutti gli adempimenti prescritti dall'applicazione del regime ordinario dell'IVA, non avvalendosi in concreto della dispensa accordata dall'art. 36-bis. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

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