Sentenza del 18/01/2002 n. 523 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - CREDITO DI IMPOSTA INDICATO NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE E NON RIPORTATO IN QUELLA DELL'ANNO SUCCESSIVO - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA DETRAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO

In tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dal diritto e' comminata, dall'art. 28, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto per il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile e che caratteristica dell'istituto della decadenza e' la salvezza - una volta per tutte - del diritto a seguito del compimento nei termini dell'attivita' richiesta da parte dell'interessato (a differenza della prescrizione, che viene interrotta dall'atto, ma riprende nuovamente a decorrere). * Massima tratta dal Ced della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dal diritto e' comminata, dall'art. 28, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto per il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile e che caratteristica dell'istituto della decadenza e' la salvezza - una volta per tutte - del diritto a seguito del compimento nei termini dell'attivita' richiesta da parte dell'interessato. CONF sent. del 18/01/2002 del 523 *Massima tratta dal CED della Cassazione.

La riduzione della base imponibile dell'ILOR prevista per alcuni redditi dall'art.7 del d.P.R. 29 settembre 1973 n 599 (nella specie, deduzioni richieste per se' e per il coniuge dal socio partecipe di una societa' di fatto) costituisce un diritto perfetto del contribuente, non condizionato a facolta' discrezionale dell'amministrazione e la richiesta di applicazione dell'interessato - da farsi, secondo l'ultimo comma della norma citata, nella dichiarazione dei redditi o, con apposita denuncia, nel termine per la stessa previsto - non e' sanzionata da decadenza alcuna. Ne consegue che siffatta richiesta, preordinata alla determinazione della base imponibile con l'esclusiva funzione di sollecitare l'ufficio impositore all'indagine sui presupposti di detta riduzione, ben puo' effettuarsi anche in un momento successivo, allorche' la pretesa impositiva sia portata a conoscenza del contribuente (nella specie, mediante la notifica di avvisi di accertamento). * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Ai sensi dell'art. 28, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza, e neppure in sede di dichiarazione annuale. In caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale viene infatti a perdersi definitivamente il diritto di avvalersi delle eccedenze maturate a credito per quell'anno portandole in detrazione negli anni successivi, dal momento che l'omessa dichiarazione vale, a fortiori, come mancato computo. Ne', al riguardo, alcuna efficacia sanante della omessa presentazione ha il pagamento dell'oblazione ai sensi dell'art. 58, quarto comma, del medesimo decreto, giacche' tale norma consente al contribuente, con il pagamento entro certi termini del sesto del massimo della pena prescritta per la detta violazione, esclusivamente di evitare l'irrogazione della sanzione, e non anche la salvezza di quelli che sarebbero stati gli effetti della dichiarazione poi non presentata, tra i quali appunto la possibilita' di portare successivamente in detrazione crediti d'imposta non computati. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di imposta di registro, il termine di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, previsto a pena di decadenza dall'art 49, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 per la notifica dell'avviso di accertamento di maggior valore, decorre dal momento della registrazione dell'atto, anche se questo sia stato erroneamente registrato a tassa fissa, poiche' da tale momento l'amministrazione e' resa edotta dell'atto medesimo e della dichiarazione di valore operata dal contribuente e puo' attivare il suo potere di verifica. Ne' rileva che, dopo la registrazione dell'atto a tassa fissa, sia intervenuto invito dell'ufficio a specificare il valore dell'immobile e susseguente adempimento del contribuente con versamento dell'imposta proporzionale, trattandosi di attivita' inidonea ad incidere su un termine decadenziale, il cui decorso puo' essere impedito unicamente dal compimento dell'atto di rettifica del valore dichiarato, previsto dalla legge. VEDI Cass. sent. n. 11034/96 * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il rimborso dell'I.V.A. pagata in un determinato anno (fiscale) spetta soltanto se entro il cinque marzo di tale anno il produttore agricolo ha rinunziato all'esonero, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, mentre nessuna rilevanza a tal fine ha l'opzione per la "detrazione in modo normale" effettuata, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, all'atto della dichiarazione annuale relativa a detto anno, perche' l'opzione si riferisce non a questo, ma all'anno nel quale detta dichiarazione (annuale) e' presentata.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023