In tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dal diritto e' comminata, dall'art. 28, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto per il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile e che caratteristica dell'istituto della decadenza e' la salvezza - una volta per tutte - del diritto a seguito del compimento nei termini dell'attivita' richiesta da parte dell'interessato (a differenza della prescrizione, che viene interrotta dall'atto, ma riprende nuovamente a decorrere). * Massima tratta dal Ced della Cassazione.