In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene (nella specie, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento dell'imposta, può chiedere, a seguito del sopraggiungere di una disciplina fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore qualora il bene sia ancora in suo possesso e, in tal caso, ha diritto, nella vigenza dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ad effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente imposta, mentre, anteriormente all'entrata in vigore della norma, poteva usufruire solo del rimborso, stante il divieto di doppia imposizione. Qualora, il contribuente, tra la prima e la seconda rivalutazione, abbia ceduto una parte dei beni, il diritto al rimborso va determinato facendo riferimento, ai fini di calcolarne l'importo, alla precedente imposta versata sull'intero valore del bene posseduto, e non già su quello della sola quota residuata a seguito della parziale cessione, in quanto, atteso il carattere "volontario" dell'imposta sostitutiva, frutto di una libera scelta del contribuente, va evitata la revoca di una scelta già operata, dopo avere già usufruito dei vantaggi fiscali con la vendita parziale del bene. Massima tratta dal CED della Cassazione