Sentenza del 12/11/2014 n. 24057 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DIVERSI - IN GENERE - CAPITAL GAINS - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE - DISCIPLINA SOPRAVVENUTA - POSSIBILITÀ DI CHIEDERE UNA NUOVA DETERMINAZIONE - CONSEGUENZA - RIMBORSO - NUOVA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 7 DEL DL N 70 DEL 2011 - COMPENSAZIONE - POSSIBILITÀ - LIMITI - CESSIONE PARZIALE DOPO L'ORIGINARIA DETERMINAZIONE - MODALITÀ DI CALCOLO - FONDAMENTO

In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene (nella specie, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento dell'imposta, può chiedere, a seguito del sopraggiungere di una disciplina fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore qualora il bene sia ancora in suo possesso e, in tal caso, ha diritto, nella vigenza dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ad effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente imposta, mentre, anteriormente all'entrata in vigore della norma, poteva usufruire solo del rimborso, stante il divieto di doppia imposizione. Qualora, il contribuente, tra la prima e la seconda rivalutazione, abbia ceduto una parte dei beni, il diritto al rimborso va determinato facendo riferimento, ai fini di calcolarne l'importo, alla precedente imposta versata sull'intero valore del bene posseduto, e non già su quello della sola quota residuata a seguito della parziale cessione, in quanto, atteso il carattere "volontario" dell'imposta sostitutiva, frutto di una libera scelta del contribuente, va evitata la revoca di una scelta già operata, dopo avere già usufruito dei vantaggi fiscali con la vendita parziale del bene. Massima tratta dal CED della Cassazione


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di imposte sui redditi di capitale, in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, TUIR a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 legge 14 settembre 2015, n. 147, la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o salto d'imposta di cui al precedente regime. Infatti, alla luce del mutato quadro normativo, il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia è stato posto in correlazione con la detassazione, ossia, in altri termini, a seguito della rinuncia, nello stesso tempo: il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito; la società beneficia di una sopravvenienza attiva non imponibile solo nei limiti di detto valore. Pertanto, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione. Di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposta sostitutiva sui "capitai gains", il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene, con conseguente versamento dell'imposta, può chiedere, se è ancora in possesso di tale bene, ove venga introdotta una disciplina fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore, con diritto ad usufruire del rimborso, stante il generale principio del divieto di doppia imposizione, in misura non superiore a quanto dovuto, in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata, fino alla concorrenza dei due importi.

Massima redatta cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", nel caso in cui il contribuente, dopo essersi avvalso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001, della facoltà di determinazione alla data del 1 gennaio 2002 del valore di una partecipazione non negoziata nei mercati non regolamentati, abbia ceduto una quota di tale partecipazione, la rideterminazione del valore della partecipazione alla data del 1 gennaio 2003, come consentito dall'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002, è possibile soltanto per la quota rimasta in possesso del contribuente, mentre per la quota ceduta il valore della partecipazione resta irretrattabilmente fissato in misura proporzionale al valore determinato per l'intera partecipazione alla data del 1 gennaio 2002. Ne consegue che, con il meccanismo della "compensazione", introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, è possibile scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata per il precedente, mentre per le situazioni anteriori è ammesso il rimborso dell'imposta pagata in passato nei limiti dell'importo dovuto a seguito del nuovo affrancamento.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di successione, nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, qualora il contribuente, all'atto della denuncia di successione, per la determinazione del valore di un immobile, compreso nell'asse, non ancora iscritto in catasto, abbia chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica sulla base della rendita catastale, la maggiore imposta successivamente liquidata dall'ufficio, a seguito dell'attribuzione della rendita, ha natura principale (e non complementare), ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dovendosi intendere per imposta "applicata al momento della registrazione" - per l'imposta di successione, quella liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione di successione - anche quella per la quale in detto momento sussista la mera individuazione concreta dei presupposti per la successiva quantificazione del tributo. Ne consegue che, sulla differenza di imposta determinata dall'ufficio a seguito dell'attribuzione della rendita catastale all'immobile, il contribuente e' tenuto a corrispondere gli interessi, trattandosi pur sempre di tardivo pagamento di un'imposta che, per la sua natura di imposta principale, andava corrisposta al momento stesso della dichiarazione di successione. (Massima tratta dal CED della Cassazione)

In materia di Invim, l'art. 21, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (come sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688), che regola l'ipotesi in cui, prima della definizione del procedimento di valutazione, l'immobile sia nuovamente trasferito e l'imposta relativa debba essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento, fonda il diritto al rimborso della maggiore imposta versata sul trasferimento realizzatosi "prima della definizione del procedimento di valutazione" dell'immobile apertosi in conseguenza della precedente dichiarazione INVIM, sul semplice ed esclusivo presupposto che dalla riliquidazione dell'imposta, dipendente dalla necessita' di assumere come valore "iniziale" del secondo trasferimento quello definitivamente accertato come "finale" agli effetti dell'imposta relativa alla precedente dichiarazione, risulti una differenza, a favore del contribuente, tra l'imposta gia' pagata e quella che risulta effettivamente dovuta. Ai fini del rimborso, pertanto, sono del tutto indifferenti le vicende relative all'effettiva riscossione dell'imposta complementare accertata relativamente al primo incremento imponibile, non essendo, tra l'altro, prevista alcuna forma di compensazione "ex lege" tra le due distinte obbligazioni, ciascuna delle quali conserva la sua autonomia con riferimento alla specifica vicenda tributaria che ne costituisce il presupposto. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

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