Sentenza del 02/05/2023 n. 272 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova Sezione/Collegio 2

Testo

Richieste delle parti:

Ricorrente A B:

"Accertare:

- in via principale la nullità dell'intimazione di pagamento, atto successivo, per omessa notifica degli atti presupposti;

- in primo subordine, l'inesistenza e, comunque, la nullità degli atti presupposti;

- in secondo subordine, la nullità degli atti presupposti per i vizi di merito indicati nel motivo di ricorso tre;

- in terzo subordine, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione degli importi richiesti con l'intimazione di pagamento e con le presupposte cartelle;

- in quarto subordine, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni e degli oneri ad esse collegati".

Resistente Agenzia delle entrate:

"Dichiarare la cessata materia del contendere in merito alla cartella di pagamento n. 04820130001061926501 a seguito dell'avvenuto sgravio e, per il resto, dichiarare la reiezione del ricorso con conseguente soccombenza della parte ricorrente alle spese di giudizio ed ulteriore aggravio di una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione disciplinato dall'articolo 17 bis D.lgs. 546/92".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificatale in qualità di socio illimitatamente responsabile della "N C s.n.c. di H I & C." e relativa al mancato pagamento di tre cartelle esattoriali, nonché le cartelle ad essa sottese, relative ad Irap e Iva per i periodi di imposta 2008 e 2009, oltre interessi e sanzioni.

Premesso che la richiesta di esercizio del potere di autotutela ha ricevuto solamente risposte interlocutorie, la ricorrente solleva le seguenti eccezioni:

I) "Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti".

Le prodromiche cartelle di pagamento non sarebbero mai state notificate alla contribuente nè in proprio nè in qualità di socia della "N C" s.n.c.

II) "Inesistenza degli atti impositivi notificati alla società. Nullità della notificazione degli atti presupposti. Violazione e falsa applicazione dell'art.2495 c.c.".

Le date delle presunte notifiche delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione di pagamento sono tutte successive alla cancellazione della Società predetta dal registro delle imprese, avvenuta il 5 ottobre 2010.

III) "Illegittimità delle iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle di pagamento".

La ricorrente contesta la pretesa tributaria contenuta negli atti presupposti in quanto, al momento della redazione del bilancio finale di liquidazione, risultavano crediti per Iva e Irap di cui la Società aveva chiesto il rimborso.

IV) "Intervenuta prescrizione della podestà impositiva e dell'azione di riscossione".

Trattandosi di ruoli emessi per le annualità 2008 e 2009, l'Agenzia delle entrate sarebbe da tempo decaduta dall'esercizio della podestà impositiva e, comunque, la relativa pretesa sarebbe inesigibile per intervenuta prescrizione quinquennale.

Si è costituita in giudizio la Direzione provinciale di Genova dell'l'Agenzia delle entrate.

In via preliminare, l'Ufficio chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla cartella di pagamento n. 04820130001061926501 in quanto annullata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. In fatto, precisa che le due cartelle residue erano state notificate, rispettivamente, in data 16 gennaio 2012 e 16 marzo 2012 presso la sede della Società. Ciò premesso, l'Amministrazione controdeduce alle censure di controparte, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

L'istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta con l'ordinanza n. 876 del 5 ottobre 2022.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 21 febbraio 2023 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 04820130001061926501 che, come comprova la documentazione versata agli atti del giudizio, è stata annullata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. Peraltro, sebbene l'intimazione di pagamento non abbia subito alcuna modifica in conseguenza dell'annullamento predetto, la memoria dell'Ufficio esplicita una sostanziale rinuncia alla pretesa in parte qua, sicché deve ritenersi venuta meno ogni ragione di contrasto a tale riguardo.

Quanto alle residue cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione (n. 04820110037124330501 e n. 04820120002536292501), le controdeduzioni dell'Ufficio confermano che erano state notificate, rispettivamente in data 16 gennaio 2012 e 16 marzo 2012, "nella sede della Società nelle mani di soggetto addetto a ritirare le raccomandate per conto della Società stessa, sebbene cancellata", sicché dette cartelle "devono ritenersi conosciute e addebitabili ai soci".

Le cartelle di pagamento, quindi, sono state notificate successivamente all'estinzione della Società "N C s.n.c. di H I & C." che, come riferito nelle premesse, era stata cancellata dal registro delle imprese in data 5 ottobre 2010.

In tema di riscossione dei debiti tributari di società di persone estinte a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente principio: "E' consentita l'applicazione analogica del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, in presenza delle condizioni ivi previste, ma la notifica della cartella di pagamento, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure collettivamente ed impersonalmente indicati, e non alla società che, non essendo più esistente, non può essere più parte di alcun rapporto tributario" (Cass. civ., sez. trib., 29 ottobre 2021, n. 30736).

Nel caso in esame, le notifiche sono state eseguite presso la sede sociale, ma non nei confronti dei soci, bensì nei confronti della Società non più esistente perché cancellata dal registro delle imprese. Gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio dall'Amministrazione dimostrano, infatti, che le raccomandate erano indirizzate alla "Spett.le N C s.n.c. di H I \- Via ____ \- Genova".

Né risulta che la notifica sia stata eseguita nelle mani dell'odierna ricorrente o di altri ex soci, poiché il primo avviso di ricevimento reca una firma illeggibile sormontata dalla scritta "impiegato" e il secondo una firma altrettanto illeggibile apposta nella riga riservata al destinatario della spedizione.

Rimane solo da precisare che, nel caso di specie, non può trovare applicazione il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, trattandosi di norma avente natura sostanziale che, in quanto tale, non ha efficacia retroattiva ed opera nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata nella vigenza della disposizione, pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente (Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4536).

In conclusione, l'inesistenza di una valida notifica delle prodromiche cartelle esattoriali determina la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata dalla contribuente, con conseguente estinzione per prescrizione della pretesa tributaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 2, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, nei limiti indicati in motivazione, e lo accoglie per il resto.

Per l'effetto, annulla l'impugnata intimazione di pagamento.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore della ricorrente nell'importo complessivo di \? 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023