Sentenza del 02/05/2023 n. 272 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova Sezione/Collegio 2

Decisioni

  • 000961/2022 - GIUDIZIO INTERMEDIO

Massime

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - SOCIETÀ DI PERSONE - ESTINZIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE - AI SOCI - NECESSITÀ RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - SOCIETÀ DI PERSONE - ESTINZIONE - DIFFERIMENTO QUINQUENNALE - DLGS 175/2014 - APPLICAZIONE - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE

In tema di riscossione dei debiti tributari di società di persone estinte a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, è consentita l'applicazione analogica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, in presenza delle condizioni ivi previste, ma la notifica della cartella di pagamento, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure collettivamente ed impersonalmente indicati, e non alla società che, non essendo più esistente, non può essere più parte di alcun rapporto tributario.

L'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, è norma avente natura sostanziale. Pertanto, tale disposizione non ha efficacia retroattiva, operando nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata nella sua vigenza, ossia a partire dal 13 dicembre 2014.

Riferimenti normativi: art. 65, D.P.R. 600/1973; art. 29, comma 1, lett. b), D.L. 78/2010.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 30736/2021; Cass. n. 4536/2020.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La disposizione di cui all'art. 28, co. 4, d.lgs. n. 175/2014, ai sensi della quale "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società [ ] ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese", ha natura sostanziale e non interpretativa. Pertanto, in considerazione della portata irretroattiva della norma, l'avviso di accertamento, emesso nei confronti di una società estinta, la cui cancellazione dal Registro delle imprese sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della suddetta disciplina, si considera privo del suo necessario presupposto logico e giuridico. (R.C.).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 175/2014, art. 28, co. 4; art. 2495 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4536/2020; Cass. 4536/2020; Cass. 15648/2015; Cass. 6745/2015.

In tema di riscossione tributaria, il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 5-ter, lett. a), del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, è applicabile alle cartelle di pagamento, comprese quelle derivanti da ordinario accertamento, notificate successivamente alla data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione, non avendo la norma portata retroattiva, in quanto meramente rafforzativa e non assolutamente indispensabile a garantire la tutela del contribuente, mentre la disciplina retroattiva di cui agli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 ed 1, comma 5-bis, del citato d.l. trova applicazione solo in materia di controlli automatizzati, all'esito dei quali il contribuente viene a conoscenza dell'esercizio del potere impositivo unicamente con la notifica della cartella di pagamento.

Massima tratta dal CED della Cassazione

L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente. (Massima tratta dal CED della Cassazione)

La notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale effettuata a mani proprie della parte, sebbene la stessa fosse costituita a mezzo di un difensore nel giudizio "a quo", è valida ed idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'art. 17, comma 1, del medesimo d.lgs. fa comunque salva la consegna in mani proprie, a cui, dunque, resta sempre possibile ricorrere attesa la prevalenza delle disposizioni processuali tributarie su quelle processuali civili ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, operando il richiamo di cui all'art. 49 del d.lgs. 546 cit. solo ad alcune del codice di rito in tema di impugnazioni in generale. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha escluso l'idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione alla notifica di una sentenza eseguita, nei confronti di una società, mediante consegna non al suo legale rappresentante della società, ma al portiere presso la sede della stessa). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto 11 qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiara zione ; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida.

Riferimenti normativi: art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212,

Riferimenti giurisprudenziali: [Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 8342 del25/05/2012 (Rv. 622681)]

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