In tema di riscossione dei debiti tributari di società di persone estinte a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, è consentita l'applicazione analogica del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, in presenza delle condizioni ivi previste, ma la notifica della cartella di pagamento, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure collettivamente ed impersonalmente indicati, e non alla società che, non essendo più esistente, non può essere più parte di alcun rapporto tributario.
L'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, è norma avente natura sostanziale. Pertanto, tale disposizione non ha efficacia retroattiva, operando nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata nella sua vigenza, ossia a partire dal 13 dicembre 2014.
Riferimenti normativi: art. 65, D.P.R. 600/1973; art. 29, comma 1, lett. b), D.L. 78/2010.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 30736/2021; Cass. n. 4536/2020.