Sentenza del 14/09/1991 n. 9606 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

ACCERTAMENTO SOSTITUTI DI IMPOSTA FUNZIONI DEL CURATORE FALLIMENTARE LIMITI

Il curatore fallimentare non e', ai sensi degli art.23 e 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, sostituto d'imposta tenuto ad operare le trattenute di acconto per le imposte sui redditi sui compensi corrisposti ai dipendenti dell'azienda fallita ammessi allo stato passivo.


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In tema di accertamento delle imposte sui redditi nei confronti di soggetto dichiarato fallito, se la disponibilita' dei libri e delle scritture contabili da parte della curatela, a norma dell'art. 88 della legge fallimentare, giustifica la richiesta dell'ufficio finanziario di dati e chiarimenti di natura contabile, nonche' di esibizione dei libri stessi, al curatore fallimentare, soggetto della relativa obbligazione tributaria, tuttavia, non e' il curatore medesimo, ma rimane l'imprenditore fallito, tenuto all'adempimento degli obblighi di dichiarazione, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo antecedente all'abrogazione disposta dall'art. 9 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), e di formazione del bilancio, a norma dell'art. 125 del t.u.i.r., e, solo, assoggettabile alle sanzioni conseguenti all'inosservanza di tali obblighi. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi e nel vigore degli artt. 61 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 6 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la maggior ILOR accertata in conseguenza della rettifica della dichiarazione dell'IRPEG deve essere dedotta dall'imponibile dell'IRPEG non in sede di accertamento, ma solo nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali le imposte sono iscritte. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, sulle imposte dovute in base ad accertamento d'ufficio o sulle maggiori imposte dovute in base a rettifica sono dovuti gli interessi come previsti e con la decorrenza stabi- lita dall'art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, senza che possa invo- carsi la diversa disciplina di cui al precedente art. 9, considerando tale disposizione l'omesso o ritardato versamento di importi dovuti in base alla dichiarazione annuale o alla rettifica della stessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Ai fini della tassazione delle plusvalenze, a norma dell'art.54, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.597 (e 5 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.598), se gli oneri accessori di diretta imputazione non sono stati registrati nelle scritture contabili alla cui redazione e conservazione l'imprenditore e' obbligato, e se l'ufficio delle imposte non ne ha tenuto conto nel determinare l'ammontare della plusvalenza realizzata in occasione della cessione onerosa di un determinato cespite, l'imprenditore medesimo non puo' ulteriormente ottenere che quegli oneri siano portati in detrazione dal computo di detta plusvalenza, perche' - secondo quel che dispone l'ultimo comma dell'art.61 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 - non gli e' dato provarne l'esistenza con mezzi diversi dalla produzione delle suindicate scritture contabili.

Il curatore del fallimento e' soggetto passivo delle sanzioni previste dagli artt. 46 e 56 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nei casi di omessa, infedele o incompleta dichiarazione per il periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data di dichiarazione del fallimento, atteso che la presentazione di detta dichiarazione - da effettuarsi entro quattro mesi dalla nomina - incombe a lui personalmente a norma dell'art. 10, quarto comma, del precisato d.P.R., mentre l'art. 46 dello stesso testo di legge, nello stabilire le sanzioni per omessa, incompleta o infedele dichiarazione, non pone alcuna eccezione esonerativa per le dichiarazioni che debbono essere presentate da chi non riveste, nello stesso tempo, la condizione di soggetto passivo della imposta.

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