Sentenza del 18/12/2006 n. 27095 - Corte di Cassazione

Massime

IRPEG ED ILOR - REDDITI D'IMPRESA - SPESE DEDUCIBILI - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'inerenza o la riferibilita' ad una societa' delle spese deducibili dal reddito d'impresa ai sensi degli Artt. 62 (ora artt. 60 e 95) e 75 (ora artt. 64 e 109) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere accertata attraverso l'esame globale della contabilita', accertando, in particolare, tra l'altro, se la societa' ha partecipato ad incontri commerciali, meeting espositivi e pubblicitari o, se a seguito di viaggi, la societa' ha intrapreso dei rapporti commerciali con ditte dello Stato oggetto dei viaggi. Solo in completa assenza di tali elementi si puo' escludere la riferibilita' di tali costi all'attivita' d'impresa. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


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A norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir (nella versione vigente fino 31 dicembre 2003) e all'art. 53, comma 1, del medesimo Tuir (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004), e' escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (Irap) solo qualora si tratti di attivita' non 'autonomamente organizzata'. Il requisito dell'autonoma organizzazione', il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamnete motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 32 del DPR n. 600/1973, nel caso di acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili all'impresa, impone di considerare ricavi sia le operazioni attive sia quelle passive, salvo che l'imprenditore non dimostri che corrispondano ad operazioni gia' contabilizzate o estrnee all'attivita' aziendale. Riguardo, poi, all'onere della prova circa l'esistenza e la deducibilita' dei costi, incombe sul contribuente provare i presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla formazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attivita' produttive di ricavi. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di IRPEG, l'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, consente - in deroga alla regola che non ammette deduzioni dal reddito complessivo in aggiunta a quelle dei costi e degli oneri che concorrono alla formazione degli utili netti -, la deducibilita', dal reddito d'impresa del singolo periodo d'imposta, delle spese sostenute, per fini di utilita' sociale, dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, "nella misura rimasta effettivamente a carico", a condizione che la necessita' delle spese risulti da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza previo accertamento della loro congruita' effettuata d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. Ad un tal riguardo, per tali spese, trovera'' applicazione il principio di cassa, anziche' di quello ordinario di competenza, con la conseguenza che esse devono ritenersi deducibili interamente nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, senza che la deducibilita' sia subordinata alla previa conclusione dell'iter amministrativo per il rilascio della certificazione. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In sede di rettifiche e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi di una societa' di capitali l'Amministrazione puo', ai sensi dell'art.37, terzo comma, DPR 29 settembre 1973 n.600, utilizzare non solo i conti correnti intestati alla societa' di capitali ma anche quelli intestati ai soci e agli amministratori, allorche' risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizzia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilita' all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione dei dati da essi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti (se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili), non possono ritenersi limitate, in caso di societa' di capitali, ai conti formalmente intestati alla societa', ma riguardano anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorche' risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilita' all'ente dei conti medesimi o di singoli dati od elementi di essi. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

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