Sentenza del 10/04/2003 n. 5625 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Fatto
Il sig. B. e' comproprietario, unitamente alla I. s.r.l., di un immobile
adibito ad uso magazzino e deposito posto in ….
In data 17 settembre 1993, l'Ufficio Tecnico Erariale di Firenze
notificava l'avviso di classamento n. 27155/93 conseguente alla
dichiarazione di una nuova costruzione in data 7 agosto 1992, in virtu' del
quale l'unita' immobiliare in questione veniva classificata in cat. D/7, con
rendita di lire 23.900.000.
Avverso tale atto i soggetti proponevano ricorso alla Commissione
Tributaria di primo grado di Firenze contestando la categoria e la rendita
discendente, chiedendo l'attribuzione della categoria C/2 (magazzini e
locali di deposito), illustrando le caratteristiche del fabbricato e
richiamando il classamento in categoria c/2 operato con riferimento al
capannone contiguo analogo a quello in oggetto. L'ufficio si costituiva con
memoria del 1 febbraio 1995, chiedendo il rigetto del ricorso ed
argomentando che in esso non erano state indicate unita' immobiliari della
stessa zona censuaria aventi caratteristiche simili a quella in oggetto.
In data 6 dicembre 1993 le parti depositavano all'Ufficio Tecnico
Erariale (prot. n. 050678) nuova denuncia di variazione, con la quale veniva
segnalata la necessita' di modificare la destinazione dell'immobile da
magazzino speciale a magazzino ordinario.
La Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, sez. V, respingeva
il ricorso con decisione n. 82/5/95, sostenendo che non erano state "citate
unita' immobiliari della stessa zona censuaria aventi caratteristiche" con
classamenti diversi e ritenendo simile fabbricato riconducibile nella cat.
D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni), sulla base del fatto che non sarebbero risultati
impianti fissi aventi la stessa rendita catastale della cat. D/7.
Questa decisione veniva impugnata dai contribuenti con appello alla
commissione Tributaria di secondo grado di Firenze, sottolineando il vizio
di insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente all'asserita
omessa indicazione di unita' immobiliari analoghe, e ribadendo le proprie
argomentazioni. L'Ufficio si costituiva in giudizio con atto di
controdeduzioni del 3 novembre 1997, chiedendo la conferma della pronuncia
dei giudici prime cure, richiamandosi alle precedenti argomentazioni ed
evidenziando l'impossibilita' per il Comune di censire l'unita' immobiliare
quale C/2 per le dimensioni del fabbricato in questione.
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, subentrata alla
Commissione Tributaria di secondo grado di Firenze, rigettava il suddetto
appello con la sentenza n. 199/30/1997, sostenendo che dalla stessa
descrizione del bene operata dai contribuenti sarebbe disceso il suo
inquadramento nella cat. D/8, richiamandosi al fatto che lo stesso non
sarebbe stato idoneo ad un uso diverso senza operare trasformazioni di
grande rilevanza, cosi' come - viceversa - per i magazzini ed i locali di
deposito di cui alla cat. C/2. La I. s.r.l. e il Signor R.B. presentavano
ricorso per cassazione con un unico motivo.
Resisteva l'intimato Ministero con controricorso.
Diritto
Con l'unico motivo del ricorso la societa' ha denunciato l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia (art. 360, n. 5, del codice di procedura civile"; atteso che,
nel classare l'immobile in questione, i giudici fiorentini avrebbero
semplicisticamente ipotizzato "una oggettiva strutturazione del manufatto
che non permette, ad esempio, di adibirlo a residenze, centri direzionali
ecc. senza operare trasformazioni di grande rilevanza", al contrario di
quanto avverrebbe per gli immobili censiti nella cat. C/2, che "possono aver
ricevuto tale destinazione, pur essendo ricavati in locali che potrebbero
facilmente essere adibiti anche ad altri usi". Cio' senza tenere in conto
quanto sostenuto dai contribuenti, e cioe' che un'unita' immobiliare attigua
a quella accertata e facente parte del medesimo comprensorio, censita al
foglio n. 4, particella n. 38, era stata inquadrata appunto nella categoria
C/2, nell'ambito del procedimento di calcolo di rendita presunta, allegando
la relativa documentazione proveniente dallo stesso Ufficio Tecnico Erariale.
Il motivo e' infondato.
E' nota la giurisprudenza di questa Corte, indicata anche dal
contribuente (Cass. n. 4085/1992), secondo cui l'atto di impugnazione
davanti alle commissioni tributarie del provvedimento che attribuisce ad
un'unita' immobiliare la classe e la categoria non puo' limitarsi ad una
generica contestazione della classificazione adottata, ma deve ancorare la
censura, a pena di preclusione dell'esame del merito dell'Amministrazione, a
fattispecie omogenee specificamente e concretamente richiamate.
Conformi all'indirizzo giurisprudenziale sopra citato, pertanto,
appaiono essere le censure del contribuente sull'utilizzazione nella
normativa di cui agli articoli 74 e 75, D.P.R. 1 dicembre 1949.
Ma il ragionamento del ricorrente appare fallace sul punto della
esclusiva valenza del materiale probatorio prodotto dal contribuente.
Esclusivita' tale da impedire la verifica da parte della Commissione
Tributaria della reale consistenza dell'unita' immobiliare in esame.
L'avviso di classamento, infatti, con cui l'Ufficio tecnico erariale
attribuisce la rendita ad un immobile, e' un provvedimento in cui
l'amministrazione esercita una discrezionalita' tecnica valutativa e non una
discrezionalita' amministrativa. Tale avviso integra, pertanto un atto di
accertamento e come tale deve essere motivato nelle forme e nei modi in cui
debbono essere motivati gli avvisi di accertamento (Cass. n. 5717 del 5
maggio 2000).
Con la conseguenza che in tema di tutela del diritto soggettivo ad una
corretta determinazione del tributo davanti ad organi giurisdizionali (la
giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di classificazione
catastale e' confermata dall'art. 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), e'
lecita l'applicabilita' sia dei poteri del giudice riguardo all'atto
amministrativo, sia dei principi in materia di diritto di difesa in giudizio
(cfr. Cass. n. 15987/2002).
Alla luce di questi principi correttamente ed esaustivamente ha motivato
e deciso la Commissione Tributaria Regionale della Toscana che sul punto ha
precisato: "Dalla descrizione che gli stessi contribuenti fanno nel ricorso
di primo grado risulta trattarsi di "fabbricato ad uso magazzino e
costituito da un pavimento industriale, pilastri in cemento armato,
tamponatura in elementi prefabbricati, locali destinatiad ufficio e servizi,
con relativa copertura". Affermano ancora i contribuenti che "trattasi del
classico capannone in prefabbricato adatto al magazzinaggio e deposito dei
beni piu' disparati". Questa descrizione si attaglia esattamente ai beni
classificati nella cat. D/8, riguardante i fabbricati costruiti o adattati
per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Deve intendersi che,
dove la definizione di categoria si richiama alle speciali esigenze di
un'attivita' commerciale, intende chiaramente riferirsi a manufatti le cui
strutture siano tali da non consentirne un uso diverso, fermo restando,
beninteso, che non deve trattarsi della destinazione ad una specifica
attivita' commerciale, a differenza delle molte altre possibili, ma
piuttosto di una oggettiva strutturazione del manufatto che non permette, ad
esempio, di adibirlo a residenze,centri direzionali ecc., senza operare
trasformazioni di grande rilevanza.
Al contrario i "magazzini e locali di deposito" ricompresi nella cat.
C/2 possono benissimo aver ricevuto tale destinazione, pur essendo ricavati
in locali che potrebbero facilmente essere adibiti anche ad altri usi,
compresa la residenza.
Basta la descrizione contenuta nel ricorso di primo grado, sopra
trascritta, per dimostrare che siamo completamente al di fuori dell'ipotesi
di manufatti nei quali la classificazione catastale dipenda soltanto dalla
loro destinazione e non anche - oggettivamente - dalle loro strutture".
Da quanto sopra emerge che nella sentenza impugnata il Giudice ha
proceduto ad una completa verifica circa la sussistenza dei presupposti
dell'atto, controllando che l'Ufficio avesse collocato l'immobile in una
delle categorie previste nel quadro generale valevole per l'intero
territorio nazionale, alla luce della natura intrinseca della costruzione, e
tenendo conto dello stato in cui il bene si trova e della sua intrinseca
attitudine a produrre un reddito tassabile di cui al classamento.
Nel concludere, il raffronto con altri immobili similari costituisce un
valido supporto probatorio affinche' il Giudice possa decidere sul ricorso
contro l'avviso di classamento catastale, ma non impedisce allo stesso
Giudice di procedere a differente classificazione dell'immobile stesso in
relazione agli immobili addotti in via comparativa, in presenza di altre
prove documentali comprovanti la natura e le caratteristiche del bene
(peraltro nel caso di specie mai in contestazione) che impongano differente
classificazione in relazione agli immobili indicati in comparazione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Stante la complessita' e la natura delle questioni trattate, ricorrono
giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
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