Sentenza del 10/04/2003 n. 5625 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE - CLASSAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IMMOBILI ADDOTTI IN VIA COMPARATIVA - ALTRE PROVE - DIFFERENTE CLASSIFICAZIONE POSSIBILITA'

In tema di classamento, il raffronto con altri immobili similari costituisce un valido supporto probatorio affinche' il giudice possa decidere sul ricorso contro l'avviso di accertamento catastale, ma non impedisce allo stesso giudice di procedere a differente classificazione dell'immobile in relazione agli immobili addotti in via comparativa, in presenza di altre prove documentali comprovanti la natura e le caratteristiche del bene che impongano differente classificazione rispetto a quelli indicati in comparazione. * Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso. (Fattispecie relativa a rideterminazione di rendita catastale di immobile, elevata da C/2 a D/8, nella quale l'Ufficio, che si era limitato ad allegare all'avviso una tabella di stima censuaria, aveva prodotto in giudizio un elenco comparativo di fabbricati similari ubicati nella medesima zona).

Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta di registro, l'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che, ai fini della rettifica del valore dei beni, debba aversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, aventi ad oggetto i medesimi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, non comporta l'immodificabilità del valore risultante da detti atti, ma si limita ad indicare un parametro certo di confronto in base al quale l'Ufficio deve determinare il valore del bene in comune commercio.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposta di registro, l'accertamento in rettifica del valore di una compravendita immobiliare, l'accertamento del maggior valore da parte dell'AF può legittimamente fondarsi sul confronto con altri atti ritenuti comparabili, essendo sufficiente ai fini della motivazione che l'atto contenga gli estremi di tali atti, al fine di permettere al contribuente di richiederli e contestarli.

Nel determinare il maggior valore, tuttavia, pur non sussistendo alcun obbligo di sopralluogo, l'AF dovrà tenere in considerazione lo stato di conservazione degli immobili che risulti da apposita relazione.

In materia di classamento ed attribuzione di rendita catastale la circostanza che nello stesso stabile alcune unità immobiliari siano transitate dalla categoria A1 a quella A2 non è, di per sì, indice di una disparità di trattamento da parte dell'Ufficio che ridonda in vizio di motivazione dell'atto impugnato. Allo stesso modo, la circostanza che l'Ufficio abbia preso a confronto immobili non localizzati nello stesso stabile e neanche nelle immediate vicinanze non è indicativa della loro non comparabilità, a condizione che gli immobili presi a parametro di riferimento rientrino nella medesima zona censuaria e presentino tipologie costruttive, caratteristiche e superfici analoghe a quello del ricorrente.

Sotto il profilo probatorio è necessaria idonea documentazione di supporto alla comparazione, volta a definire il complesso degli elementi caratterizzanti le tipologie di immobili prese in considerazione. Non è sufficiente il semplice riferimento ad unità immobiliari similari limitatamente ai soli asettici dati catastali. (nel caso di specie è stato respinto il ricorso avente ad oggetto il provvedimento di rettifica del classamento di cui alla varazione Docfa presentata dal contribuente, in quanto le affermazioni di parte ricorrente non risultavano supportate dalla necessaria precisione descrittiva, circa le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, ad esempio mediante perizia o relazione tecnica e documentazione fotografica).

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