Sentenza del 05/10/2001 n. 12283 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
  L'Ufficio delle  imposte  dirette  di  Riva del Garda, mediante avviso in  

rettifica notificato il 27 settembre 1995, e con riferimento alla fusione
per incorporazione della S.p.a. xxx del Garda nella S.p.a. xxx, stipulata il
28 dicembre 1989 con effetti fissati alle ore 18 del 31 dicembre successivo,
ha contestato all'incorporante, che nel frattempo aveva assunto la nuova
denominazione di S.p.a. xxx del Garda un maggiore imponibile per il 1989 di
lire 6.324.124.000, escludendo la deducibilita' (per quote annuali) di spese
di manutenzione e rappresentanza e di perdite su crediti, imputabili
all'incorporata e da questa detratte nella propria dichiarazione dei redditi
sempre relativa al 1989.
Detto avviso e' stato annullato dalla Commissione tributaria di pruno
grado di Trento, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla xxx del
Garda.
La Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha respinto
l'appello dell'Ufficio, considerando che la deducibilita' delle spese in
questione (per quote ripartite in cinque periodi d'imposta) era da
riconoscersi per il 1989 tanto all'incorporata, quanto all'incorporante,
essendo quest'ultima subentrata nelle posizioni della stessa incorporata, ai
sensi dell'art. 123 terzo comma del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per
effetto dell'assunzione del relativo esercizio dalle ore 18 alle ore 24 del
31 dicembre 1989 (senza che influisse il mancato compimento di operazioni
economiche nel corso di quelle sei ore).
L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 7 ottobre
1999, ha chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado, formulando
due censure.
La Societa' ha replicato con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione, con il primo motivo del ricorso, sotto il profilo
della violazione dell'art. 67 settimo comma e 123 terzo comma del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, addebita alla Commissione di secondo grado di aver
erroneamente ravvisato per il 1989 l'esercizio anche da parte della societa'
incorporante dell'azienda dell'incorporata, trascurando che quest'ultima
aveva presentato dichiarazione dei redditi fino al 31 dicembre dello stesso
anno, che gli effetti dell'incorporazione non potevano prodursi ad ore
(anche per la totale carenza di atti d'impresa), e che l'accordo sulla
decorrenza dell'incorporazione stessa poco prima della fine del periodo
d'imposta rispondeva a scopi soltanto elusivi; con il secondo motivo,
sostiene che l'adesione alla tesi dell'incorporante non avrebbe comunque
giustificato la detrazione dell'intero ammontare delle spese in discussione,
in quanto, ai sensi dell'art. 90 quarto comma di detto d.P.R. n. 917 del 1986, si sarebbe potuto dedurre solo la porzione di tali spese
corrispondente al brevissimo tempo dell'efficacia dell'incorporazione nel
corso del 1989.
Il primo motivo e' fondato, in relazione alla seconda delle riportate
deduzioni, con conseguente ultroneita' dell'esame delle altre questioni (e
delle contestazioni avanzate dalla resistente in ordine alla loro
ammissibilita').
Il subingresso della societa' incorporante negli obblighi e nei diritti
della societa' incorporata relativi alle imposte sui redditi si verifica, ai
sensi dell'art. 123 terzo comma del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, dalla
"data" in cui ha effetto la fusione, vale a dire dal giorno nel quale si
determina l'estinzione della seconda societa' e la successione della prima
nei rapporti giuridici.
Detta norma, al pari delle disposizioni del codice civile che regolano
gli effetti della fusione sempre con riferimento ad una certa data, non
contempla una decorrenza degli effetti stessi ad ore.
Pertanto, quando le parti della fusione mediante incorporazione, avvalendosi
della facolta' di differirne gli effetti ad una data posteriore rispetto a
quella dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ.
(facolta' accordata dall'art. 2504 bis cod. civ., inserito dall'art. 13 del d. lgs. 16 gennaio 1991 n. 22), stabiliscano non un giorno, ma un'ora che in
esso ricada, solo il giorno successivo e' qualificabile come data degli
effetti della fusione, perche' quello anteriore, includendo detta ora, e'
pure data in cui la fusione stessa e' priva di operativita'.
Il riferimento dell'art. 123 al giorno, nella unitarieta' delle
ventiquattro ore che lo compongono, non autorizza dunque frazionamenti, che
implicherebbero la convivenza all'interno dello stesso giorno di riflessi
giuridici di segno opposto, ed impone d'identificare la data degli effetti
dell'incorporazione nel primo giorno in cui i medesimi si producono senza
delimitazioni od eccezioni di carattere orario.
Ne discende, con riguardo alla concreta vicenda, che l'incorporazione
voluta a partire dalle ore 18 del 31 dicembre 1989 ha avuto effetto, ai fini
in discussione, il primo gennaio 1990, e, quindi, ai sensi del citato art.
123, non abilita l'incorporante a far valere diritti dell'incorporata
inerenti al 1989.
Il principio comporta, con l'accoglimento del primo motivo del ricorso
e l'assorbimento del secondo motivo (di natura subordinata), la cassazione
della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado, ed inoltre
esige, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ., una conforme
decisione nel merito.
Le spese del giudizio d'appello e del giudizio di legittimita' vanno
poste a carico della soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il
secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, e, pronunciando nel merito,
respinge la domanda della S.p.a. xxx del Garda, che condanna al pagamento in
favore dell'Amministrazione finanziaria delle spese del giudizio, nella
complessiva misura di lire 8.500.000, di cui lire 8.000.000 per onorari,
oltre le spese prenotate a debito.

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