In tema di imposte sui redditi, e con riferimento a fusione di societa' per incorporazione, ai sensi dell'art. 123, terzo comma, del d.P.R. 22 di- cembre 1986, n. 917, il subingresso della societa' incorporante negli ob- blighi e nei diritti della societa' incorporata si verifica dalla data in cui ha effetto la fusione, vale a dire dal giorno nel quale si determina la estinzione della seconda societa' e la successione ad essa della prima nei rapporti giuridici. Pertanto, quando le parti della fusione, avvalendosi della facolta' - accordata dall'art. 2504 bis cod. civ. - di differirne gli effetti ad una data posteriore rispetto a quella dell'ultima delle iscrizio- ni prescritte dall'art. 2504 cod. civ., stabiliscano non un giorno, ma un'o- ra che in esso ricada, solo il giorno successivo e' qualificabile come data degli effetti della fusione, imponendo il riferimento del citato art. 123 del d.P.R. n. 917 del 1986 al giorno, nella unitarieta' delle ore che lo compongono, di identificare la data degli effetti della fusione nel primo giorno in cui i medesimi si producono senza delimitazioni od eccezioni di carattere orario. Ne consegue che, nel caso in cui sia stata stipulata una fusione di societa' per incorporazione, con effetti fissati alle ore diciot- to del 31 dicembre di un certo anno, la societa' incorporante non puo' detrarre nella propria dichiarazione dei redditi relativa a quell'anno le spese deducibili imputabili per lo stesso anno dalla societa' incorporata, avendo avuto effetto la incorporazione solo a partire dal primo gennaio del- l'anno successivo. * massima tratta dal CED della cassazione.