Sentenza del 05/10/2001 n. 12283 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURI - DICHE IRPEG - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI - FUSIONE DI SOCIETA' PER INCORPORAZIONE - DECORRENZA DEL SUBINGRESSO DELL'INCORPORANTE NEI DIRITTI E NEGLI OBBLIGHI DELL'INCORPORATA - DALLA DATA DELLA FUSIONE - DIFFERIMENTO DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE AI SENSI DELL'ART 2504 BIS CODCIV - DELIMITAZIONI DI CARATTERE ORARIO - IRRILEVANZA - DETRAZIONE DA PARTE DELL'INCORPORANTE DI SPESE DEDUCIBILI IMPUTABILI ALLA SOCIETA' INCORPORATA PER FUSIONE CON EFFETTI FISSATI ALLE ORE DICIOTTO DEL 31 DICEMBRE DELL'ANNO CUI SONO RIFERIBILI DETTE SPESE - INAMMISSIBILITA'

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento a fusione di societa' per incorporazione, ai sensi dell'art. 123, terzo comma, del d.P.R. 22 di- cembre 1986, n. 917, il subingresso della societa' incorporante negli ob- blighi e nei diritti della societa' incorporata si verifica dalla data in cui ha effetto la fusione, vale a dire dal giorno nel quale si determina la estinzione della seconda societa' e la successione ad essa della prima nei rapporti giuridici. Pertanto, quando le parti della fusione, avvalendosi della facolta' - accordata dall'art. 2504 bis cod. civ. - di differirne gli effetti ad una data posteriore rispetto a quella dell'ultima delle iscrizio- ni prescritte dall'art. 2504 cod. civ., stabiliscano non un giorno, ma un'o- ra che in esso ricada, solo il giorno successivo e' qualificabile come data degli effetti della fusione, imponendo il riferimento del citato art. 123 del d.P.R. n. 917 del 1986 al giorno, nella unitarieta' delle ore che lo compongono, di identificare la data degli effetti della fusione nel primo giorno in cui i medesimi si producono senza delimitazioni od eccezioni di carattere orario. Ne consegue che, nel caso in cui sia stata stipulata una fusione di societa' per incorporazione, con effetti fissati alle ore diciot- to del 31 dicembre di un certo anno, la societa' incorporante non puo' detrarre nella propria dichiarazione dei redditi relativa a quell'anno le spese deducibili imputabili per lo stesso anno dalla societa' incorporata, avendo avuto effetto la incorporazione solo a partire dal primo gennaio del- l'anno successivo. * massima tratta dal CED della cassazione.


Sentenze in tema

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In tema di dichiarazione annuale dei redditi e con riguardo al caso di fusione di societa' per incorporazione, il termine di quattro mesi entro il quale, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (applicabile "ratione temporis"), la societa' incorporante deve presentare la dichiarazione (relativa alla frazione di esercizio della societa' incorporata compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione) decorre, ai sensi degli artt. 2504 e 2504 bis del codice civile, dalla data in cui l'atto di fusione e' iscritto nel registro delle imprese, data in cui si realizza la successione universale della nuova societa' a quelle preesistenti, ormai estinte, con subingresso nei diritti e negli obblighi delle stesse. L'eventuale retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione configura, pertanto, un'eccezione alla regola ed ha efficacia esclusivamente sul piano contabile, secondo le previsioni dell'art. 2501 bis, nn. 5 e 6, cod. civ. (richiamato dall'art. 2504 bis citato), assumendo rilievo solo in relazione alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta dovuta dalla societa' incorporante, ma non in ordine al computo dei termini di presentazione della dichiarazione. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di dichiarazione annuale dei redditi e con riguardo al caso di fusione di societa' per incorporazione, l'obbligo della societa' incorporante di presentare la dichiarazione, relativa alla frazione di esercizio della societa' incorporata compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione, deve essere adempiuto, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (applicabile "ratione temporis"), entro il termine di quattro mesi dalla data stessa. Ad un tal riguardo, nel caso di retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione, tale decorrenza non puo' ritenersi corrispondentemente anticipata, atteso che la retrodatazione non puo' non avere natura ed efficacia unicamente contabili e che l'obbligo di presentazione della dichiarazione, essendo posto a carico di un soggetto che trae la propria legittimazione dalla sua qualita' di successore della societa' incorporata, deve necessariamente essere ricollegato all'avvenuta estinzione di quest'ultima. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla fusione di societa' per incorporazione, la disciplina relativa alla deducibilita' del disavanzo da fusione - che non e' stata sostanzialmente modificata nel passaggio dall'art. 16 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, all'art. 123 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo originario e poi in quello modificato dall'art. 7, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - prevede che, nella determinazione del reddito della societa' incorporante o di quella risultante dalla fusione, non si tiene conto delle plusvalenze iscritte in bilancio sino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni, o quote, della societa' incorporata (annullate per effetto della fusione) e il valore del patrimonio netto della societa' stessa risultante dalle scritture contabili, e che tra le plusvalenze va annoverato anche l'avviamento. Solo con l'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' stato introdotto il principio di neutralita' fiscale delle operazioni societarie di fusione e di scissione, con la conseguenza che, a partire dall'1 gennaio 1995 - data di entrata in vigore di detta legge -, il disavanzo di fusione, ai sensi dell'articolo citato, non e' piu' utilizzabile "per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate". * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Fermo il profilo per cui l'autorizzazione governativa all'acquisto degli immobili non costituisce un requisito di esistenza e di validita' del nego- zio di accettazione dell'eredita', ma una mera condizione legale di effica- cia, che, quando sopravvenga, opera "ex tunc", non puo' trovare applicazio- ne, ai fini del computo del decennio di ininterrotto possesso che fa scatta- re l'obbligo della dichiarazione I.N.V.I.M. cosiddetto decennale, la dispo- sizione di cui all'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, in tema di im- posta di successione, secondo la quale nel termine per la presentazione del- la denuncia di successione, non viene in conto il periodo antecedente al ri- lascio della autorizzazione governativa. Ed infatti, in materia, l'operati- vita' del rinvio generale alla disciplina sull'imposta di successione e di registro (rinvio operato, in via generale, dall'art. 31 del d.P.R. n. 643 cit., e che, in ragione della stessa sua formulazione, assume a suo necessa- rio presupposto, la mancanza, nello stesso d.P.R. n. 643 cit., sulle stesse materie, di una diversa ed espressa normativa) non trova ragione di espri- mersi, in quanto, la questione del termine di presentazione della dichiara- zione I.N.V.I.M., trova espressa disciplina nella previsione di cui all'art. 18, il quale, al sesto comma, espressamente dispone che la dichiarazione suddetta debba essere presentata, all'Ufficio del Registro nella cui cir- coscrizione si trova l'immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio succes- sivo al semestre in cui si e' compiuto il decennio.

Una delibera di aumento del capitale ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e di contestuale revoca di una precedente delibera di messa in liquidazione della societa', ove adottata dopo la scadenza del termine posto dall'art. 11 della su citata legge a pena di automatico scioglimento della societa', pur rendendosi ammissibile in termini civilistici, deve essere va- lutata, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, alla stregua tanto della disciplina di cui al d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 634, quanto di quella successiva di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale costituzio- ne di una nuova societa', con gli stessi soci ed un diverso capitale. Ed in- vero, giacche' ai sensi sia dell'art. 19 del d.P.R. n. 634 cit., sia dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 cit., l'imposta va applicata secondo l'in- trinseca natura e gli effetti giuridici propri degli atti presentati alla registrazione, anche se non risultino ad essi corrispondenti il titolo o la forma apparente dell'atto medesimo, non puo' non farsi conto del fatto che, ogni delibera che sposti in avanti la durata di una societa', ove adottata dopo la scadenza della stessa (cosi' come ogni atto tendente ad incidere sulla durata di un fenomeno giuridico, che intervenga quando gli effetti collegati alla scadenza del termine si siano gia' verificati) costituisca, in realta', un atto diretto a rinnovare il contratto sociale piuttosto che a "prorogarlo". In considerazione di cio', giacche' la normativa di cui all'art. 4, lett. c, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 cit., la quale ha previsto, in via generale ed astratta, un particolare trattamento fiscale per la registrazione delle delibere di "proroga" delle societa' (disciplina la quale - a sua volta -, in virtu' della previsione di cui all'art. 79 dello stesso d.P.R. n. 131, si rende applicabile, in quanto piu' favorevole, anche alle fattispecie maturate sotto il vigore del d.P.R. n. 634 cit. le cui controversie risultassero ancora pendenti), non puo' che essersi riferita alle "proroghe" che intervengano prima della scadenza del termine convenzionale di durata della societa', la delibera societaria che, dopo l'inosservanza del termine prescritto dalla legge a pena di scioglimento automatico della societa', revochi la messa in liquidazione di questa, non puo' farsi rientrare nella disciplina di cui al d.P.R. n. 131 del 1986 prevista, invece, in relazione alle ipotesi di "proroghe" in senso stretto.

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