È irrilevante la scrittura privata modificativa del contratto di locazione con la quale le parti stabiliscono l'esonero dal versamento dei ratei di canone a fronte dell'accollo da parte del conduttore della spesa di adeguamento a norma dell'impianto elettrico atteso che un tale l'accordo ha ad oggetto una "operazione di natura permutativa" cioè una modalità alternativa di pagamento del canone da parte del conduttore, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR 917/86, il beneficio conseguito dal proprietario pari alla spesa sostenuta per i lavori, costituisce reddito della medesima tipologia di quello sostituito. (G.T.). Riferimenti normativi: art 6, co 2, TUIR 917/86.