Sentenza del 23/12/2022 n. 946 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria Sezione/Collegio 3

Decisioni

  • 000564/2020 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

ACCERTAMENTO - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - OMESSA COMPILAZIONE QUADRO RW - TERMINI DI DECADENZA - RADDOPPIO TERMINI - PERIODO DI IMPOSTA PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DL 78/2009 - APPLICABILITÀ

Il termine di decadenza per l'emissione dell'atto di irrogazione delle sanzioni per l'omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all'estero di cui all'art. 4 D.L. n. 167 del 1990, deve essere individuato, tra quelli indicati dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento, come decorrenza, al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l'accertamento del tributo dovuto, tenuto conto del raddoppio dei termini introdotto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78 del 2009, applicabile, trattandosi di norma di carattere procedimentale, anche per i periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del suddetto d.l. 78.

Riferimenti normativi: art. 4 del D.L. 167/1990, art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78/2009

Richiami giurisprudenziali: Corte di Cassazione n. 30742 del 28/11/2018, Corte di Cassazione n. 8653 del 16/03/2022


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La presunzione legale di cui all'art. 12 d.l. n. 78 del 2009 ha natura sostanziale e si applica alle annualità di imposta successive all'entrata in vigore del decreto-legge; diversamente, la norma di cui all'art.12, comma 2 bis, che prevede il raddoppio dei termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, basati su prove presuntive semplici della costituzione di disponibilità finanziarie estere, mediante redditi sottratti alla tassazione, è una disposizione procedimentale sottratta al principio tempus regit actum, con la conseguenza che l'avviso di accertamento, qui notificato nel 2017 (dopo l'entrata in vigore del d.l.n.78 del 2009), si avvale del regime del raddoppio dei termini di decadenza con la possibilità di retroagire sui pregressi anni di imposta. (S.A.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/09, art. 12 co. 2 bis; d.lgs. 472/97 art. 20.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29632/19.

Il termine per la notifica delle cartelle di pagamento (relative, nella specie, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute in conseguenza della liquidazione relativa a dichiarazione di condono ex art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 presentata nell'anno 2003 e della liquidazione operata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'anno 2004) - già fissato dall'art. 1, comma 5-bis, lett. b), del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione - è stato differito "ex lege" al 31 dicembre 2008, in virtù dell'art. 37, comma 44, del d.l. n. 223 del 2006, entrato in vigore il 4 luglio 2006 (e, quindi, prima della scadenza del predetto termine) e conv. dalla l. n. 248 del 2006, che ha stabilito con norma di carattere generale, applicabile a tutti i rapporti pendenti, che la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della l. n. 289 del 2002, così come di quelle relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 46 del 1999, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'art. 9-bis della citata l. n. 289 del 2002, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, l'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1996, come modificato, con effetto dal 1° aprile 1998, dal d.lgs. n. 203 del 1998 e successivamente dal d.lgs. n. 99 del 2000, stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione "o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi". Tale ultimo inciso, per il suo riferimento operato in termini generali, rende applicabili anche eventuali disposizioni di proroga dei termini medesimi, fra le quali quella di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002, che prevede per i contribuenti che non si avvalgono delle norme di definizione agevolata, dettate dagli artt. 7 e 9 della medesima legge, la proroga di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, sia per le imposte sui redditi, che per l'imposta sul valore aggiunto.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

In tema di rimborsi IVA, la disciplina di cui all'art. 38 bis, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone la sospensione del rimborso in presenza di contestazioni penali (relative ad uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516) anche quando l'attività investigativa sia ancora in corso e fino alla definizione del procedimento penale, differisce da quella dettata dall'art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di violazioni amministrative, che richiede quale presupposto della sospensione l'intervenuta notifica di atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni, ancorchè non definitivi; nè l'ambito applicativo penalistico del menzionato art. 38 bis è venuto meno a seguito della abrogazione del titolo primo della citata legge n. 516 del 1982 ad opera dell'art. 25 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, avendo l'art. 2 di quest'ultimo previsto, in sostituzione di quello abrogato, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarativa della illegittimità della sospensione del rimborso disposta ex art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, a fronte di una segnalazione di indagini per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74 del 2000, ma concretamente motivata facendo applicazione dei requisiti di cui all'art. 23 del d.lgs. 472 del 1997). Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni, prevista dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il termine di decadenza fissato per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica dall'art. 43, primo comma, del medesimo d.P.R. deve ritenersi, a maggior ragione, applicabile agli avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell'art. 36 bis citato. Ne consegue che, fermo restando - in virtu' della norma interpretativa di cui all'art. 28 della legge n. 449 del 1997 - il carattere ordinatorio del termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, previsto nel primo comma del medesimo art. 36 bis (nella formulazione anteriore alla sostituzione operata dall'art. 13 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), l'Amministrazione finanziaria si intende comunque decaduta dal potere di liquidazione ex art. 36 bis cit. quando si sia consumato il potere di accertamento. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

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