Sentenza del 07/04/1997 n. 2999 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1
Svolgimento del processo
Con ricorso del 27 gennaio 1986 ___, impugnando il silenzio-rifiuto
dell'Intendenza di finanza di Firenze sulla propria istanza di rimborso, ha
chiesto che la commissione tributaria di primo grado di Firenze disponesse la
restituzione della somma di L.. 34.725.000, trattenuta dalla s.p.a. ___ a
titolo di IRPEF sul trattamento di fine rapporto corrispostogli il 10
dicembre 1979. La commissione ha disposto che l'ufficio tributario provvedesse
alla riliquidazione dell'imposta ai sensi della legge 482/1985, con i
conseguenti rimborsi. La decisione e' stata confermata dalla commissione
tributaria di secondo grado e quindi dalla commissione tributaria centrale la
quale ha affermato che il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del
d.p.r. 602/73 riguarda solo i casi di versamenti diretti, mentre nel caso di
specie si doveva applicare il termine di prescrizione decennale, perche' la
trattenuta era stata effettuata dal datore di lavoro.
Avverso la decisione della commissione centrale propone ricorso per
cassazione, basato su due motivi, il Ministero delle finanze.
Resiste con controricorso illustrato con memoria il ___.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 37 e 38 d.p.r. 602/73 nonche' omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, sostiene che le trattenute operate da datore di
lavoro privato non sono ritenute dirette, ma versamenti diretti del sostituto
d'imposta e pertanto l'istanza di rimborso e' soggetta al termine di decadenza
previsto dall'art. 38 cit.
Con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 112 e 132 c.p.c.,
nonche' del combinato disposto degli artt. da 25 a 29 e dell'art. 37 e
dell'art. 39 del d.p.r. 636/72 e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta
che la commissione centrale non abbia pronunciato in ordine alla eccezione di
inammissibilita' del rimborso per omessa prova da parte del contribuente della
avvenuta presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno 1979,
nella quale avrebbe dovuto essere compresa la somma percepita come tfr.
Il primo motivo e' fondato.
E' orientamento pacifico di questa Corte (v. tra le tante Cass. 13082/95,
2927/94, 1321/91, 7498/90, 4318/89) che la richiesta di rimborso delle
ritenute per Irpef effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro
sulle somme a diverso titolo (retribuzioni, premi, indennita', ivi compreso il
tfr) corrisposte al dipendente, espressamente prevista dal secondo comma
dell'art. 38 del d.p.r. 602/73, deve essere presentata nel termine di
decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata.
Erroneamente la commissione tributaria centrale ha affermato che le dette
trattenute rientrerebbero nella disciplina delle "ritenute dirette" di cui
all'art. 37 dello stesso d.p.r. perche' la nozione di ritenuta diretta
implica una "sorta di compensazione che lo Stato opera tra il credito fiscale
ed il controcredito del contribuente" (Cass. n. 4318/89) e pertanto riguarda
esclusivamente le amministrazioni statali.
Nella specie e' pacifico che il ___ ha presentato l'istanza di rimborso nel
1985 e quindi ben oltre il termine di decadenza indicato, decorrente dal 10
dicembre 1979, data in cui ha percepito l'indennita' assoggettata a ritenuta
Irpef. Ne' e' applicabile il disposto degli artt. 4 e 5 della legge n.
482/1985, che consentirebbe di prescindere dall'osservanza di detto termine
(v. sent. 4318/89 cit.), perche' le citate disposizioni si applicano solo alle
indennita' erogate dopo il 1 gennaio 1980.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione
dell'art. 384 c.p.c. come modificato con l'art. 66 della legge 353/90, puo'
pronunciarsi nel merito, dichiarando inammissibile la domanda di rimborso del
contribuente.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c.,
dichiara inammissibile la domanda di rimborso.
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