La richiesta di rimborso delle ritenute per I.R.P.E.F. effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennita', ivi compreso il t.f.r.), al dipen- dente, espressamente prevista dal secondo comma dell'art. 38 del d.P.R. 602 del 1973, deve essere presentata nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. Esse ritenute, infatti, non rientrano nella disciplina delle "ritenute dirette" di cui all'art. 37 dello stesso D.P.R., perche' tale ultima nozione implica una sorta di compensazio- ne che lo Stato opera fra credito fiscale ed il controcredito del contri- buente, e - pertanto - riguarda esclusivamente le amministrazioni statali.