Sentenza del 07/04/1997 n. 2999 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI - RITENUTE OPERATE DAL DATORE DI LAVORO - RICHIESTA DI RIMBORSO DEL DIPENDENTE - TERMINE DI DECADENZA EX ART 38 DEL DPR N 602 DEL 1973 - SUSSISTENZA - DISTINTA DISCIPLINA EX ART 37 DELLO STESSO DPR - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE

La richiesta di rimborso delle ritenute per I.R.P.E.F. effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennita', ivi compreso il t.f.r.), al dipen- dente, espressamente prevista dal secondo comma dell'art. 38 del d.P.R. 602 del 1973, deve essere presentata nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. Esse ritenute, infatti, non rientrano nella disciplina delle "ritenute dirette" di cui all'art. 37 dello stesso D.P.R., perche' tale ultima nozione implica una sorta di compensazio- ne che lo Stato opera fra credito fiscale ed il controcredito del contri- buente, e - pertanto - riguarda esclusivamente le amministrazioni statali.


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Nell'ipotesi di rimborso di trattenute INPS, per imposte dirette in eccesso, al fine di non decadere dalla facoltà di chiederne la restituzione, il contribuente, che vuole presentare istanza, deve attenersi ai termini previsti dall'art. 38 (quarantotto mesi) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e non a quelli dell'art. 37 del medesimo testo (prescrizione decennale nella formulazione previgente).

"Con riferimento alla richiesta di rimborso delle ritenute Irpef effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennità, ivi compreso il t.f.r.) al dipendente, è stato chiarito che queste ritenute non rientrano nella disciplina delle ritenute dirette di cui all'art.37 dello stesso Dpr perché tale ultima nozione contenuta nel citato art. 37 implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra credito fiscale e controcredito del contribuente, e pertanto, riguarda esclusivamente le amministrazioni statali" (Sentenza Cassazione Sez. 5, n. 8789 del 05/04/2017).

L'art. 38, invece, si applica a tutte le ipotesi di rimborso delle imposte dirette su istanza di parte; anche a quelle in cui l'obbligazione sostanziale sia parzialmente o totalmente inesistente.

Il giorno da cui far decorrere il termine è identificato in quello del versamento o in quello di effettuazione della ritenuta.

La richiesta di rimborso delle ritenute per I.R.P.E.F. effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennità, ivi compreso il t.f.r.), al dipendente, espressamente prevista dal comma 2 dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, deve essere presentata nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata; queste ritenute, infatti, non rientrano nella disciplina delle "ritenute dirette" di cui all'art. 37 dello stesso d.P.R., perché tale ultima nozione implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra credito fiscale e controcredito del contribuente, e - pertanto - riguarda esclusivamente le amministrazioni statali.

Massima tratta dal CED della Cassazione

La richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF effettuate, come sostituto d'imposta ex art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da datore di lavoro diverso da un'Amministrazione statale, sulle somme a vario titolo corrisposte al dipendente trova la sua disciplina nell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e va quindi presentata dal dipendente percipiente nel termine in esso fissato rispetto alla data in cui la ritenuta e' stata operata. L'art. 37 del medesimo decreto, infatti, regola la diversa ipotesi della "ritenuta diretta", che si verifica per le sole Amministrazioni dello Stato, cui e' concesso di avvalersene nei confronti dei dipendenti, per attuare una compensazione fra il credito dell'Amministrazione stessa e il credito del contribuente. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

La richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF eseguite, come sostituto d'imposta ex art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 dal datore di lavoro, privato o pubblico (non statuale), sulle somme corrisposte, a vario titolo, ai dipendenti trova la sua disciplina nell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e, quindi, a mente del secondo comma di tale disposizione, deve essere presentata dal percipiente nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata, senza che in relazione ad essa possa trovare applicazione la norma dell'art. 37 del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973, che riguarda esclusivamente le ritenute operate dalle amministrazioni dello Stato.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

La trattenuta fiscale, operata da un ente pubblico diverso dallo Stato - nella specie l'ISTAT - sull'indennita' di buonuscita corrisposta ai propri dipendenti all'atto della cessazione dal servizio, essendo effettuata in veste di sostituto d'imposta, deve essere inquadrata tra le ipotesi di "ver- samento diretto " di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e non tra quelle di ritenuta diretta di cui al precedente art. 37, con la con- seguente applicazione, in tema di domande di rimborso da parte del contri- buente, dello speciale regime decadenziale previsto dal citato art. 38 per i versamenti diretti, tra i quali vanno inclusi anche quelli eseguiti per il tramite di sostituti di imposta.

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