Ordinanza del 05/10/2023 n. 28131 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE

Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. Infatti, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. e ogni qualvolta venga contestata la pretesa tributaria e l'atto conseguenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto, o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è fatto esclusivo destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La mancata citazione in giudizio dell'ente impositore non determina l'inammissibilità della domanda. E', infatti, onere del concessionario, nel caso in cui il contribuente eccepisca vizi che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l'ente impositore, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, come statuito dall'art.39 del Dlgs n.112/1999. In tal caso, il giudice non è tenuto, ex officio, a ordinare l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'Ente impositore. In caso di mancata costituzione da parte dell'Agente per la Riscossione nei termini di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, nessuna eccezione di carattere processuale non rilevabile d'ufficio può essere sollevata.

Riferimenti alla normativa:art. 39 D.Lgs. 112/99

Riferimenti alla Giurisprudenza: CASS., S.S.UU., 25.07.2007, N.16412; Cass. N. 1532/2012; Cass. 10.06.1999, n 13331;

Il Concessionario non può stare in giudizio per gli atti non emessi direttamente, in quanto è necessaria la correlazione tra la legittimatio ad causam e l'emissione dell'atto impositivo. Infatti, a tenore dell'art. 10, I comma, del decreto legislativo n. 546/1992, sono parti nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, allora è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Pertanto, legittimato passivo è il soggetto che ha emesso l'atto notificato al contribuente perché la legittimazione passiva del Concessionario sussiste nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili. Infatti, la circostanza che un Comune abbia stipulato con un Concessionario un contratto di affidamento della gestione dell'attività di riscossione nonché della preliminare attività accertativa, non attribuisce ad esso la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio e non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall'ente locale. Inoltre, nell'ipotesi di intervento adesivo, vale il principio secondo cui l'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese poste a suo carico, sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. Massima redatta dal CED della Cassazione.

In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio; la legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, sul quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. (massima redatta a cura del CeRDEF)

In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10019/18

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