Sentenza del 08/06/2023 n. 3414 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 11

Testo

FATTO

XXXXXXX SPA, p.i. 0105501****, in persona del suo legale rappresentante p.t., ha proposto appello proposto per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma nè 9500 del 13/7-30/8/2021, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento nè 8955, emesso dal Comune di Civitavecchia in relazione all'imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2018.

Il giudice di prime cure aveva valorizzato come circostanza preliminare ed assorbente, ai fini del rigetto del ricorso, la mancata segnalazione al Comune, in sede dichiarativa, della circostanza che l'unità immobiliare posseduta ed iscritta in Catasto in categoria D/l costituiva, in realtà, un impianto di telecomunicazione elettronica, esente dal tributo a fronte della sopravvenienza dell'art. 12, d.lgs.. 33/2016. In conclusione, partendo da tale assunto, era emerso che l'assenza di tale comunicazione aveva legittimato Roma Capitale a non riconoscere il beneficio.

L'appellante deduce:

1) Erroneità della pronuncia di I grado in merito alla valutazione del primo motivo di ricorso. Errore nell'analisi dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità, contraddittorietà, motivazione carente, erronea ed insufficiente in merito all'interpretazione dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2016;

2) Carenza di motivazione con rifermento agli ulteriori motivi dedotti in primo grado: riproposizione delle doglianze. Carenza ed erroneità nell'analisi dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità, contraddittorietà, motivazione carente, erronea ed insufficiente in merito all'interpretazione dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2016.

DIRITTO

L'art. 12, comma 2, che, ha aggiunto il seguente periodo all'art. 86, comma 3 del D.lgs. n. 259/2003: "Gli elementi di rete di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale".

Peraltro, la variazione della categoria catastale in funzione di quanto stabilito dell'art. 86 co. 3 D.lgs. 259/2003 non avviene in modo automatico ma è rimessa alla scelta dell'intestatario del bene, il quale può anche decidere di non provvedere in tal senso. Ciò è stigmatizzato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 18/E del 8/6/2017, nella quale si legge: "[…] Pertanto, per gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione già censiti al Catasto Edilizio Urbano, gli intestatari catastali possono presentare ai sensi dell'art. 1 de! regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura Docfa), finalizzate alla variazione delle scritture catastali, - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. A questo proposito, si deve sottolineare che la presentazione di detta dichiarazione è nel precipuo interesse dell'intestatario del bene, dal momento che l'attribuzione della categoria F/7 rappresenta anche un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari […]".

A ciò si aggiunga che in tali casi, essendo l'immobile già in precedenza accatastato, l'Agenzia delle Entrate, prima della presentazione del DocFa, non ha la possibilità di provvedere ad ulteriori verifiche. Inoltre, l'Agenzia ha la facoltà di procedere a verificare la correttezza di

quanto dichiarato (anche in riferimento ai locali "accessori") per la variazione solo nel momento in cui quest'ultima è presentata, senza avere la possibilità di verificare se i requisiti siano già presenti in precedenza.

Si rammenta che il Legislatore aveva previsto un periodo transitorio per l'entrata in vigore della variazione normativa (D.lgs. 33/2016 in vigore dal 10/03/2016; variazione all'art. 86 D.lgs. 259/2006 in vigore, per esplicita disposizione di legge, dall'1/07/2016), evidentemente al fine di offrire il tempo necessario ai titolari degli immobili destinati alle reti di comunicazione di attivarsi affinché fosse tempestivamente riconosciuto il nuovo accatastamento nella categoria F/7.

In conclusione, quindi, alla luce della norma citata l'esclusione dal presupposto impositivo IMU può decorrere solo qualora il proprietario dell'immobile abbia provveduto a richiedere il diverso accatastamento e comunque con decorrenza dalla data di presentazione del DocFa.

Ciò premesso, non ha fondamento la tesi del contribuente secondo cui non sarebbe stato soggetto ad alcun obbligo di accatastamento (con esclusione dei relativi tributi quali Imu, Tasi e lei a Xsuo tempo).

Ai sensi dell'art. 13, comma 12-ter, DL 201/2011, è fatto espressamente obbligo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (…). Analogo obbligo era contemplato dall'art. 20, del Regolamento comunale vigente nell'anno di imposizione.

Pertanto, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha valorizzato come circostanza preliminare ed assorbente, ai fini del rigetto del ricorso, la mancata segnalazione al Comune, in sede dichiarativa, della circostanza che l'unità immobiliare posseduta ed iscritta in Catasto in categoria D/l costituiva, in realtà, un impianto di telecomunicazione elettronica, esente dal tributo a fronte della sopravvenienza dell'art. 12, D.lgs.. 33/2016. Nella specie, risultava incontestato che l'immobile portato a tassazione, nell'anno di imposizione, fosse iscritto in Catasto alla categoria D/l con attribuzione di rendita e, dunque, sino alla sopravvenienza della norma citata, sottoposto a tassazione.

Peraltro, risulta nella specie che la classificazione catastale è stata oggetto di variazione solo a maggio 2019 e, in sede di variazione catastale, la ricorrente aveva indicato una data di fine lavori (24/4/2019), così sottintendendo che vi fosse stata una qualche trasformazione dell'immobile. Sulla base della dichiarazione resa la variazione è stata fatta decorrere dall'Agenzia dal 7/5/2019 e non, retroattivamente, dal 1° luglio 2016.

L'appello, pertanto, deve essere respinto. Non si fa luogo a condanna sulle spese per la mancata costituzione della amministrazione.

P.Q.M.

Respinge l'appello. Nulla per le spese.

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