Sentenza del 08/06/2023 n. 3414 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 11

Decisioni

  • 001690/2022 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - IMU - ICI - OPERE PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ - ESENZIONE - PREVIA COMUNICAZIONE AL COMUNE - NECESSITA

La mancata comunicazione al Comune della circostanza che una unità immobiliare posseduta dal contribuente e già iscritta in Catasto costituisca in realtà un impianto di telecomunicazione elettronica, cui spetta l'esenzione dall'Imu ex art. 12, comma 2, del d.lgs. 33/2016, rende legittimo il disconoscimento del beneficio da parte del Comune. Norma questa che ha aggiunto all'art. 86, comma 3 del d.lgs n.259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) la previsione che le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. Disciplina che comporta per tali beni l'esclusione dall'imposizione tributaria con accatastamento nella nuova categoria F/7, priva di rendita, creata a seguito del d.lgs. 33/2016, a condizione che si presenti dichiarazione, ex art.13 d.l.2012011, delle variazioni intervenute. (G.T.).

Riferimenti normativi: art 12, d.lgs. 33/2016; art. 86 d.lgs.259/2003.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Per l'applicazione dell'esenzione Imu sui beni immobili "merce", stabilita dall'art. 2, d.l. n. 102/2013, disposizione di stretta interpretazione e non soggetta ad interpretazioni estensive o analogiche, si richiede, a pena di decadenza, la presentazione di una dichiarazione utilizzando il previsto modello ministeriale per attestare il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. La Corte, attesa la mancata presentazione del modello e risultante comunque carenti le altre prove che dovevano essere fornite dalla società contribuente in merito al soggetto che aveva costruito gli immobili, ovvero che aveva effettuato interventi di ristrutturazione, alla specifica destinazione alla vendita degli immobili, all'assenza di documentazione in merito alla eventuale locazione, ha rigettato l'appello confermando la sentenza di 1° Grado e compensando le spese di lite. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 2, d.l. n. 102/2013.

La variazione catastale conseguente alla divisione operata dal proprietario/contribuente per un immobile di interesse storico-artistico non fa venire meno l'agevolazione fiscale consistente nella riduzione al 50% della base imponibile rilevante ai fini IMU. Questo in quanto la predetta divisione non determina la perdita della qualifica di interesse storico-artistico dell'immobile non essendo il proprietario/contribuente neppure obbligato a ripresentare l'istanza di rinnovazione del vincolo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. (L.B.).

Riferimenti normativi: d.lgs. 201/11, art. 13, comma 4; d.lgs. 201/11, art. 13, comma 5.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 13738/2015.

L'edificabilità di un'area, ai fini della applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dalla adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore veniale dell'immobile

Riferimenti normativi: Art. 11 quaterdecies, comma 16 D.L. 203/2005 - Art. 36, comma 2 D.L. 223/2006 - Art. 2, comma 1, lett. b) D.Lvo 504/92

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione SS.UU. n.\� 25306/2006- Cassazione n. 6702/2020

Il recepimento delle Direttive comunitarie n. 75/442/CEE, n. 91/156/CEE e n. 94/62/CEE da parte del D.Lgs. n. 22/1997 con l'istituzione della tariffa (ispirata al principio "chi inquina paga") in sostituzione della tassa, non ha fatto venir meno, per tutta la durata del periodo transitorio (la cui scadenza era prima fissata al 1 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L. n. 488/1999, ed ora, secondo una serie gradata di termini che, giusta l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 e successive modifiche, vanno dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2007), il potere regolamentare dei comuni di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo le indicazioni di cui all'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 22/1997. Sicche', ove il comune abbia approvato una deliberazione che assimila i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, tale deliberazione costituisce - nel periodo transitorio - titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

I Giudici di secondo grado ritengono inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile. La decisione trae origine dalla nullità dell'avviso di accertamento Imu, che è conseguito dalla rideterminazione della rendita catastale degli immobili effettuata dall'Agenzia e mai comunicata al contribuente. Nel caso di specie si osserva che le variazioni de quibus non risultavano nei dati e nelle rendite catastali e, peraltro, esse non erano state mai oggetto di comunicazione formale al contribuente. In tale circostanza, questi versava, infatti, di conseguenza, l'imposta Imu dovuta, tenendo presente la rendita catastale originaria. (M.GA.).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 504/1992, art. 5, co. 2 e co. 3; d.l. n. 201/2011, art. 13, co. 4; l.n. 342/2000, art. 74.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 3039/2019; 12029/2009; 25390/2008; 23627/2008; 9203/2007; 20775/2005.

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