Ordinanza del 22/02/2019 n. 5318 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PAGAMENTO TRIBUTI IN PENDENZA PROCESSO - ICI - TRIBUTI LOCALI - VERSAMENTO PER INTERO

In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica a quella concernente l'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo il pagamento frazionato, già previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 (poi abrogato dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999) per altri tipi d'imposta, non trova applicazione. Pertanto, anche se l'avviso di accertamento viene impugnato, l'ICI e gli altri tributi locali si riscuotono per intero, non applicandosi ai tributi locali, a differenza dei tributi erariali, la così detta "riscossione frazionata" in pendenza di giudizio. Il contribuente è tenuto, quindi, a pagare per intero le somme accertate, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, a meno che non ottenga la sospensione dell'esecutività dell'atto medesimo dalla commissione adita. Segue che, nel caso di mancato versamento delle somme da parte del contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, il comune o il concessionario, che svolge l'attività per conto dell'ente, possono riscuotere coattivamente le somme accertate.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Con riferimento alla prescrizione dei tributi a riscossione periodica, si applica l'art. 2948, primo comma, n. 4, del Codice Civile, il quale prevede che si prescrive nel termine breve quinquennale ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Pertanto, la norma citata va applicata a tutti quei tributi (come TARSU, TOSAP, contributi di bonifica) che si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi e, di conseguenza, trova applicazione la prescrizione quinquennale. Inoltre, un caso a parte sono le tasse automobilistiche, in quanto l'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983, prevede che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. In conclusione, è necessario effettuare una distinzione nell'individuazione del termine prescrizionale tra le tasse automobilistiche e gli altri tributi di cui all'intimazione di pagamento, impugnate unitamente alle prodromiche cartelle di pagamento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il contribuente abbia impugnato l'avviso di rettifica e non sia ancora intervenuta la decisione di primo grado, non è preclusa all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, posto che, da un lato, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere una diversa modulazione dell'ammontare del tributo dovuto in relazione alla progressione dei gradi di giudizio, trova applicazione nella fase "post decisum" e non in quella "ante decisum", mentre, dall'altro, manca, in materia doganale, una norma analoga all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 che, per la riscossione delle imposte dirette sui redditi, limita, a seguito dell'impugnativa, l'importo iscrivibile a ruolo a quello relativo alla "fase amministrativa" del procedimento, ossia dalla notifica dell'atto impositivo sino alla pronuncia in primo grado, tanto più che una limitazione dell'iscrizione a ruolo dell'importo accertato anteriormente alla decisione giurisdizionale, si porrebbe in contrasto con l'art. 244 del Codice doganale comunitario.

Massima tratta dal CED della Cassazione

La sentenza della Consulta n. 42 del 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa, mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell'imposta. Pertanto, l'invocabilità di detta sentenza, e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata, devono essere esclusi, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, nonché, in caso di versamento diretto (autotassazione), quando non sia stata presentata domanda di rimborso all'Intendente di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento, fissato dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, tenendo conto che tale ultima norma trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere quelli effettuati all'esattoria e quelli effettuati alle sezioni di tesoreria dello Stato (tramite gli istituti di credito all'uopo delegati).

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l'avviso di accertamento, l'iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall'erario. Da ciò consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, attesa peraltro l'inapplicabilità dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie, l'iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dal comma 1 dell'art. 15 cit., non potendo tale fattispecie essere sussunta neppure sotto l'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

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