In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica a quella concernente l'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo il pagamento frazionato, già previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 (poi abrogato dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999) per altri tipi d'imposta, non trova applicazione. Pertanto, anche se l'avviso di accertamento viene impugnato, l'ICI e gli altri tributi locali si riscuotono per intero, non applicandosi ai tributi locali, a differenza dei tributi erariali, la così detta "riscossione frazionata" in pendenza di giudizio. Il contribuente è tenuto, quindi, a pagare per intero le somme accertate, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, a meno che non ottenga la sospensione dell'esecutività dell'atto medesimo dalla commissione adita. Segue che, nel caso di mancato versamento delle somme da parte del contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, il comune o il concessionario, che svolge l'attività per conto dell'ente, possono riscuotere coattivamente le somme accertate.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.