In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 consente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, permanendo l'obbligo a carico del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento. Ne consegue che gli immobili (nella specie, cd. costruzioni ferroviarie censite nella categoria catastale E/1) erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato.
Massima tratta dal CED della Cassazione.