Sentenza del 29/01/2016 n. 1704 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI LOCALI COMUNALI PROVINCIALI REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI - BASE IMPONIBILE - FABBRICATO ISCRITTO IN CATASTO - VARIAZIONE PERMANENTE INFLUENTE SULLA RENDITA CATASTALE - OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE - OBBLIGHI DEL COMUNE - FATTISPECIE IN MATERIA DI COSTRUZIONI FERROVIARIE

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 consente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, permanendo l'obbligo a carico del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento. Ne consegue che gli immobili (nella specie, cd. costruzioni ferroviarie censite nella categoria catastale E/1) erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato.

Massima tratta dal CED della Cassazione.


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La classificazione catastale costituisce elemento determinante per verificare l'esistenza del carattere di ruralità di un fabbricato e dunque per escludere o affermare l'assoggettabilità di esso ad ICI, e pertanto, in tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis del DL n. 207 del 2008. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, di impugnare l'atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Nella fattispecie, la domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 in data 30 settembre 2011, cioè dopo l'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, poteva valere per il quinquennio antecedente, in base all'efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate dopo il 14 maggio 2011 (data della sua entrata in vigore).

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA, si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni (che nella specie la CTR ha ritenuto non sussistere, avendo l'ufficio motivato soltanto con "rendita proposta non congrua" ); nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione.

Le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, ciò vale anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA ai fini della determinazione della rendita catastale. Tale principio non si applica quando si tratti di modifiche dovute a correzioni di errori materiali compiuti e riconosciuti dallo stesso Ufficio. Nel caso di specie legittimamente è stato posto il diniego di rimborso dell'ICI per l'anno 2008 poiché il contribuente ha erroneamente classificato gli immobili nella categoria D/8 anziché nella categoria E/3 - costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, esente dall'ICI- per cui l'esenzione è possibile l'anno successivo alla correzione annotata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207 del 2008 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell'imposta, l'accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti ex art. 9 del d.l. n. 557 del 1993.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di imposta di registro sulle compravendite immobiliari, in caso di immobile non accatastato o privo di rendita catastale definitiva perché solamente proposta con procedura Docfa, la possibilità di avvalersi del regime del c.d. prezzo/valore ai fini della liquidazione dell'imposta è subordinata all'espressa istanza formulata dal contribuente nell'atto di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.l. 70/1998 conv. in L. 154/1998.

In mancanza, è legittima la rettifica operata dall'Ufficio liquidando l'imposta sul prezzo dichiarato.

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