Sentenza del 13/12/2022 n. 7865 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania Sezione/Collegio 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1874/2021 la allora COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO ha accolto, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, il ricorso proposto da XXX in opposizione agli atti in oggetto. Più specificamente, il primo giudice ha così riassunto la predetta vicenda processuale: "con atto depositato il 10.12.2020 XXX ha adito questa Commissione Tributaria Provinciale, proponendo opposizione avverso l'atto di contestazione n. X 2020 e l'avviso di pagamento n.XXX del 2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato di aver portato in compensazione un credito inesistente per un importo di euro 5513,10. Il ricorrente non contesta l'assunto, precisa che per mero errore il credito è stato portato in compensazione nell'ultimo trimestre del 2018, anziché, come avrebbe dovuto fare, nel primo trimestre del 2019.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del ricorso atteso che non risulterebbe alcuna istanza di rettifica". A sostegno del proprio convincimento, la CTP ha osservato, in particolare, che "il ricorrente ha depositato prova di aver inoltrato istanza di rettifica per scomputare il credito portato erroneamente in compensazione nell'anno 2018 anziché nel 2019", con la conseguenza "che è venuta meno l'operazione contestata dalla quale è scaturito l'atto impugnato". La Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Salerno ha proposto appello, depositato telematicamente in data 3.11.2021, ex art. 52 D. Lgs. n. 546/1992 avverso la suddetta sentenza. Riepilogate sinteticamente le vicende di causa, l'appellante ha lamentato, in particolare:
- che "l'istanza di rettifica a cui il Giudice del primo grado di giudizio fa riferimento" è stata presentata "in data 9 Novembre 2020 ovvero ben oltre la notifica degli atti impositivi per cui è causa avvenuta in data 14 Settembre 2020", laddove, "per i tributi doganali e per le accise, amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il ravvedimento operoso è esperibile - in disparte da talune fattispecie specifiche espressamente indicate nella norma - anche dopo la constatazione della violazione (PVC), ma prima della emissione degli atti impositivi", atteso che, "per i suddetti tributi, la normativa vigente (art. 13 comma 1-ter del D.lgs 472/97) inibisce il ravvedimento in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento";
- che, peraltro, "unitamente alla sanzione ridotta, ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, deve essere contestualmente eseguito il pagamento del tributo o della differenza (quando dovuti), nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno";
- che, nel caso che occupa, non si era "realizzata alcuna delle condizioni stabilite dalla legge perché possa ravvisarsi un ravvedimento di parte avversa", non rinvenendosi "alcuna traccia di rettifica presso la competente Agenzia delle Entrate, tranne che una mera prenotazione di appuntamento (allegata agli atti del giudizio di primo grado dal sig. XXX), in merito alla quale controparte nulla ha dimostrato, nè circa la sua presenza all'appuntamento nè circa l'esito dello stesso";
- che "allo stato dei fatti, esiste una compensazione riferita al IV trimestre 2018 per un credito inesistente". L'appellante ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: "1) accogliere l'appello in riforma della impugnata sentenza n. 1874/06/2021, confermando l'avviso di pagamento n. 2020/A/5342 per il recupero dell'accisa indebitamente compensata e l'atto di contestazione n. 180/2020, per l'applicazione della sanzione; 2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio". Benché ritualmente evocata, la parte appellata non si è costituita, così restando contumace. In data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto, per le seguenti considerazioni, da ritenersi assorbenti di ogni altra anche in applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida" per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014) e risultando in buona sostanza condivisibili le estese argomentazioni difensive della parte appellante. Sotto tale ultimo profilo, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare "per relationem" a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che "nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando -, totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti", che "d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni" e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, "cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole e più <>, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una <> espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico". Tanto premesso, può ad ogni modo essere in particolare evidenziato:
- che risulta finanche pacifico l'errore come sopra commesso dal contribuente, nel porre in compensazione un credito "pro-tempore" inesistente;
- che in realtà tale errore (che avrebbe comunque comportato l'applicazione di sanzioni) non risulta essere stato emendato, rinvenendosi in atti documentazione relativa ad una mera manifestazione di disponibilità del contribuente in tal senso, alla quale tuttavia non risulta che lo stesso abbia dato corso provvedendo anche ai conseguenti versamenti del dovuto;
-che, difatti, risulta finanche incontestato che, allo stato, perdura il mancato adempimento di quanto dovuto in mancanza della compensazione indebitamente esposta dal contribuente. Per le suesposte \- ed assorbenti \- considerazioni, l'appello va pertanto accolto, con rigetto, in riforma della gravata sentenza, del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, liquidate per il primo grado in \? 500,00 e per il presente grado in \? 600,00.
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